CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 37098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11705/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]' -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. cronol. 1578/2017, depositata i l 15/09/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] a , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l’opposizione ex art. 87, d.lgs. 385/93 proposta dal de cuiusSalomone Antonio contro l’esclusione del credito insinuato ( a titolo di contribuzione al F.I.P. e di premio di rendimento ) allo stato passivo della Liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:SOCIETA]., depositato il 18/12/1998; 2. – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso; 3. –entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4. – il ricorso è tardivo, in quanto i ricorrenti, ai quali la sentenza d’appello è stata notificata a mezzo pec i l 23/01/2018, hanno proceduto alla notifica a [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione coatta amministrativa solo in data 23/03/2018; 4.1. – invero, il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181 , entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in G.U. ( ex art. 3, comma 1), ha apportato numerose modifiche al d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), tra le quali l’abrogazione del secondo comma dell’art. 88 (che prevedeva «Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello») e l’aggiunta, in calce all’art. 87, comma 2, della previsione per cui «Si applica l’art. 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare»; 4.2. – p er espressa previsione dell’art. 3, comma 2, il d.lgs. 181/15 si applica alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa avviate successivamente alla sua entrata in vigore(cfr. Cass. 14959/2020) – mentre [OSCURATO:SOCIETA]è stata posta in Liquidazione coatta amministrativa con d.m. 05/09/1997 – fatto salvo , però , quanto previsto dai successivi commi 3,4, 5, 6 e 7 ; 4.3. – ebbene, il quinto comma dell’art. 3 , d.lgs. 181/15 dispone che, «per le procedure di cui al comma 4» ( i.e. le «procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale»), « le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 87, come modificato dal presente decreto»; ciò significa che all’impugnazione della sentenza d’appello per cui è causa, pronunciata il 15/09/2017, doveva applicarsi l’art. 99, commi 2 e ss. l.fall., ed in particolare il comma 13, in base al quale il termine per la notifica del ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla comunicazionedella decisione; 4.4. –ad analoga conclusione si perverrebbe anche laddove si assumesse che le sentenze cui fa riferimento l’art. 3, comma 5 cit. siano solo quelle di primo grado , poiché il successivo comma 6 precisa che «per gli aspetti non disciplinati negli articoli richiamati nei commi 4 e 5, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto», compreso l’art. 88, comma 2 TUB che , come visto, prevedeva comunque il dimezzamento del termine per proporre ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez. U, 16084/2021, in motivazione, p.to 24); 4.6. – non colgono quindi nel segno le osservazioni svolte in replica nella memoria dei ricorrenti, i quali– ammettendo per vero una certa difficoltà nell’interpretazione delle norme in questione – si limitano a sostenere, senza fondamento, che ai sensi dell’art. 3, comma 5, d.lgs. 181/15, alle sentenze in grado di appello pronunciate nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data del 16 novembre 2015 per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale, si applicherebbe l’art. 88 TUB c ome modificato dallo stesso d.lgs. 181/15, che, essendo stato abrogato nei primi due commi, lascerebbe in vita la previsione generale del termine breve ex art. 325, comma 2, c.p.c.; 5.–la tardività rilevata comporta decadenza dall’impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso e condanna alle spese in favore della controricorrente, che si liquida no come in dispositivo; 6.– s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez.U, 20867/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor