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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01522/2022

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a seguente ORDINANZA bit (0,,ft,t,u,ti sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO_ "dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna per i reati di lesioni e oltraggio.

2. Ricorre l'imputato personalmente.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritte personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 4.

Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA bit (0,,ft,t,u,ti sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO_ "dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna per i reati di lesioni e oltraggio. 2. Ricorre l'imputato personalmente. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritte personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 01522/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris