Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 17253/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 14/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge processuale (per inosservanza del principio di correlazione tra l'atto contestato e quello ritenuto in sentenza) con riferimento all'applicazione dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. proc. pen. in relazione al capo 4) di imputazione, è smentito dagli atti processuali, dai quali si evince che per tale capo di imputazione è intervenuta pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela, Osservato che il secondo motivo di ricorso (circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen.) è riproduttivo delle censure formulate in appello, rispetto alle quali la sentenza ha fornito congrua motivazione con la quale la difesa non si confronta.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso (relativo alla sussistenza delle lesioni) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non devoluto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore Pr esicleite [OSCURATO:PERSONA] igna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 3 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 14/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge processuale (per inosservanza del principio di correlazione tra l'atto contestato e quello ritenuto in sentenza) con riferimento all'applicazione dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. proc. pen. in relazione al capo 4) di imputazione, è smentito dagli atti processuali, dai quali si evince che per tale capo di imputazione è intervenuta pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela, Osservato che il secondo motivo di ricorso (circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen.) è riproduttivo delle censure formulate in appello, rispetto alle quali la sentenza ha fornito congrua motivazione con la quale la difesa non si confronta. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso (relativo alla sussistenza delle lesioni) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non devoluto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore Pr esicleite [OSCURATO:PERSONA] igna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 3 2
Sentenza Cassazione n. 17253/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris