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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20843/2026

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alce al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato,-ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato1 RG n. 21306/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/2026-controricorrenti-Liquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore protempore, e Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello diNapoli, in persona del sostituto procuratore generale-intimate-avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2825/2024,depositata il 24/6/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2825/2024,depositata il 24/6/2024, rigettava il reclamo proposto ex art. 51 [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] che - dopo aver acquisito d’ufficio gli estratti diruolo da cui risultavano debiti tributari e previdenziali per euro73.778,41 - sull’istanza presentata dai creditori [OSCURATO:PERSONA](per un credito di euro 21.204,62, oltre interessi al tasso legale) eDaniele Raffaele (per un credito di euro 4975,36 a titolo di speseprocessuali anticipate quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA]) avevadichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della societàdebitrice.In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corte territorialereputava superata la soglia richiesta dall’art. 49, comma 5, CCII,dovendosi fare riferimento anche alla prova acquisita nel corsodell’istruttoria dell’esistenza di un’esposizione debitoria complessivasuperiore ad euro 30.000,00.Di qui, la considerazione del superamento di tale soglia,all’attualità, «considerato l’incremento del credito vantato2 RG n. 21306/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/2026dall’istante [OSCURATO:PERSONA] dell’ulteriore maturazione degliinteressi legali ex d.lgs. 231/2002».Inoltre - ad avviso della Corte d’appello - dagli estratti di ruoloemergeva che la società aveva debiti con l’erario per complessivieuro 73.778,41.

Tali debiti non potevano ritenersi venuti meno e,quindi, non computabili, in ragione della presentazione dell’istanzadi autotutela da parte della debitrice ai sensi della legge 228 del2012.

Peraltro - aggiungeva la Corte di merito - la reclamante avevadepositato «il solo invito dell’istanza (effettuato in data 10/4/2024),senza nessuna prova della sua ricezione o protocollazione da partedell’agenzia delle entrate riscossione, per cui ad essa, in mancanzadi tale prova, non può ricollegarsi l’effetto invocato dallareclamante».Aggiungeva, poi, che la presentazione di tale istanza - ovedimostrata -avrebbe comportato esclusivamente la sospensione diogni iniziativa finalizzata alla riscossione del credito, non implicando,di per sé, il venir meno del credito in essa riportato, potendo taleeffetto verificarsi solo alla stregua dell’annullamento della cartella invia di autotutela mediante lo sgravio o l’annullamentogiurisdizionale.La società reclamante neppure aveva fornito la prova di averpresentato la domanda di «di scarico dei ruoli», a pena di decadenza,entro 60 giorni dalla notifica, da parte del concessionario per lariscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto dellaprocedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dalconcessionario.Peraltro - chiosava la Corte di merito - al credito vantato deicreditori istanti, al momento della presentazione dell’istanza diapertura della procedura (pari ad euro 26.179,98), dovevano essereaggiunti gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere dal3 RG n. 21306/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/20262017, «per cui il credito già all’epoca della sentenza di primo gradoe ancora di più ora è certamente superiore ad euro 30.000,00, anchesenza considerare i debiti tributari e previdenziali».Precisava, infine, la Corte territoriale che sussistevano gli altrirequisiti per l’apertura della liquidazione giudiziale, non avendoottemperato la società debitrice all’onere della prova di dimostrarela sussistenza congiunta dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2CCII.Il tribunale, infatti, aveva dato atto del mancato assolvimentodell’onere, evidenziando «il mancato deposito dei bilanci degli ultimitre esercizi e di altra documentazione equipollente».

La societàneppure nella fase di reclamo aveva posto rimedio alla carenzaprobatoria, non avendo depositato né i bilanci in forma semplificata,né le altre scritture contabili (libro giornale, libro inventari, registriIva, registri fatture), essendosi limitata a depositare solo i registriIva relativi agli anni 2021, 2022 e 2023.Poiché, poi, l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale erastata presentata nel 2023, la società avrebbe dovuto depositareanche le dichiarazioni Iva relative all’anno 2020.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà debitrice [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria.3.

Hanno resistito con controricorso i creditori, depositandoanche memoria.4.

Sono rimasti intimate la liquidazione giudiziale Officina 73s.r.l.s., in persona del curatore pro tempore, e la Procura Generaledella Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce«l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di4 RG n. 21306/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/2026discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. (prove mancanza requisito soggettiv[o] liquidazionegiudiziale) nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 2,comma 1, lettera d) e 121 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 codice dellacrisi di impresa e dell’insolvenza (Presupposti della liquidazionegiudiziale) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».La ricorrente indica quali fatti decisivi, il cui esame sarebbe statoomesso da parte della Corte d’appello, i bilanci abbreviati depositatinegli anni 2015 e 2016, oltre alle dichiarazioni dei redditi degli anni2019, 2020 e 2021 e alle dichiarazioni Iva 2021 2022 e 2023,presentate e trasmesse.Deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto contoneppure che la società era priva di dipendenti da almeno cinque annie che aveva svolto una scarsa attività, deducibile dalla mancanza dimovimentazioni bancarie e dall’assenza di beni immobili e mobili diproprietà.La Corte territoriale, inoltre, avrebbe dovuto acquisire d’ufficio lerelazioni del curatore di cui all’art. 130 CCII, oltre allo stato passivoex art. 204 CCII.Sulla base dei documenti prodotti sarebbe stata raggiunta laprova del mancato superamento di tutte le soglie dimensionali.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

Deve muoversi dalla costante giurisprudenza di questa Corteper cui, in tema di dichiarazione di fallimento (ora liquidazionegiudiziale), ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di nonfallibilità (non apertura della liquidazione giudiziale), i bilanci degliultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare,costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarirela situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgeretuttavia a prova legale, sicché in mancanza di detti bilanci, il debitore5 RG n. 21306/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/2026può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatorialternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa, come diqualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile difornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici epatrimoniali dell’impresa (Cass., sez. 6-1, 1/12/2022, n. 35381;Cass., sez. 6-1, 27/9/2019, n. 24138; Cass. sez

1. 9/11/2020, n.25025; Cass., sez. 1, 23/11/2018, n. 30516).Quanto ai bilanci che non siano stati già approvati e depositatinel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., il giudice può«motivatamente» non tenerne conto, rimanendo l’imprenditoreonerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della nonfallibilità (Cass., sez. 6-1, 20/12/2018, n. 33091; Cass., n. 16067del 2018; Cass., sez. 1, 30/5/2013, n. 13643).2.2.

Nella specie, però, - come emerge dal provvedimentoimpugnato - la ricorrente ha prodotto i bilanci depositati per gli anni2015 e 2016, mentre i bilanci relativi al periodo in contestazione (dal2020 al 2022, essendo stata presentata la domanda di apertura dellaliquidazione giudiziale nel 2023) non sono stati depositati («nérisulta esposta [la sussistenza congiunta dei requisiti dimensionali]nel reclamo con riferimento ai parametri dei debiti e dei ricavi,mancando il deposito delle scritture contabili alla cui redazionel’impresa era tenuta»).

E’ coerente la notazione della Corte d’appellocirca il mancato deposito della dichiarazione Iva relativa all’anno2020 («dichiarazioni Iva depositate dalla reclamante nel presentegiudizio - peraltro carenti della documentazione relativa all’anno2020»).

Sicché nessun vizio connota la decisione a proposito delrilievo che, quanto meno per tale annualità, non vi era alcunelemento idoneo a dimostrare il mancato superamento della sogliarelativa ai ricavi ex art. 2, comma 1, lettera d) n. 2, CCII.6 RG n. 21306/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/20263.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione e falsa applicazione art. 49 comma 5 d.lgs. 12 gennaio2019 n. 14 Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Presuppostioggettivi della liquidazione giudiziale) in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli interessimoratori ex d.lgs. 231/2002 non applicabili alle procedureconcorsuali e comunque non pattuito convenzionalmente tra le parti(in assenza peraltro di contratto scritto)».Con riferimento alle pretese tributarie ed erariali la societàdebitrice deduce di non aver mai ricevuto la notificazione degli attiimpositivi.

Inoltre, essa avrebbe prodotto l’istanza in autotutela,«stante l’inesigibilità dei crediti erariali indicati nell’estratto del ruolodepositato dalla controparte».Indicava all’uopo il comma 539 dell’art. 1 della legge n. 228 del2012 che fissava in dieci giorni dalla presentazione della domanda iltempo per il concessionario di trasmettere la domanda all’enteimpositore, che avrebbe dovuto comunicare al debitore l’esito delsuo riscontro.

In caso di mancato riscontro, trascorsi 220 giorni, lepartite iscritte a ruolo esattoriale sarebbero state annullate (comma540 dell’art. 1 della legge citata).Per tale ragione - ad avviso della società debitrice, i creditierariali non avrebbero dovuto essere considerati ai fini delsuperamento della soglia di cui all’art. 49, comma 5, CCII.4.

Il motivo è inammissibile.Ed infatti, benché il motivo sia articolato come violazione di leggein realtà mira ad una nuova e diversa valutazione degli elementiistruttori, già compiutamente effettuata dal giudice di merito, nonconsentita in questa sede.In particolare, la Corte d’appello ha chiarito che non vi era provaagli atti della presentazione dell’istanza da parte della contribuente7 RG n. 21306/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/2026relativa al «discarico dei ruoli» di cui alla legge n. 228 del 2012 («lareclamante ha depositato, tra i documenti allegati alla produzione diparte, il solo invio dell’istanza-effettuato in data 10/4/2024-, senzanessuna prova della sua ricezione o protocollazione»).E peraltro la società ricorrente non ha impugnato l’altra ratiodecidendi della Corte d’appello, idonea a sorreggere da sola lamotivazione, con riferimento all’avvenuto superamento della sogliadi euro 30.000,00, avendo accertato che, a prescinderedall’esistenza dei crediti tributari, «[a]l credito vantato dai creditoriistanti al momento della presentazione dell’istanza di apertura dellaprocedura (pari ad euro 26.179,98), vanno, quindi, aggiunti gliinteressi moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 2017, per cuiil credito già all’epoca della sentenza di primo grado e ancora di piùora è certamente superiore ad euro 30.000,00, anche senzaconsiderare i debiti tributari e previdenziali».La censura fondata sulla asserita violazione del d.lgs. n.231/2002, infatti, pur presente nell’intestazione, non risulta in alcunmodo sviluppata nel corpo del motivo.5.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della partecontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà8 RG n. 21306/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026Il Presidente9 RG n. 21306/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alce al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato,-ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato1 RG n. 21306/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/2026-controricorrenti-Liquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore protempore, e Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello diNapoli, in persona del sostituto procuratore generale-intimate-avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2825/2024,depositata il 24/6/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2825/2024,depositata il 24/6/2024, rigettava il reclamo proposto ex art. 51 [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] che - dopo aver acquisito d’ufficio gli estratti diruolo da cui risultavano debiti tributari e previdenziali per euro73.778,41 - sull’istanza presentata dai creditori [OSCURATO:PERSONA](per un credito di euro 21.204,62, oltre interessi al tasso legale) eDaniele Raffaele (per un credito di euro 4975,36 a titolo di speseprocessuali anticipate quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA]) avevadichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della societàdebitrice.In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corte territorialereputava superata la soglia richiesta dall’art. 49, comma 5, CCII,dovendosi fare riferimento anche alla prova acquisita nel corsodell’istruttoria dell’esistenza di un’esposizione debitoria complessivasuperiore ad euro 30.000,00.Di qui, la considerazione del superamento di tale soglia,all’attualità, «considerato l’incremento del credito vantato2 RG n. 21306/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/2026dall’istante [OSCURATO:PERSONA] dell’ulteriore maturazione degliinteressi legali ex d.lgs. 231/2002».Inoltre - ad avviso della Corte d’appello - dagli estratti di ruoloemergeva che la società aveva debiti con l’erario per complessivieuro 73.778,41. Tali debiti non potevano ritenersi venuti meno e,quindi, non computabili, in ragione della presentazione dell’istanzadi autotutela da parte della debitrice ai sensi della legge 228 del2012. Peraltro - aggiungeva la Corte di merito - la reclamante avevadepositato «il solo invito dell’istanza (effettuato in data 10/4/2024),senza nessuna prova della sua ricezione o protocollazione da partedell’agenzia delle entrate riscossione, per cui ad essa, in mancanzadi tale prova, non può ricollegarsi l’effetto invocato dallareclamante».Aggiungeva, poi, che la presentazione di tale istanza - ovedimostrata -avrebbe comportato esclusivamente la sospensione diogni iniziativa finalizzata alla riscossione del credito, non implicando,di per sé, il venir meno del credito in essa riportato, potendo taleeffetto verificarsi solo alla stregua dell’annullamento della cartella invia di autotutela mediante lo sgravio o l’annullamentogiurisdizionale.La società reclamante neppure aveva fornito la prova di averpresentato la domanda di «di scarico dei ruoli», a pena di decadenza,entro 60 giorni dalla notifica, da parte del concessionario per lariscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto dellaprocedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dalconcessionario.Peraltro - chiosava la Corte di merito - al credito vantato deicreditori istanti, al momento della presentazione dell’istanza diapertura della procedura (pari ad euro 26.179,98), dovevano essereaggiunti gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere dal3 RG n. 21306/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/20262017, «per cui il credito già all’epoca della sentenza di primo gradoe ancora di più ora è certamente superiore ad euro 30.000,00, anchesenza considerare i debiti tributari e previdenziali».Precisava, infine, la Corte territoriale che sussistevano gli altrirequisiti per l’apertura della liquidazione giudiziale, non avendoottemperato la società debitrice all’onere della prova di dimostrarela sussistenza congiunta dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2CCII.Il tribunale, infatti, aveva dato atto del mancato assolvimentodell’onere, evidenziando «il mancato deposito dei bilanci degli ultimitre esercizi e di altra documentazione equipollente». La societàneppure nella fase di reclamo aveva posto rimedio alla carenzaprobatoria, non avendo depositato né i bilanci in forma semplificata,né le altre scritture contabili (libro giornale, libro inventari, registriIva, registri fatture), essendosi limitata a depositare solo i registriIva relativi agli anni 2021, 2022 e 2023.Poiché, poi, l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale erastata presentata nel 2023, la società avrebbe dovuto depositareanche le dichiarazioni Iva relative all’anno 2020.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà debitrice [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria.3. Hanno resistito con controricorso i creditori, depositandoanche memoria.4. Sono rimasti intimate la liquidazione giudiziale Officina 73s.r.l.s., in persona del curatore pro tempore, e la Procura Generaledella Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce«l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di4 RG n. 21306/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/2026discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. (prove mancanza requisito soggettiv[o] liquidazionegiudiziale) nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 2,comma 1, lettera d) e 121 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 codice dellacrisi di impresa e dell’insolvenza (Presupposti della liquidazionegiudiziale) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».La ricorrente indica quali fatti decisivi, il cui esame sarebbe statoomesso da parte della Corte d’appello, i bilanci abbreviati depositatinegli anni 2015 e 2016, oltre alle dichiarazioni dei redditi degli anni2019, 2020 e 2021 e alle dichiarazioni Iva 2021 2022 e 2023,presentate e trasmesse.Deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto contoneppure che la società era priva di dipendenti da almeno cinque annie che aveva svolto una scarsa attività, deducibile dalla mancanza dimovimentazioni bancarie e dall’assenza di beni immobili e mobili diproprietà.La Corte territoriale, inoltre, avrebbe dovuto acquisire d’ufficio lerelazioni del curatore di cui all’art. 130 CCII, oltre allo stato passivoex art. 204 CCII.Sulla base dei documenti prodotti sarebbe stata raggiunta laprova del mancato superamento di tutte le soglie dimensionali.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Deve muoversi dalla costante giurisprudenza di questa Corteper cui, in tema di dichiarazione di fallimento (ora liquidazionegiudiziale), ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di nonfallibilità (non apertura della liquidazione giudiziale), i bilanci degliultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare,costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarirela situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgeretuttavia a prova legale, sicché in mancanza di detti bilanci, il debitore5 RG n. 21306/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/2026può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatorialternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa, come diqualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile difornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici epatrimoniali dell’impresa (Cass., sez. 6-1, 1/12/2022, n. 35381;Cass., sez. 6-1, 27/9/2019, n. 24138; Cass. sez 1. 9/11/2020, n.25025; Cass., sez. 1, 23/11/2018, n. 30516).Quanto ai bilanci che non siano stati già approvati e depositatinel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., il giudice può«motivatamente» non tenerne conto, rimanendo l’imprenditoreonerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della nonfallibilità (Cass., sez. 6-1, 20/12/2018, n. 33091; Cass., n. 16067del 2018; Cass., sez. 1, 30/5/2013, n. 13643).2.2. Nella specie, però, - come emerge dal provvedimentoimpugnato - la ricorrente ha prodotto i bilanci depositati per gli anni2015 e 2016, mentre i bilanci relativi al periodo in contestazione (dal2020 al 2022, essendo stata presentata la domanda di apertura dellaliquidazione giudiziale nel 2023) non sono stati depositati («nérisulta esposta [la sussistenza congiunta dei requisiti dimensionali]nel reclamo con riferimento ai parametri dei debiti e dei ricavi,mancando il deposito delle scritture contabili alla cui redazionel’impresa era tenuta»). E’ coerente la notazione della Corte d’appellocirca il mancato deposito della dichiarazione Iva relativa all’anno2020 («dichiarazioni Iva depositate dalla reclamante nel presentegiudizio - peraltro carenti della documentazione relativa all’anno2020»). Sicché nessun vizio connota la decisione a proposito delrilievo che, quanto meno per tale annualità, non vi era alcunelemento idoneo a dimostrare il mancato superamento della sogliarelativa ai ricavi ex art. 2, comma 1, lettera d) n. 2, CCII.6 RG n. 21306/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/20263. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione e falsa applicazione art. 49 comma 5 d.lgs. 12 gennaio2019 n. 14 Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Presuppostioggettivi della liquidazione giudiziale) in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli interessimoratori ex d.lgs. 231/2002 non applicabili alle procedureconcorsuali e comunque non pattuito convenzionalmente tra le parti(in assenza peraltro di contratto scritto)».Con riferimento alle pretese tributarie ed erariali la societàdebitrice deduce di non aver mai ricevuto la notificazione degli attiimpositivi. Inoltre, essa avrebbe prodotto l’istanza in autotutela,«stante l’inesigibilità dei crediti erariali indicati nell’estratto del ruolodepositato dalla controparte».Indicava all’uopo il comma 539 dell’art. 1 della legge n. 228 del2012 che fissava in dieci giorni dalla presentazione della domanda iltempo per il concessionario di trasmettere la domanda all’enteimpositore, che avrebbe dovuto comunicare al debitore l’esito delsuo riscontro. In caso di mancato riscontro, trascorsi 220 giorni, lepartite iscritte a ruolo esattoriale sarebbero state annullate (comma540 dell’art. 1 della legge citata).Per tale ragione - ad avviso della società debitrice, i creditierariali non avrebbero dovuto essere considerati ai fini delsuperamento della soglia di cui all’art. 49, comma 5, CCII.4. Il motivo è inammissibile.Ed infatti, benché il motivo sia articolato come violazione di leggein realtà mira ad una nuova e diversa valutazione degli elementiistruttori, già compiutamente effettuata dal giudice di merito, nonconsentita in questa sede.In particolare, la Corte d’appello ha chiarito che non vi era provaagli atti della presentazione dell’istanza da parte della contribuente7 RG n. 21306/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/2026relativa al «discarico dei ruoli» di cui alla legge n. 228 del 2012 («lareclamante ha depositato, tra i documenti allegati alla produzione diparte, il solo invio dell’istanza-effettuato in data 10/4/2024-, senzanessuna prova della sua ricezione o protocollazione»).E peraltro la società ricorrente non ha impugnato l’altra ratiodecidendi della Corte d’appello, idonea a sorreggere da sola lamotivazione, con riferimento all’avvenuto superamento della sogliadi euro 30.000,00, avendo accertato che, a prescinderedall’esistenza dei crediti tributari, «[a]l credito vantato dai creditoriistanti al momento della presentazione dell’istanza di apertura dellaprocedura (pari ad euro 26.179,98), vanno, quindi, aggiunti gliinteressi moratori ex d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 2017, per cuiil credito già all’epoca della sentenza di primo grado e ancora di piùora è certamente superiore ad euro 30.000,00, anche senzaconsiderare i debiti tributari e previdenziali».La censura fondata sulla asserita violazione del d.lgs. n.231/2002, infatti, pur presente nell’intestazione, non risulta in alcunmodo sviluppata nel corpo del motivo.5. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della partecontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà8 RG n. 21306/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 21306/2024Numero sezionale 2138/2026Numero di raccolta generale 20843/2026Data pubblicazione 19/06/2026da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026Il Presidente9 RG n. 21306/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 20843/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris