CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1982
Cassazione n. 21716/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 4 dicembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 marzo 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione della legge processuale penale e vizio della motivazione, per avere i giudici di merito: 1) ritenuto che il ricorrente si mise effettivamente alla guida del veicolo Hyundai sulla scorta delle dichiarazioni de relato del testimone di polizia giudiziaria, inutilizzabili ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen.; 2) non rilevato l'assenza dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; considerato che, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., l'ufficiale di polizia che riferisca quanto direttamente riscontrato nell'immediatezza del fatto circa lo stato dei luoghi e delle persone (Sez. 2, n. 29172 del 08/09/2020, Rv. 279811 - 01), e comunque quando le dichiarazioni sono percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Sez. 4, n. 16830 del 10/2/2021, Rv. 281073 - 01, in un caso sovrapponibile, in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto provata l'identificazione dell'imputato - quale autore del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente - sulla base della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, giunto sul luogo dell'incidente, aveva acquisito informazioni da un testimone); posto che, ai fini cui al già menzionato comma 4, per "dichiarazioni" debbono intendersi non le libere espressioni verbali rese nel corso di colloqui estemporanei intervenuti nell'immediatezza del fatto ed essenziali nelle fasi concitate del postfatto, ma solo quelle inserite in un momento dialogico investigativo (un dialogo sincronico) che muove nell'alveo di un procedimento già incardinato (così in motivazione, da ultimo, Sez. 2, n. 20031 dell'11/04/2025, non mass.); 2ritenuto che, nella specie, il teste di polizia giudiziaria ha acquisito, da persone presenti sul posto, indicazioni utili a identificare nel ricorrente il soggetto che, messosi alla guida del veicolo Hyundai, causò l'incidente tamponando un veicolo in sosta, e che pertanto le sue dichiarazioni sono certamente utilizzabili; considerato che la Corte, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale, ha evidenziato che il personale intervenuto, appreso che il [OSCURATO:PERSONA] era alla guida del veicolo e che aveva cagionato l'incidente, decise di sottoporlo agli accertamenti sul tasso alcolemico dopo averne impedito la fuga ed aver notato la presenza di chiari segni di stato di ebrezza alcolica (p. 2 sentenza impugnata); in ragione di tali contingenze, l'affermazione secondo la quale, nel caso di specie, v'era ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovasse in stato di ebbrezza non è certo manifestamente illogica, non essendo illogico aver considerato l'iniziativa adottata dagli operanti come espressione di un sospetto "ragionevole", quale è quello richiesto dalla legge perché la polizia giudiziaria possa procedere a ulteriori controlli; ritenuto, pertanto, che il [OSCURATO:PERSONA], alla legittima richiesta della polizia giudiziaria, oppose un netto rifiuto che, in quanto tale integra la condotta incriminata dalla disposizione; ritenuto, quanto alla dedotta violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che non sussiste l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell'effettuazione dell'alcoltest nel caso in cui lo stesso rifiuti di sottoporsi a tale accertamento, posto che la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 8155 del 13/02/2026, Rv. 289576 - 01; Sez. 4, n. 3631 del 29/10/2025, dep. 2026, Rv. 289101 - 01; Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 - 01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Rv. 281072 - 01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Rv. 278579 - 01); ritenuto, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo di ricorso) che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la creazione con la condotta di un pericolo tutt'altro che esiguo, in ragione dell'intervenuto tamponamento di una vettura in sosta, e della condotta successiva, essendosi ilBiscardi dato alla fuga: p. 3 sentenza impugnata); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi -dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01); considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; rilevato che con il terzo motivo di ricorso si lamenta difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte territoriale valutato né la condotta successiva al fatto né le stesse modalità dell'azione; ritenuto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (sentenza impugnata, p. 3, in relazione all'esistenza di precedenti specifici ed alla gravità del pericolo concreto derivante . dalla sua condotta), fermo restando che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario - come invece parrebbe affermare il ricorrente - che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); rilevato, quanto al diniego delle attenuanti generiche censurato con il quarto motivo che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti 4(nella specie, l'assenza di elementi positivi di valutazione ed i precedenti penali: p. 3 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01); rilevato che con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen.; considerato che, come pure si rileva in ricorso, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali (per tutte, Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348 - 01); rilevato che la Corte d'appello ha legittimamente tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato, valutandoli nella prospettiva prognostica richiesta dal legislatore (p. 3 sentenza impugnata), e che tale pur sintetica valutazione non è stata in alcun modo oggetto di censura, con l'allegazione degli elementi mal valutati o pretermessi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M