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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 1951

Cassazione n. 32374/2026

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ustizianel procedimento nei confronti di:D’AUSILIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/2/1951avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 27/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 26.2.2026, il Tribunale di sorveglianza di Sassari haprovveduto sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ausilio, detenuto sottoposto alregime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il rigetto da parte del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza del reclamo inoltrato contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] della Casacircondariale di Sassari di respingere la sua richiesta di inviare per pacco postaleL'ordinanza premette che il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziatoche l'art. 11.6 della circolare Dap del 2.10.2017 prevede il divieto di inviareall'esterno libri e riviste tramite pacco postale e che per l'invio di documenti alproprio legale l'art. 16.4 della stessa circolare prevede che la modalità prevista èmediante corrispondenza e non attraverso le modalità di spedizione di paccopostale. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha ritenuto che il divieto imposto dallaDirezione non precludesse totalmente l'esercizio del diritto, ma concernesseesclusivamente le modalità di esercizio dello stesso.

Di conseguenza, ha ritenutoil divieto non irragionevole e ha rigettato il reclamo.Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, invece, che la richiesta del detenutonon trovi ostacolo nell'attuale regolamento.

In particolare, non è applicabile l'art.11.6 della [OSCURATO:PERSONA] DAP che disciplina la spedizione di libri e riviste, mentre nelcaso in esame il detenuto intende inviare solo documentazione processuale, cuisi applica la disciplina dell'art. 16.4, che ne consente la consegna con le modalitàpreviste per la corrispondenza, la quale ben può attuarsi mediante l'invio di unpacco postale il cui contenuto dovrà essere assoggettato a visto di censura.

Nonrisulta nella circolare del 2.10.2017 alcun divieto di invio di pacchi postalicontenenti atti processuali e non si ravvisano ragioni di sicurezza che possanocostringere il detenuto a inviare i documenti in allegato a decine di missive,come ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA].Di conseguenza, il reclamo è stato accolto.2.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso la CasaCircondariale di Sassari, il Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] e ilMinistero della Giustizia, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, articolando tremotivi.2.1 Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-bis, 69, comma 6, 41-bis ord. pen.Il Tribunale di sorveglianza – sostiene il ricorso – ha erroneamente elevato acontenuto del diritto soggettivo ciò che invece integra una mera modalità del suoesercizio.Infatti, l'oggetto del reclamo non era il diritto alla corrispondenza, ma lapretesa di utilizzare per gli atti processuali lo specifico mezzo del pacco postale.L'amministrazione non ha negato la possibilità del detenuto di corrisponderecon il difensore o di inviare corrispondenza ai familiari, ma ha soltanto esclusouna particolare modalità operativa, non prevista nel regime detentivo speciale.[OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente richiamato per il difensore il canale dellacorrispondenza riservata e per i congiunti il canale della corrispondenzasottoposta al visto di censura.

Il diritto, pertanto, non è stato inciso e ne è statasolo esclusa una modalità non essenziale di esercizio.

L'ordinanza impugnata,quindi, ha indebitamente ampliato l'ambito del sindacato ex art. 35-bis ord. pen.e ha sovrapposto la propria valutazione alle scelte organizzative di sicurezza chesono riservate all'amministrazione penitenziaria, la quale nel circuito differenziatodi cui all'art. 41-bis ord. pen. ha la prerogativa esclusiva e insindacabile nelmerito di conformare le modalità concrete di esercizio dei diritti.2.2 Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), 18-ter ord. pen., nonché della [OSCURATO:PERSONA] del 2.10.2017.L'ordinanza impugnata sostiene che, in assenza di un espresso divieto, èconsentito al detenuto di inviare documentazione processuale mediante paccopostale.

Il divieto espresso, tuttavia, esiste.L'art. 11.6 della circolare Dap vieta l’invio di libri e riviste tramite paccopostale e l’art. 16.4 prevede per gli atti processuali destinati al difensore lamodalità della corrispondenza riservata per motivi di giustizia, ma non il paccopostale.

La ratio di queste limitazioni per i detenuti al regime di cui all’art. 41-bisord. pen. è di tutta evidenza: il pacco postale è lo strumento di scambio dicorrispondenza che si presta ad abusi e ad elusione dei controlli.

La limitazione,pertanto, rientra tra quelle dirette ad assicurare controllabilità, tracciabilità esicurezza dei flussi comunicativi per prevenire collegamenti con l'associazionecriminale.

L'ordinanza impugnata ha creato, in definitiva, una regola nuova,sostituendosi alle fonti regolamentari.2.3 Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-bis, 69 ord. pen.La tutela giurisdizionale penitenziaria richiede l'esistenza di un grave edNel caso di specie, il detenuto avrebbe potuto comunque procedereall'inoltro della documentazione attraverso il canale della corrispondenzariservata per il difensore e della corrispondenza sottoposta a visto di censura peri congiunti.Il Tribunale di sorveglianza ha in realtà fondato la propria decisione sullaconsiderazione di mera comodità, scrivendo espressamente che non avrebbesenso costringere il detenuto a inviare il materiale mediante plurimi e più piccolipacchi postali.

Ma la tutela giurisdizionale penitenziaria non può avere l'oggettola modalità più agevoli o più rapide dell'esercizio del diritto, bensì solo unaprivazione del contenuto del diritto.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 3.6.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata,osservando che il regime applicabile al detenuto in ordine alla possibilità diinviare pacchi all’esterno del carcere non attiene propriamente al diritto dicorrispondenza o di difesa del detenuto, quanto, più limitatamente, alle modalitàdocumentazione al suo avvocato per motivi attinenti al diritto di difesa, checomunque non è stato compresso poiché assicurato dalle specifiche modalità,disciplinate dal regolamento, di invio di corrispondenza al difensore.

Non sussisteil diritto soggettivo del detenuto all'invio all'esterno di pacchi postali, in quanto aquest'ultimo è riconosciuto il solo diritto alla corrispondenza, sicché non èesperibile il rimedio di cui all'art. 35-bis ord. pen. avverso il diniegodell'amministrazione penitenziaria alla trasmissione di pacchi postali (Sez. 1, n.15153 del 23/11/2022, dep. 2023, Attanasio, Rv. 284433 - 01).4.

In data 8.6.2026, il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA],ha trasmesso una memoria difensiva, contenente una eccezione diinammissibilità relativa, tuttavia, a diverso ricorso del DAP riguardanteun’autorizzazione concessa a [OSCURATO:PERSONA]Ausilio all’acquisto di lievito e farina.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

La requisitoria del Procuratore generale sintetizza bene le ragioni dellafondatezza del ricorso, richiamando opportunamente una precedente pronunciadi questa Corte, secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziatoprevisto dall'art. 41-bis ord. pen., non sussiste il diritto soggettivo all'invioall'esterno di pacchi postali da parte del detenuto, al quale è riconosciuto il solodiritto alla corrispondenza: di conseguenza, non è esperibile il rimedio di cuiall'art. 35-bis ord. pen. avverso il diniego dell'amministrazione penitenziaria allatrasmissione di pacchi postali (Sez. 1, n. 15153 del 23/11/2022, dep. 2023,Attanasio, Rv. 284433 - 01).Le prescrizioni imposte ai detenuti sono collegate alla funzione preventivadel regime detentivo di cui all’art. 41-bis ord. pen. e le disposizioni previste dallaCircolare Dap del 2 ottobre 2017, che riguardano l’organizzazione del circuitodetentivo speciale e non sono meramente volte a comminare afflizioni aggiuntiverispetto alla pena già irrogata, si prefiggono piuttosto di ottenere la più puntualefunzionalità del regime stesso.In questo contesto, la [OSCURATO:PERSONA] disciplina anche le modalità di contatto deidetenuti e degli internati sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., oltreche tra loro, con la comunità esterna.[OSCURATO:PERSONA], si trae conferma che, nel caso della esistenza di limitazionilegali ai rapporti con l'esterno per ragioni di sicurezza, ad essere riconosciutocome diritto soggettivo è quello alla corrispondenza, sia pure sottoposta a vistodi controllo ai sensi dell’art. 18.1, e non quello alla trasmissione verso l'esternodi pacchi postali.Soto questo profilo, la complessiva regolamentazione legale prevedeesclusivamente la possibilità di utilizzare il pacco postale per l’invio ai familiari digeneri alimentari, dolci e giocattoli, e ciò per intuibili esigenze di mantenimentodei profili relazionali della persona reclusa.L’art. 7 della [OSCURATO:PERSONA], in particolare, consente al detenuto di acquistare alc.d.sopravvitto dolci e giocattoli di dimensioni medio-piccole per i figli e ifamiliari, potendo scegliere che la consegna avvenga tramite il personalepreposto alla conclusione del colloquio visivo o “per invio tramite pacco allafamiglia”.Al di fuori di questa ipotesi, tuttavia, la trasmissione di un pacco all’esternonon è regolamentata dalla [OSCURATO:PERSONA], che anzi all’art. 7.2 e all’art. 11.6 vietaespressamente le spedizioni all’esterno di periodici, libri e riviste tramite paccopostale e all’art. 20 disciplina più limitatamente i controlli sui pacchi inviatidall’esterno e diretti al detenuto.È stato già evidenziato, a tal proposito, che la mancanza diregolamentazione è dovuta al fatto che la trasmissione di un pacco “non èritenuta espressiva di un diritto soggettivo” della persona sottoposta al regimedifferenziato: “tale assetto, essendo garantita la corrispondenza comune, nonappare in contrasto con le previsioni costituzionali e convenzionali e determinal'assenza della giustiziabilità della pretesa” (Sez. 1, n. 15153 del 23/11/2022,dep. 2023, sopra citata, in motivazione).2.

L’affermazione in questione non è suscettibile di essere modificata overiferita, come nel caso di specie, alle modalità di consegna di atti e documentigiudiziari da parte del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord.pen. al proprio difensore.La consegna di atti e documenti giudiziari e/o processuali trova esplicitaregolamentazione nella [OSCURATO:PERSONA] DAP del 2 ottobre 2017, la quale all’art. 16.4prevede che, nel caso di consegna brevi manu, il carteggio deve essereaccompagnato da apposita dichiarazione che si tratti di corrispondenza perragioni di giustizia ex art. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen. eche, comunque, trova di fatto “applicazione la norma relativa alla corrispondenzariservata per motivi difensivi”.In particolare, l’art. 18.1 della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della previsionegenerale secondo cui “al detenuto/internato è consentito inoltrare e ricevere lacorrispondenza a mezzo posta (ordinaria, raccomandata, celere, prioritaria)”,stabilisce che “v'è tassativo divieto di sottoporre a limitazioni e/o controlli lacorrispondenza cd. ‘per giustizia’, ovvero la corrispondenza indirizzata ai soggettiindicati nel comma 5 dell’art. 103 del codice di procedura penale”.Di conseguenza, non è previsto alcun diritto del detenuto sottoposto alregime di cui all’art. 41-bis ord. pen. di inviare pacchi postali al propriodifensore, il rapporto con il quale rimane adeguatamente assicurato per il tramitedel diritto del detenuto alla corrispondenza, aggiuntivamente presidiato daldivieto di controlli e di lettura degli atti (artt. 18.1 e 16.4 della [OSCURATO:PERSONA]).Del resto, il Tribunale di sorveglianza non afferma la ravvisabilità di undiritto del detenuto alla trasmissione di pacchi postali, ma registra che nonrisulta nella [OSCURATO:PERSONA] alcun divieto di inviare pacchi contenenti atti processuali eche non si rinviene alcuna ragione di sicurezza che lo sconsigli quando ladocumentazione sia di rilevante peso.3.

In questo modo, tuttavia, l’ordinanza impugnata omette di confrontarsicon il punto nodale della questione sottoposta all’esame dei giudici, e cioè sevenga in considerazione un diritto del detenuto o se piuttosto non si tratti diproblema attinente alla regolamentazione delle modalità di esercizio di un diritto.Nel caso di specie, si verte nell’ambito del diritto del detenuto ex art. 41-bisord. pen. alla corrispondenza, sotto quella particolare sua declinazione di dirittodi intrattenere uno scambio di comunicazioni, anche scritte, con il propriodifensore, con il contestuale apprestamento di una tutela che concili l’esigenza diriservatezza del rapporto professionale con le esigenze di sicurezza proprie delregime detentivo speciale.Di conseguenza, la limitazione della possibilità che questo diritto vengadel diritto stesso e non riguarda una lesione diretta di esso.In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] DAP prevede, per la trasmissione di pacchi postali, unaderoga circoscritta alla sola previsione, contenuta nell’art. 7, dei dolci e deigiocattoli destinati ai familiari del detenuto.Il fatto che sia prevista una espressa deroga, limitata solo ad alcuni beni,consente vieppiù di affermare che, per il resto, rimane inconfigurabile un dirittodi inviare pacchi, ciò che risulta giustificato alla luce della considerazione chel’art. 41-bis ord. pen. contempla una serie di limitazioni all'ordinario trattamentopenitenziario, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamentecomunicare con l'esterno.Se è così, deve tenersi conto che il reclamo giurisdizionale al magistrato disorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen.,ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di"diritto", incise da condotte dell'[OSCURATO:PERSONA] violative di disposizioni previstedalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi aldetenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio".

L’utilizzo di tale rimediopostula, pertanto, la sussistenza - in capo al detenuto - di una posizione giuridicadirettamente meritevole di protezione, nonché una condotta, imputabileall'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, che si collochi in una situazione di illegittimocontrasto con tale posizione soggettiva (Sez. 1, n. 4792 dell’8/1/2025, Casacircondariale di Sassari, non mass., in motivazione; Sez. 1, n. 36865dell’8/6/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907 - 01, in motivazione).Il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile cui è garantitaprotezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso,inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del7/7/2020, Mandalà, Rv. 279456 - 01), sicché solo la negazione del diritto inquanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre lemodalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionalidell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria.La questione sulla quale ha deciso l’ordinanza impugnata, invece, attenevaalle modalità di esercizio del diritto e, pertanto, rientrava nella sfera diorganizzativa.Di conseguenza, il Tribunale di sorveglianza, autorizzando il detenutoall’invio di atti processuali con pacco postale, si è autoattribuito una funzione ditipo gestionale, sostituendosi all’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria nellaindividuazione del sistema di consegna della documentazione al difensore,peraltro nient’affatto previsto in generale dalla regolamentazione vigente.Viceversa, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale era del tuttoconforme alle previsioni sopra riportate della [OSCURATO:PERSONA] DAP del 2 ottobre 2017 e,senza inibire la fruizione del diritto, ne aveva definito le modalità di esercizio inmodo rispettoso dei suoi compiti come definiti dalla legge.4.

A quanto fin qui complessivamente osservato, consegue, pertanto,l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata ex art. 620, lett. c), cod.proc. pen., in quanto eccedente i confini della giurisdizione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ustizianel procedimento nei confronti di:D’AUSILIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/2/1951avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 27/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26.2.2026, il Tribunale di sorveglianza di Sassari haprovveduto sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ausilio, detenuto sottoposto alregime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il rigetto da parte del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza del reclamo inoltrato contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] della Casacircondariale di Sassari di respingere la sua richiesta di inviare per pacco postaleL'ordinanza premette che il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziatoche l'art. 11.6 della circolare Dap del 2.10.2017 prevede il divieto di inviareall'esterno libri e riviste tramite pacco postale e che per l'invio di documenti alproprio legale l'art. 16.4 della stessa circolare prevede che la modalità prevista èmediante corrispondenza e non attraverso le modalità di spedizione di paccopostale. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha ritenuto che il divieto imposto dallaDirezione non precludesse totalmente l'esercizio del diritto, ma concernesseesclusivamente le modalità di esercizio dello stesso. Di conseguenza, ha ritenutoil divieto non irragionevole e ha rigettato il reclamo.Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, invece, che la richiesta del detenutonon trovi ostacolo nell'attuale regolamento. In particolare, non è applicabile l'art.11.6 della [OSCURATO:PERSONA] DAP che disciplina la spedizione di libri e riviste, mentre nelcaso in esame il detenuto intende inviare solo documentazione processuale, cuisi applica la disciplina dell'art. 16.4, che ne consente la consegna con le modalitàpreviste per la corrispondenza, la quale ben può attuarsi mediante l'invio di unpacco postale il cui contenuto dovrà essere assoggettato a visto di censura. Nonrisulta nella circolare del 2.10.2017 alcun divieto di invio di pacchi postalicontenenti atti processuali e non si ravvisano ragioni di sicurezza che possanocostringere il detenuto a inviare i documenti in allegato a decine di missive,come ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA].Di conseguenza, il reclamo è stato accolto.2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso la CasaCircondariale di Sassari, il Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] e ilMinistero della Giustizia, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, articolando tremotivi.2.1 Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-bis, 69, comma 6, 41-bis ord. pen.Il Tribunale di sorveglianza – sostiene il ricorso – ha erroneamente elevato acontenuto del diritto soggettivo ciò che invece integra una mera modalità del suoesercizio.Infatti, l'oggetto del reclamo non era il diritto alla corrispondenza, ma lapretesa di utilizzare per gli atti processuali lo specifico mezzo del pacco postale.L'amministrazione non ha negato la possibilità del detenuto di corrisponderecon il difensore o di inviare corrispondenza ai familiari, ma ha soltanto esclusouna particolare modalità operativa, non prevista nel regime detentivo speciale.[OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente richiamato per il difensore il canale dellacorrispondenza riservata e per i congiunti il canale della corrispondenzasottoposta al visto di censura. Il diritto, pertanto, non è stato inciso e ne è statasolo esclusa una modalità non essenziale di esercizio. L'ordinanza impugnata,quindi, ha indebitamente ampliato l'ambito del sindacato ex art. 35-bis ord. pen.e ha sovrapposto la propria valutazione alle scelte organizzative di sicurezza chesono riservate all'amministrazione penitenziaria, la quale nel circuito differenziatodi cui all'art. 41-bis ord. pen. ha la prerogativa esclusiva e insindacabile nelmerito di conformare le modalità concrete di esercizio dei diritti.2.2 Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), 18-ter ord. pen., nonché della [OSCURATO:PERSONA] del 2.10.2017.L'ordinanza impugnata sostiene che, in assenza di un espresso divieto, èconsentito al detenuto di inviare documentazione processuale mediante paccopostale. Il divieto espresso, tuttavia, esiste.L'art. 11.6 della circolare Dap vieta l’invio di libri e riviste tramite paccopostale e l’art. 16.4 prevede per gli atti processuali destinati al difensore lamodalità della corrispondenza riservata per motivi di giustizia, ma non il paccopostale. La ratio di queste limitazioni per i detenuti al regime di cui all’art. 41-bisord. pen. è di tutta evidenza: il pacco postale è lo strumento di scambio dicorrispondenza che si presta ad abusi e ad elusione dei controlli. La limitazione,pertanto, rientra tra quelle dirette ad assicurare controllabilità, tracciabilità esicurezza dei flussi comunicativi per prevenire collegamenti con l'associazionecriminale. L'ordinanza impugnata ha creato, in definitiva, una regola nuova,sostituendosi alle fonti regolamentari.2.3 Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-bis, 69 ord. pen.La tutela giurisdizionale penitenziaria richiede l'esistenza di un grave edNel caso di specie, il detenuto avrebbe potuto comunque procedereall'inoltro della documentazione attraverso il canale della corrispondenzariservata per il difensore e della corrispondenza sottoposta a visto di censura peri congiunti.Il Tribunale di sorveglianza ha in realtà fondato la propria decisione sullaconsiderazione di mera comodità, scrivendo espressamente che non avrebbesenso costringere il detenuto a inviare il materiale mediante plurimi e più piccolipacchi postali. Ma la tutela giurisdizionale penitenziaria non può avere l'oggettola modalità più agevoli o più rapide dell'esercizio del diritto, bensì solo unaprivazione del contenuto del diritto.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.6.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata,osservando che il regime applicabile al detenuto in ordine alla possibilità diinviare pacchi all’esterno del carcere non attiene propriamente al diritto dicorrispondenza o di difesa del detenuto, quanto, più limitatamente, alle modalitàdocumentazione al suo avvocato per motivi attinenti al diritto di difesa, checomunque non è stato compresso poiché assicurato dalle specifiche modalità,disciplinate dal regolamento, di invio di corrispondenza al difensore. Non sussisteil diritto soggettivo del detenuto all'invio all'esterno di pacchi postali, in quanto aquest'ultimo è riconosciuto il solo diritto alla corrispondenza, sicché non èesperibile il rimedio di cui all'art. 35-bis ord. pen. avverso il diniegodell'amministrazione penitenziaria alla trasmissione di pacchi postali (Sez. 1, n.15153 del 23/11/2022, dep. 2023, Attanasio, Rv. 284433 - 01).4. In data 8.6.2026, il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA],ha trasmesso una memoria difensiva, contenente una eccezione diinammissibilità relativa, tuttavia, a diverso ricorso del DAP riguardanteun’autorizzazione concessa a [OSCURATO:PERSONA]Ausilio all’acquisto di lievito e farina.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. La requisitoria del Procuratore generale sintetizza bene le ragioni dellafondatezza del ricorso, richiamando opportunamente una precedente pronunciadi questa Corte, secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziatoprevisto dall'art. 41-bis ord. pen., non sussiste il diritto soggettivo all'invioall'esterno di pacchi postali da parte del detenuto, al quale è riconosciuto il solodiritto alla corrispondenza: di conseguenza, non è esperibile il rimedio di cuiall'art. 35-bis ord. pen. avverso il diniego dell'amministrazione penitenziaria allatrasmissione di pacchi postali (Sez. 1, n. 15153 del 23/11/2022, dep. 2023,Attanasio, Rv. 284433 - 01).Le prescrizioni imposte ai detenuti sono collegate alla funzione preventivadel regime detentivo di cui all’art. 41-bis ord. pen. e le disposizioni previste dallaCircolare Dap del 2 ottobre 2017, che riguardano l’organizzazione del circuitodetentivo speciale e non sono meramente volte a comminare afflizioni aggiuntiverispetto alla pena già irrogata, si prefiggono piuttosto di ottenere la più puntualefunzionalità del regime stesso.In questo contesto, la [OSCURATO:PERSONA] disciplina anche le modalità di contatto deidetenuti e degli internati sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., oltreche tra loro, con la comunità esterna.[OSCURATO:PERSONA], si trae conferma che, nel caso della esistenza di limitazionilegali ai rapporti con l'esterno per ragioni di sicurezza, ad essere riconosciutocome diritto soggettivo è quello alla corrispondenza, sia pure sottoposta a vistodi controllo ai sensi dell’art. 18.1, e non quello alla trasmissione verso l'esternodi pacchi postali.Soto questo profilo, la complessiva regolamentazione legale prevedeesclusivamente la possibilità di utilizzare il pacco postale per l’invio ai familiari digeneri alimentari, dolci e giocattoli, e ciò per intuibili esigenze di mantenimentodei profili relazionali della persona reclusa.L’art. 7 della [OSCURATO:PERSONA], in particolare, consente al detenuto di acquistare alc.d.sopravvitto dolci e giocattoli di dimensioni medio-piccole per i figli e ifamiliari, potendo scegliere che la consegna avvenga tramite il personalepreposto alla conclusione del colloquio visivo o “per invio tramite pacco allafamiglia”.Al di fuori di questa ipotesi, tuttavia, la trasmissione di un pacco all’esternonon è regolamentata dalla [OSCURATO:PERSONA], che anzi all’art. 7.2 e all’art. 11.6 vietaespressamente le spedizioni all’esterno di periodici, libri e riviste tramite paccopostale e all’art. 20 disciplina più limitatamente i controlli sui pacchi inviatidall’esterno e diretti al detenuto.È stato già evidenziato, a tal proposito, che la mancanza diregolamentazione è dovuta al fatto che la trasmissione di un pacco “non èritenuta espressiva di un diritto soggettivo” della persona sottoposta al regimedifferenziato: “tale assetto, essendo garantita la corrispondenza comune, nonappare in contrasto con le previsioni costituzionali e convenzionali e determinal'assenza della giustiziabilità della pretesa” (Sez. 1, n. 15153 del 23/11/2022,dep. 2023, sopra citata, in motivazione).2. L’affermazione in questione non è suscettibile di essere modificata overiferita, come nel caso di specie, alle modalità di consegna di atti e documentigiudiziari da parte del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord.pen. al proprio difensore.La consegna di atti e documenti giudiziari e/o processuali trova esplicitaregolamentazione nella [OSCURATO:PERSONA] DAP del 2 ottobre 2017, la quale all’art. 16.4prevede che, nel caso di consegna brevi manu, il carteggio deve essereaccompagnato da apposita dichiarazione che si tratti di corrispondenza perragioni di giustizia ex art. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen. eche, comunque, trova di fatto “applicazione la norma relativa alla corrispondenzariservata per motivi difensivi”.In particolare, l’art. 18.1 della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della previsionegenerale secondo cui “al detenuto/internato è consentito inoltrare e ricevere lacorrispondenza a mezzo posta (ordinaria, raccomandata, celere, prioritaria)”,stabilisce che “v'è tassativo divieto di sottoporre a limitazioni e/o controlli lacorrispondenza cd. ‘per giustizia’, ovvero la corrispondenza indirizzata ai soggettiindicati nel comma 5 dell’art. 103 del codice di procedura penale”.Di conseguenza, non è previsto alcun diritto del detenuto sottoposto alregime di cui all’art. 41-bis ord. pen. di inviare pacchi postali al propriodifensore, il rapporto con il quale rimane adeguatamente assicurato per il tramitedel diritto del detenuto alla corrispondenza, aggiuntivamente presidiato daldivieto di controlli e di lettura degli atti (artt. 18.1 e 16.4 della [OSCURATO:PERSONA]).Del resto, il Tribunale di sorveglianza non afferma la ravvisabilità di undiritto del detenuto alla trasmissione di pacchi postali, ma registra che nonrisulta nella [OSCURATO:PERSONA] alcun divieto di inviare pacchi contenenti atti processuali eche non si rinviene alcuna ragione di sicurezza che lo sconsigli quando ladocumentazione sia di rilevante peso.3. In questo modo, tuttavia, l’ordinanza impugnata omette di confrontarsicon il punto nodale della questione sottoposta all’esame dei giudici, e cioè sevenga in considerazione un diritto del detenuto o se piuttosto non si tratti diproblema attinente alla regolamentazione delle modalità di esercizio di un diritto.Nel caso di specie, si verte nell’ambito del diritto del detenuto ex art. 41-bisord. pen. alla corrispondenza, sotto quella particolare sua declinazione di dirittodi intrattenere uno scambio di comunicazioni, anche scritte, con il propriodifensore, con il contestuale apprestamento di una tutela che concili l’esigenza diriservatezza del rapporto professionale con le esigenze di sicurezza proprie delregime detentivo speciale.Di conseguenza, la limitazione della possibilità che questo diritto vengadel diritto stesso e non riguarda una lesione diretta di esso.In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] DAP prevede, per la trasmissione di pacchi postali, unaderoga circoscritta alla sola previsione, contenuta nell’art. 7, dei dolci e deigiocattoli destinati ai familiari del detenuto.Il fatto che sia prevista una espressa deroga, limitata solo ad alcuni beni,consente vieppiù di affermare che, per il resto, rimane inconfigurabile un dirittodi inviare pacchi, ciò che risulta giustificato alla luce della considerazione chel’art. 41-bis ord. pen. contempla una serie di limitazioni all'ordinario trattamentopenitenziario, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamentecomunicare con l'esterno.Se è così, deve tenersi conto che il reclamo giurisdizionale al magistrato disorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen.,ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di"diritto", incise da condotte dell'[OSCURATO:PERSONA] violative di disposizioni previstedalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi aldetenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio". L’utilizzo di tale rimediopostula, pertanto, la sussistenza - in capo al detenuto - di una posizione giuridicadirettamente meritevole di protezione, nonché una condotta, imputabileall'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, che si collochi in una situazione di illegittimocontrasto con tale posizione soggettiva (Sez. 1, n. 4792 dell’8/1/2025, Casacircondariale di Sassari, non mass., in motivazione; Sez. 1, n. 36865dell’8/6/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907 - 01, in motivazione).Il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile cui è garantitaprotezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso,inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del7/7/2020, Mandalà, Rv. 279456 - 01), sicché solo la negazione del diritto inquanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre lemodalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionalidell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria.La questione sulla quale ha deciso l’ordinanza impugnata, invece, attenevaalle modalità di esercizio del diritto e, pertanto, rientrava nella sfera diorganizzativa.Di conseguenza, il Tribunale di sorveglianza, autorizzando il detenutoall’invio di atti processuali con pacco postale, si è autoattribuito una funzione ditipo gestionale, sostituendosi all’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria nellaindividuazione del sistema di consegna della documentazione al difensore,peraltro nient’affatto previsto in generale dalla regolamentazione vigente.Viceversa, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale era del tuttoconforme alle previsioni sopra riportate della [OSCURATO:PERSONA] DAP del 2 ottobre 2017 e,senza inibire la fruizione del diritto, ne aveva definito le modalità di esercizio inmodo rispettoso dei suoi compiti come definiti dalla legge.4. A quanto fin qui complessivamente osservato, consegue, pertanto,l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata ex art. 620, lett. c), cod.proc. pen., in quanto eccedente i confini della giurisdizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32374/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris