Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2342/2012
ECLI:EU:T:2012:289
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T-110/10)
«Clausola compromissoria — [OSCURATO:PERSONA] di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo — [OSCURATO:PERSONA] — Assenza di documenti giustificativi e mancata conformità alle pattuizioni contenute nel contratto delle spese dichiarate — Rimborso delle somme anticipate — [OSCURATO:PERSONA] riconvenzionale della Commissione»
1.
Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — [OSCURATO:PERSONA] soggetto al diritto
nazionale — Applicazione di norme nazionali in materia di competenza — Esclusione (Art. 272 TFUE) (v. punto 30)
2.
Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — [OSCURATO:PERSONA] che prevede un contributo
finanziario comunitario a favore di un programma di ricerca e sviluppo — [OSCURATO:PERSONA] di rimborso di determinate spese — [OSCURATO:PERSONA]
riconvenzionale con i relativi interessi moratori — Applicazione del diritto nazionale — Accertamento del mancato rispetto
degli obblighi derivanti dal contratto — Diritto della Commissione al rimborso dell’anticipo, maggiorato degli interessi di
mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea (Art. 272 TFUE; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 86,
§ 2) (v. punti 29, 44, 66)
[OSCURATO:PERSONA], presentata sulla base dell’articolo 272 TFUE, diretta ad ottenere, da una parte, che una domanda della Commissione
intesa al rimborso di una somma di EUR 84120 sia dichiarata infondata e, dall’altra, che la Commissione sia condannata ad
emettere una «nota di credito» di EUR 84 120.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] scientifique international pour le développement des îles ([OSCURATO:PERSONA]) è condannato a versare alla Commissione europea
la somma principale di EUR 84 120, aumentata degli interessi moratori al tasso annuo del 2,5%, a decorrere dal 26 gennaio
2010 e fino al completo pagamento di detta somma principale.
3)
Il resto della domanda riconvenzionale della Commissione è respinto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.