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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 23721/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 18.5.2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lodi in data 26.2.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (reati di cui ai capi a) (artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen.) e b) (art. 55 comma 9 d.lgs. n. 231 del 2007) per il primo; reato di cui al capo a) per il secondo) e li aveva condannati rispettivamente alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 600,00 di multa ed anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa con riconoscimento al secondo dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Aveva inoltre dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo c) (art. 707 cod.pen.) essendo esso estinto per intervenuta prescrizione.

2. Il procedimento ha ad oggetto un furto commesso in data 25.8.2015 in Fombio (LO) perpetrato all'interno del camion di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA], parcheggiato fuori dalla ditta ove lo stesso era incaricato dello scarico merci.

Oggetto della sottrazione era il suo marsupio contenente tre cellulari, i documenti, le carte di credito ed i bancomat, una carta Bancoposta ed una della [OSCURATO:PERSONA] nonché un blocchetto di assegni, il portafoglio contenente Euro 120,00 e le chiavi di casa.

Contestualmente la persona offesa veniva allertata dalla banca del tentativo di prelievo con una delle sue carte.

Il giudice di primo grado ha ritenuto la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo a) essendo stato dimostrato che gli stessi erano a bordo della vettura in precedenza notata dalla persona offesa sul luogo del furto dalla quale i militari avevano visto gettare un involucro per poi rinvenire nello stesso luogo l'oggetto della refurtiva.

Quanto al reato di cui al capo b), [OSCURATO:PERSONA] é stato riconosciuto nell'ambito delle immagini di videosorveglianza della banca durante il tentativo di prelievo.

L'impianto motivatorio della sentenza di primo grado ha trovato integrale conferma in appello.

2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti articolati in due motivi di ricorso.

2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]:Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Assume che la ricostruzione dei fatti in particolare con riguardo all'attribuibilità all'odierno imputato del reato di cui al capo a) appare lacunosa non essendo peraltro la sentenza d'appello motivata sul punto.

Del pari si censura anche l'attribuibilità all'imputato del fatto di cui al capo b).

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione delle legge penale e di altre norme giuridiche in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 cod.pen. 2.2.

Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Assume che la ricostruzione dei fatti in particolare con riguardo all'attribuibilità all'odierno imputato appare lacunosa non essendo peraltro la sentenza d'appello motivata sul punto.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione delle legge penale e di altre norme giuridiche in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 cod.pen. 3.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell'imputata ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi, il cui contenuto é sostanzialmente sovrapponibile, sono inammissibili per plurime ragioni.

In primo luogo, le censure reiterano pedissequamente i motivi già proposti nell'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito risposta con motivazione logica e puntuale.

Con riguardo al primo motivo, sotto l'egida del vizio di motivazione, la censura si concreta in una censura del giudizio di attribuibilità agli odierni imputati dei fatti di reato loro rispettivamente contestati sollecitando di fatto una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità.

Per converso la sentenza impugnata ha puntualmente analizzato con motivazione logica e conseguenziale le emergenze istruttorie con particolare riguardo all'individuazione dei due odierni imputati.

Manifestamente infondato é il secondo motivo.

Ed invero, in tema di furto, sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell'auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva; tale circostanza ricorre non solo in relazione all'azione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili. (Fattispecie in cui erano stati asportati compact disc contenuti nel lettore in dotazione dell'auto e borse della spesa). (Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Rv. 263891).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 18.5.2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lodi in data 26.2.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (reati di cui ai capi a) (artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen.) e b) (art. 55 comma 9 d.lgs. n. 231 del 2007) per il primo; reato di cui al capo a) per il secondo) e li aveva condannati rispettivamente alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 600,00 di multa ed anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa con riconoscimento al secondo dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Aveva inoltre dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo c) (art. 707 cod.pen.) essendo esso estinto per intervenuta prescrizione. 2. Il procedimento ha ad oggetto un furto commesso in data 25.8.2015 in Fombio (LO) perpetrato all'interno del camion di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA], parcheggiato fuori dalla ditta ove lo stesso era incaricato dello scarico merci. Oggetto della sottrazione era il suo marsupio contenente tre cellulari, i documenti, le carte di credito ed i bancomat, una carta Bancoposta ed una della [OSCURATO:PERSONA] nonché un blocchetto di assegni, il portafoglio contenente Euro 120,00 e le chiavi di casa. Contestualmente la persona offesa veniva allertata dalla banca del tentativo di prelievo con una delle sue carte. Il giudice di primo grado ha ritenuto la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo a) essendo stato dimostrato che gli stessi erano a bordo della vettura in precedenza notata dalla persona offesa sul luogo del furto dalla quale i militari avevano visto gettare un involucro per poi rinvenire nello stesso luogo l'oggetto della refurtiva. Quanto al reato di cui al capo b), [OSCURATO:PERSONA] é stato riconosciuto nell'ambito delle immagini di videosorveglianza della banca durante il tentativo di prelievo. L'impianto motivatorio della sentenza di primo grado ha trovato integrale conferma in appello. 2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti articolati in due motivi di ricorso. 2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]:Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Assume che la ricostruzione dei fatti in particolare con riguardo all'attribuibilità all'odierno imputato del reato di cui al capo a) appare lacunosa non essendo peraltro la sentenza d'appello motivata sul punto. Del pari si censura anche l'attribuibilità all'imputato del fatto di cui al capo b). Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione delle legge penale e di altre norme giuridiche in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 cod.pen. 2.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Assume che la ricostruzione dei fatti in particolare con riguardo all'attribuibilità all'odierno imputato appare lacunosa non essendo peraltro la sentenza d'appello motivata sul punto. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione delle legge penale e di altre norme giuridiche in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 cod.pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputata ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi, il cui contenuto é sostanzialmente sovrapponibile, sono inammissibili per plurime ragioni. In primo luogo, le censure reiterano pedissequamente i motivi già proposti nell'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito risposta con motivazione logica e puntuale. Con riguardo al primo motivo, sotto l'egida del vizio di motivazione, la censura si concreta in una censura del giudizio di attribuibilità agli odierni imputati dei fatti di reato loro rispettivamente contestati sollecitando di fatto una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Per converso la sentenza impugnata ha puntualmente analizzato con motivazione logica e conseguenziale le emergenze istruttorie con particolare riguardo all'individuazione dei due odierni imputati. Manifestamente infondato é il secondo motivo. Ed invero, in tema di furto, sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell'auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva; tale circostanza ricorre non solo in relazione all'azione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili. (Fattispecie in cui erano stati asportati compact disc contenuti nel lettore in dotazione dell'auto e borse della spesa). (Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Rv. 263891). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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