CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 34146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5364-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti; - ricorrente - -contro- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; - Intimate - avverso l'ordinanza n. 21/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONA, depositata il 31/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento depositato il 31.1.2022 il giudice di pace di Verona ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto d'espulsione emesso dal Prefetto, osservando che: come rilevato dalla prefettura, il ricorso era stato depositato il 2.12.21, mentre il provvedimento impugnato era stato (emesso e) notificato il 28.10.21, sicché non era stato rispettato il termine di 30 gg., di cui all'art. 18, c.3, d.lgs. n. 150/11. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con unico motivo. Il Ministero dell'Interno si è costituito al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione; non si sono costituite le altre parti intimate. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.8, d.lgs. n. 286/98,18, c.3, d.lgs. n. 150/11, per aver il giudice di pace ritenuto tardivo il ricorso, sebbene proposto con lettera racc. spedita il 26.11.2021, poi pervenuta in cancelleria il 2.12.21, per cui alla data suddetta il termine di 30 gg. non era ancora decorso. Il collegio osserva che non risultano acquisiti i documenti sulla notifica del ricorso al giudice di pace, per cui è causa, sebbene indicati nel fascicolo in atti; pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per tale acquisizione. Ric. 2022 n. 05364 sez. M1 - ud. 01-07-2022 -2- P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia acquisito il fascicolo di parte ricorrente del giudizio innanzi al giudice di pace, contenente i documenti relativi alla spedizione postale del ricorso oggetto di causa. Così deciso nella camera dì consiglio dell'i lugli