CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13910/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];# Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 2406/2022 dal Tribunale di Trento, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Trento il 25 gennaio 2020; letta la memoria difensiva con la quale si contesta l'inammissibilità; ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento del tasso alcolemico, in relazione al diniego di applicazione dell'art.131 bis cod. pen., in relazione alla congruità della pena e al diniego del beneficio della non menzione), non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di merito alle pagg.6-10 ha ampiamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione di non prendere in considerazione la consulenza tecnica di parte, non essendovi alcun obbligo di confutare mediante perizia una tesi alla quale non è riconosciuta efficacia di prova scientifica indipendentemente dalle condizioni soggettive dell'assuntore (Sez.4, n.8489 del 25/01/2023, Doimo, n.m.; Sez.4, n.3862 del 10/11/2017, dep. 2018, Cavallini, n.m.); considerato che il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis cod. pen. è stato ampiamente e congruamente motivato alle pagg.10-12 con particolare riguardo alla pericolosità della condotta nel caso concreto, richiedendosi in questa sede una inammissibile rivalutazione delle emergenze istruttorie; considerato che la tesi difensiva, secondo la quale la circostanza aggravante dell'ora notturna esprime maggior disvalore quando la condotta sia posta in essere nel cuore della notte, è manifestamente infondata e non giova, in quanto tale, a scardinare il giudizio discrezionale del giudice di merito in punto di trattamento sanzionatorio; considerato che alle pagg.15-16 è stata fornita ampia motivazione a sostegno del diniego della non menzione e che le ragioni esposte non si pongono in contraddizione con la scelta di irrogare la pena in misura minima e con i presupposti sui quali si è fondata la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez.2 n.11992 del 18/02/2020, Nether, Rv.278572-01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così