CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 13770/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL. 90) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL. 91) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per: - [OSCURATO:PERSONA]: rigetto del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] (CL.91): rigetto del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] (CL.90): rigetto del ricorso; - [OSCURATO:PERSONA]: rigetto del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (CL. 90), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede 4-z l'accoglimento. oE' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (CL. 90) e [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (CL. 91), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (CL. 91), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 2RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunciata in data 26/03/2025, nel giudizio di rinvio svoltosi a seguito dell'annullamento della sentenza di appello che aveva escluso nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c1.90, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c1.91 e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la ipotesi di cui all'art.74, comma 1 D.P.R. 309/90, impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, nonchè dalla difesa degli imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 19 maggio 2022 escludendo il ruolo apicale per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto associativo di cui all'art.74, commi 3 e 4 d.P.R. 309/90 e 416 bis.1 cod. pen.; ha invece confermato la suddetta sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cl. 1990, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. 1991, già ritenuti responsabili della ipotesi di cui all'art.74, comma 1 dPR 309/90, come originariamente contestata, riconoscendo agli stessi il beneficio delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate circostanze aggravanti e, ritenuta la continuazione con i reati di cui ai capi 2 e 3 della imputazione, conformemente al giudizio già espresso nella sentenza rescissa, ha rideterminato la pena nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni 18, mesi 9 e giorni 10 di reclusione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute circostanze aggravanti del delitto associativo; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], classe 91, in anni 26 mesi 8 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], classe 1990 in anni 26 mesi 8 di reclusione, pena aumentata ad anni 28 e mesi 4 di reclusione per la continuazione esterna rispetto ai fatti già giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6/05/2020, irrevocabile il 29/06/2020; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni 12 mesi 6 di reclusione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il giudice distrettuale, dopo avere premesso il tema devoluto in sede rescindente, ha evidenziato come il giudice di legittimità avesse riconosciuto una "incompatibilità logica" tra le premesse fattuali del ragionamento e le conclusioni che la Corte di appello ne aveva tratto per escludere il ruolo di organizzatori del sodalizio in capo agli odierni ricorrenti evidenziando una errata interpretazione, in diritto, del ruolo di organizzatore del sodalizio, tutt'altro che incompatibile con quello dell'agire in nome e per conto del capo e di un generale malgoverno, in fatto, delle prove dichiarative provenienti dai collaboratori di giustizia (per come sintetizzate dalla stessa Corte di appello). All'uopo ha declinato, in punto di diritto, 3i criteri ermeneutici fissati dal giudice di legittimità per la individuazione della figura dell'organizzatore del sodalizio, il quale non deve necesariamente rivestire un ruolo apicale direttivo, ovvero una posizione di supremazia esercitata in modo autonomo, ma che può essere ravvisata in figure intermedie di associati, dotate di poteri di coordinamento e di gestione delle risorse umane e finanziarie dell'ente o di direzione di singole ripartizioni o piazze di spaccio. La Corte di Cassazione aveva inoltre affermato che "la figura di organizzatori dei predetti imputati emerge chiara dalle stesse argomentazioni della Corte di appello e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per come sintetizzate in sentenza alle pagg. 14 e 15, in particolare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]". 2.1. Entro il perimentro del tema devoluto la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, si è posta il compito di rivisitare il ruolo degli odierni ricorrenti sulla base dell'intero compendio istruttorio e in particolare attraverso il buon governo, in fatto, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, valutando se le stesse, lette nella forma integrale e apprezzate sistematicamente anche alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie, consentissero di apprezzare il contributo di cascun ricorrente nell'ambito della organizzazione di appartenenza, quantomeno nel ruolo di organizzatore. All'esito di tale valutazione la Corte di appello di Napoli ha ribadito il giudizio già espresso dal giudice di appello nella sentenza annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], escludendo indici di emersione di una sua posizione sovraordinata all'interno del sodalizio mentre, con riferimento agli altri tre imputati, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cl. 1990 soprannominato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c1.1991 soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", li ha ritenuti titolari di una posizione di sovraordinazione, quantomeno quali coordinatori degli altri sodali e organizzatori di singole attività illecite, dotati di potere decisionale e di supremazia gestionale nel non breve arco temporale in cui l'organizzazione risultava priva degli storici promotori e capo cosca (i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che sono i genitori dei due omonimi cugini [OSCURATO:PERSONA]). La Corte di appello, infine, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti degli odierni ricorrenti, riconoscendo a tutti il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], giudizio di prevalenza che per gli altri ricorrenti era precluso dal divieto sancito dall'art.69 comma 4, in relazione all'art.99 comma 4 cod. pen. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese dei quattro imputati. 43.1 [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di doglianza. 3.1.1. Con il primo assume violazione di legge per violazione dell'art.74, comma 1, dPR 309/90 e difetto di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa. Assume che il giudice del rinvio, nell'individuare il ruolo di organizzatore del sodalizio in capo al [OSCURATO:PERSONA], si era limitato a svolgere considerazioni astratte, non in grado di enucleare, in termini oggettivi, indici di emersione del ruolo sovraordinato dell'imputato all'interno del sodalizio dei [OSCURATO:PERSONA], in particolare operando una valutazione distorta delle risultanze istruttorie e, in specie, di quelle riferibili alle intercettazioni telefoniche, laddove la pure manifestata determinazione di interrompere la fornitura di stupefacente a taluni clienti, ovvero di interrompere le relazioni di affari con altri competitori all'interno del mercato del narco traffico, non costituiscono elementi sufficienti per delineare il ruolo sovraordinato del prevenuto, al quale non risultava affidato alcun compito di coordinamento dell'attività degli associati. Parimenti il dato intercettivo mal si coniugava con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA] e con il breve periodo temporale in cui si era sviluppata l'attività di intercettazione, rendendo impossibile attribuire al prevenuto un ruolo verticistico nell'ambito di organizzazione che era certamente gestita da altre figure, risultando pertanto carente il requisito della infungibilità del contributo da esso fornito. Assume altresì il vizio di travisamento della prova, in quanto l'apparato motivazionale si fonda su una errata lettura di specifici elementi probatori (intercettazioni telefoniche), da cui il giudice ha ricavato significati smentiti dal reale contenuto dei medesimi atti. 3.1.2. Con una seconda articolazione assume violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 624 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello, in sede di rinvio, nel rideterminare la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] aveva apportato un aumento per la continuazione (in relazione ai reati di cui ai capi 2 e 3 dell'imputazione) in misura superiore a quella stabilita dal giudice di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, incorrendo in una violazione del divieto di reformatio in pejus. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] c1.1991, soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", ha proposto due ricorsi per cassazione. Con il ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto un unico motivo di ricorso, suddiviso in tre articolazioni, con il quale assume violazione della legge processuale, ai sensi degli artt.627 e 628 cod. proc. pen., per essersi il giudice del rinvio sottratto ai principi di diritto enucleati nella sentenza rescindente con riferimento al ruolo di organizzatore dell'associazione in capo all'istante. Erronea 5applicazione della legge processuale con riferimento all'art.192 comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle chiamate in reità dei collaboratori di giustizia e in particolare delle dichiarazioni di collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Carenza, manifesta illogicità della motivazione conseguente anche al travisamento per omissione della prova di reità con riferimento al ruolo di vertice. 3.2.1. In primo luogo la difesa di [OSCURATO:PERSONA], cl.91 si duole del fatto che la Corte di appello, in sede di rinvio, non si era confrontata con l'esito del parallelo procedimento a carico del prevenuto per fatti di cui all'art.416 bis cod. pen. nel quale, tanto il giudice della cautela quanto il giudice di merito avevano escluso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la gravità indiziaria per il reato associativo di cui all'art.416 bis cod. pen., pervenendo ad una pronuncia assolutoria anche mediante una sistematica svalutazione delle fonti di prova rappresentate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dichiarazioni che invece il giudice di rinvio ha posto a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputato per la ipotesi di cui all'art.74, comma 1, dPR 309/90, pur vedendosi nel medesimo contesto associativo, fattuale e cronologico dei fatti separatamente giudicati. 3.2.2. Quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, denuncia la irragionevolezza della sentenza impugnata in ragione della assoluta aspecificità, indeterminatezza e sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di una rilevante fornitura di cocaina ricevuta dall'imputato che ne aveva curato la gestione e la consegna in prima persona, in quanto tale circostanza di fatto non era in grado né di dimostrare la ricorrenza di una posizione sovraordinata di [OSCURATO:PERSONA] c1.1991, né di ricondurre tale operazione alla cosca della famiglia [OSCURATO:PERSONA], la quale gestiva semmai una piazza di spaccio in cui si faceva commercio di eroina. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore D'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente denuncia il difetto di motivazione nel riconoscere valenza probatoria all'episodio, narrato dal collaboratore, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] c1.91, avrebbe compulsato alcuni componenti della famiglia Uno convocandoli per costringerli ad acquistare lo stupefacente dall'associazione facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], da cui veniva tratto argomento per ricavare il ruolo apicale del prevenuto, atteso che tale dichiarazione non era stata sottoposta ad accurata verifica di attendibilità della fonte, atteso che si era in presenza di una informazione che il collaboratore aveva appreso da terzi e che non aveva trovato riscontro in alcun dato probatorio, in quanto lo stesso giudice di primo grado aveva escluso che tale fatto fosse riferibile all'imputato [OSCURATO:PERSONA], c1.91, tanto da assolverlo dal relativo delitto di estorsione. Sotto diverso profilo il ricorrente lamenta che il giudice di appello aveva omesso di confrontarsi con una serie di elementi che erano stati introdotti dalla difesa di 6Reale [OSCURATO:PERSONA] nei motivi di appello, che ponevano in dubbio le complessive propalazioni del collaboratore D'[OSCURATO:PERSONA] sia per il ruolo che questi avrebbe ricoperto nel clan di appartenenza, sia con riferimento alle fonti di conoscenza (lo zio capoclan [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] che non aveva confermato le propalazioni sul punto e alcuni tossicodipendenti che si erano riforniti presso la piazza di spaccio di Pezzigno ove operava il ricorrente), sia in relazione alla mancata specificità e ricchezza del propalato del collaboratore, secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] svolgeva funzioni di reggente della omonima cosca, laddove le relazioni antagoniste con il suddetto cartello avrebbero giustificato una conoscenza più approfondita e una descrizione più dettagliata della struttura dell'associazione concorrente e delle sue articolazioni. Parimenti silente era risultato il giudice del rinvio con riferimento ai motivi di appello dell'imputato oggi ricorrente, nei quali era stato evidenziato che nessuno degli altri collaboratori indicati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) era stato in grado di delineare la operatività del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio di appartenenza, mentre il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che pure ne aveva delineato il ruolo di rilievo all'interno del sodalizio, era incorso in un decisivo errore nella identificazione dello stesso, in quanto aveva individuato il prevenuto nella fotografia che ritraeva il cugino omonimo. Pone anche in rilievo l'assenza di riscontri rinvenibili nelle operazioni e nei controlli della polizia giudiziaria ad eccezione di controlli di routine da cui non erano emersi elementi probatori a carico del prevenuto, utili per riconoscerne il ruolo apicale. 3.3. Con il secondo ricorso per cassazione, a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], viene proposto un unico motivo di ricorso, suddiviso in tre articolazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle enucleate nel ricorso sopra riassunto, con le quali il ricorrente censura gli argomenti utilizzati dal giudice del rinvio per fondare il giudizio di responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art.74, comma 1, dPR 309/90, rappresentando la manifesta irragionevolezza della motivazione laddove erano state valorizzate le. dichiarazioni etero accusatorie dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], di cui venivano evidenziate le criticità, le aporie e l'inidoneità dimostrativa, anche in ragione del travisamento per omissione di fondamentali circostanze emerse nel corso del giudizio e del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito ad altro sodale la gestione della piazza di spaccio della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso viene altresì denunciata l'assoluta genericità e mancanza di autosufficienza, neppure in termini di riscontro, delle propalazione dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui valenza probatoria era stata ridimensionata dallo stesso giudice del rinvio, in ragione dell'assenza del requisito di specificità con rilferimento al ruolo organizzativo di cui si discute. 73.4. [OSCURATO:PERSONA], classe 1990, soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]", ha proposto due separati ricorsi per cassazione di cui uno comune a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3.4.1 Con il primo ricorso, a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si affida ad un unico motivo, variamente articolato, con il quale si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, commi 3 e 4 e 195 commi 1 e 3 cod. proc. pen. con riferimento all'art.74, comma 1 dPR 309/90 e difetto di motivazione anche grafica con riferimento alla affidabilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione mossa al ricorrente di partecipazione con ruolo qualificato all'associazione per delinquere in esame; nonché per motivazione illogica e contraddittoria sull'affidabilità soggettiva ed oggettiva dei suddetti propalanti. Parimenti si assume difetto motivazionale per illogicità manifesta e contraddittorietà in ordine alla idoneità delle dichiarazioni rese dall'imputato di procedimento connesso o collegato, [OSCURATO:PERSONA], a costituire un riscontro esterno individualizzante alle propalazioni dei collaboratori D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivo accompagnato dalla allegazione di una serie di produzioni nel rispetto del principio di autosufficienza. Sotto un primo profilo il ricorrente denuncia la violazione di legge processuale per non essersi il giudice del rinvio conformato ai principi in diritto espressi nel giudizio rescindente e per non essersi poi attenuto alla regola di giudizio che lo stesso giudice del rinvio si era autoimposta e cioè di valutare criticamente tutti i contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia, e non solo quelli sommariamente indicati dal giudice di appello e di misurarne la tenuta alla luce degli ulteriori elementi istruttori. In particolare il giudice del rinvio si era limitato a riportare il contenuto delle propalazioni senza spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto che le stesse evidenziassero elementi sintomatici di una condottta del ricorrente conforme al paradigma legale e non aveva preso posizione sulle censure della difesa dell'imputato, introdotte nei motivi di appello, con cui questi aveva evidenziato che, nel separato giudizio, in cui si procedeva nei confronti del prevenuto per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., il ricorrente era stato assolto da tale imputazione e le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] erano state ritenute inaffidabili. Sul punto rileva ancora che, ai fini del riconoscimento di un ruolo sovraordinato, non è sufficiente che i collaboratori si limitino ad una generico riferimento alla conoscenza di uno status verticistico assunto dal chiamato in reità all'interno di una organizzazione criminosa, ma è fondamentale il raggiungimento della prova del concreto esercizio dei poteri assunti, compito al quale il giudice di rinvio non aveva provveduto, essendosi limitato a riportare stralci delle dichiarazioni dei collaboratori, senza accompagnare il richiamo con alcuna valutazione critica, se 8non con riferimento alle propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] le quali, per stessa ammissione della Corte di appello, risultavano estranee al contesto temporale e fattuale in cui erano maturati i fatti oggetto di imputazione, ed erano state utilizzate solo quale elemento di riscontro al modus operandi dell'imputato, desunto da chiamate in correità prive di affidabilità. Sotto diverso profilo evidenzia che la motivazione della Corte di appello in sede di rinvio non si era affatto confrontata con numerosi temi, di decisiva rilevanza, segnalati alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] c1.1990 nei motivi di impugnazione in appello, con particolare riferimento alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], tesi a minare l'affidabilità soggettiva e oggettiva della chiamata in correità, in ragione della aspecificità del dichiarato, in assenza della specifica indicazione di elementi di fatto indicativi del concreto esercizio di tale ruolo, in quanto tali emergenze risultavano contraddette nelle succcessive propalazioni del 19 aprile 2016 nelle quali il gestore della piazza di spaccio era indicato nel "[OSCURATO:PERSONA]" ([OSCURATO:PERSONA]). L'assoluto silenzio della Corte di appello sul punto non poteva ritenersi colnnabile facendo riferimento agli argomenti contenuti nella sentenza di secondo grado, che era stata annullata proprio sulla qualificazione giuridica di cui si discute. Inoltre il giudice di appello avrebbe dovuto confrontarsi con l'argomento della ritenuta inaffidabilità delle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] nel separato procedimento per fatti di cui al'art.416 bis cod. pen. in quanto, nell'ambito delle suddette dichiarazioni il propalante aveva riconosciuto l'attuale ricorrente nella fotografia ritraente l'omonimo cugino, [OSCURATO:PERSONA], c1.91, soprannominato "il [OSCURATO:PERSONA]". Parimenti carente e illogica era la motivazione della sentenza con riferimento all'apporto dichiarativo dell'altro collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], delle cui propalazioni, assunte alla udienza del 9/09/2021, il ricorrente aveva denunciato, fin dalla impugnazione in appello, la natura di testimonianza indiretta, per avere riferito circostanze apprese dallo zio [OSCURATO:PERSONA] che non ne aveva confermato il contenuto una volta sottoposto ad esame e dalla natura assolutamente generica del propalato, privo di riferimenti a fatti e circostanze concretamente sintomatiche dell'assunzione del ruolo di organizzatore del sodalizio da parte del ricorrente, con violazione della regola di giudizio di cui all'art.192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., trattandosi di una mera attribuzione di posizione priva di elementi concreti coerenti con lo status riconosciuto. Rileva infine che, tenuto conto della inidoneità dimostrativa delle dichiarazioni dei due collaboratori sopra indicati, nessun valore di riscontro poteva essere attribuito alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], queste certamente specifiche, ma che risultavano del tutto estranee al thema probandi, trattandosi di dichiarazioni che si riferivano a fatti avvenuti nell'anno 2009 e che neppure indirettamente affrontavano il contesto associativo della famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 9oggetto di contestazione, contributo dichiarativo che non avrebbe potuto essere utilizzato neppure come riscontro esterno individualizzante, in quanto vertente su circostanze del tutto estranee al reato in contestazione. Alle carenze denunciate nella sentenza impugnata non sarebbe stato possibile porre rimedio neppure mediante il richiamo al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, che pure aveva riconosciuto il ruolo sovraordinato del prevenuto in quanto, da un lato, il giudice del rinvio aveva seguito un percorso argomentativo autonomo, che aveva espressamente rivendicato nelle premesse della motivazione e, dall'altro, in quanto gli argomenti utilizzati dal giudice di primo grado erano stati sottoposti a profonda analisi critica nei motivi di impugnazione in appello, sia con riferimento alla attendibilità che alla idoneità dimostrativa delle fonti di prova utilizzate, con particolare riferimento a quelle dichiarative. 3.4.2. Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge degli artt. 62 bis, 69 comma 4 e 133 cod. pen. in relazione alla misura della pena stabilita per il delitto di cui all'art.74, comma 1 dPR 309/90 in quanto, tenuto conto del differenziale tra il minimo di pena prevista per tale ipotesi, rispetto al massimo della pena prevista per la ipotesi di minore gravità (ai sensi dell'art.74, comma 6 dPR 309/90), risulterebbe del tutto irragionevole non consentire al giudice di merito di provvedere ad una mitigazione della stessa mediante il ricorso allo strumento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate, riconoscimento nella specie precluso ai sensi degli art.99, comma 4 e 69, comma 4 cod. pen. in presenza di recidiva qualificata. Sul punto la difesa solleva questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art.69, comma 4 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della [OSCURATO:PERSONA], richiamando la analoga questione sollevata dalla Corte di Assise di Roma con ordinanza n.34 del 2025. 3.5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c1.90, "[OSCURATO:PERSONA]" unitamente a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha proposto un ulteriore ricorso, a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si affida a quattro motivi di ricorso. Con i primi tre motivi deduce omissione, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in quanto basata su una errata valutazione del materiale istruttorio, errore determinato dal travisamento dei dati indizianti presenti in atti. Violazione dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. con riferimento al criterio di valutazione adottato in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, le cui propalazioni sul prevenuto sono state poste alla base del convincimento della Corte territoriale. Difetto di motivazione e violazione dell'art.195 cod. proc. pen. in tema di testimonianza indiretta, per mancato riscontro della fonte rappresentata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] che è testimone de relato, essendosi avvalsa la fonte diretta della facoltà di non 10rispondere, così da determinare la mancanza di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, rilevata la assenza di conoscenza diretta dei fatti narrati da parte del propalante il quale, nel periodo di riferimento, risultava detenuto. Il ricorrente, con tali censure, lamenta la assoluta apparenza e contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal giudice del rinvio il quale, chiamato a confrontarsi con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, aveva elevato a prova del ruolo apicale dell'imputato alcune propalazioni non sottoposte al preliminare vaglio di attendibilità e di affidabilità, particolarmente necessario in relazione alla collaborazione del D'[OSCURATO:PERSONA], chiamato a riferire su circostanze apprese da terzi e che aveva manifestato sentimenti di risentimento nei confronti dei componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle quali sarebbe stato necessario un approfondimento di attendibilità anche rispetto alla fonte primaria, D'[OSCURATO:PERSONA], la quale si era sottratta all'esame dibattimentale, nonché nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale era incorso in rilevanti contraddizioni e aporie e le cui dichiarazoni risultavano assertive e prive di contenuti concretamente idonei a rappresentare il ruolo effettivamente rivestito dal prevenuto all'interno del sodalizio, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Denuncia inoltre il travisamento per omissione delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva scambiato, in un riconoscimento forografico, i due omonimi imputati ([OSCURATO:PERSONA]), indicando quale reggente la piazza di spaccio l'odierno ricorrente, di cui aveva palesato di non riconoscere la identità nella fotografia che gli veniva sottoposta. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] risultavano del resto del tutto inutilizzabili anche quale elemento di conforto individualizzante rispetto alle propalazioni degli altri due collaboratori, trattandosi di circostanze del tutto avulse dal contesto storico e ambientale per cui è processo e al contempo meramente assertive. Con una ultima articolazione deduce, in relazione alla posizione di entrambi gli imputati, violazione di legge e vizio motivazionale avuto riguardo alla pena base ritenuta in sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tanto con riferimento alle risultanze di carattere oggettivo e soggettivo emerse nel corso dell'intero procedimento, sia per il fatto che a questi era stato riconosciuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, così che risultava sproporzionata in eccesso la pena base stabilita in tredici anni di reclusione per la ipotesi di cui all'art.74, comma 2 dPR 309/90, nonché in relazione all'aumento apportato a titolo di continuazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4. Alla udienza pubblica del 21 gennaio 2026 i ricorsi venivano decisi all'esito di trattazione orale su richiesta avanzata dalla difesa dei ricorrenti. 1 1CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Appare necessario svolgere una premessa logica e metodologica alla trattazione dei singoli motivi di ricorso in quanto le difese dei ricorrenti, nei rispettivi ricorsi per cassazione, hanno avanzato numerose questioni concernenti la utilizzabilità e la valenza dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia già esaminate e utilizzate dai giudici di merito per riconoscere (sentenza del Tribunale di Napoli), ovvero per escludere (sentenza della Corte di appello di Napoli), in capo agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] c1.90 "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA], c1.91, "[OSCURATO:PERSONA]", il ruolo apicale di "capo" o di "organizzatore" del [OSCURATO:PERSONA], operante in [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio e zone limitrofe dal novembre 2015, unica questione che la Corte di Cassazione, in sede rescindente, ha rimesso all'esame della Corte di appello, unitamente ai conseguenti riflessi in ordine al trattamento sanzionatorio. Invero la Corte di Cassazione, all'esito del ricorso del Procuratore Generale, dopo avere riconosciuto l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di appello nell'escludere il ruolo apicale di "capo o organizatore" dei ricorrenti per essersi gli stessi limitati a gestire temporaneamente le sorti del clan [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto del reggente [OSCURATO:PERSONA], ovvero a coordinare la piazza di spaccio nei periodi di vacanza per il tempo in cui i titolari effettivi risultavano impediti, riconosceva altresì il malgoverno delle prove dichiarative dei collaboratori di giustizia concludendo che "la figura di organizzatori dei predetti imputati emerge chiara dalle stesse argomentazioni della Corte di appello e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per come sintetizzate in sentenza a pag.14 e 15 e, in particolare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])". Invero la Corte di appello aveva dedicato un intero capitolo al tema della "affidabilità dei collaboratori di giustizia" (pag.da 13 e 15 della sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/06/2023) quale premessa al giudizio sulla "Esistenza del delitto associativo" (pag.16 ss. stessa sentenza) e in tale sezione aveva indicato i passaggi salienti del contenuto delle varie collaborazioni riconoscendo, al contémpo, seppure implicitamente, la credibilità intrinseca e l'attendibilità estrinseca dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante argomenti che gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" non hanno impugnato con ricorso per cassazione e che pertanto, in ragione delle preclusioni realizzatesi nello sviluppo della catena devolutiva, non possono formare oggetto di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice del rinvio. Quest'ultimo, invero, non è 12stato sollecitato, con la sentenza rescindente, a rinnovare un giudizio di attendibilità in ordine ai contributi dichiarativi acquisiti dai collaboratori di giustizia, bensì a verificare se, anche in ragione di tali contributi, una volta corretto l'errore di diritto sul concreto esplicarsi del ruolo di "organizzatore", la partecipazione dei singoli ricorrenti possa essere qualificata di rango apicale, utilizzando i criteri di valutazione della prova fissati dall'art.192 cod. proc. pen. e i principi generali di interpretazione dettati in ordine alla ricorrenza di una partecipazione qualificata. 1.1. Alla stregua di tale premessa i ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 90 "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA] c1.91 "Il cinese" vanno dichiarati inammissibili in punto di riconoscimento del ruolo apicale di "capi" e "organizzatori" del sodalizio [OSCURATO:PERSONA], in quanto manifestamente infondati e altresì privi di confronto con gli argomenti indicati dal giudice del rinvio a sostegno della prova di responsabilità. 2. In relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio ha ritagliato al ricorrente il ruolo di organizzatore del clan [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], che lo indicava, in relazione al periodo nel quale era entrato in contatto, in veste di fornitore di eroina, con la piazza di spaccio gestita dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], quale referente della piazza di spaccio in [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, nel quartiere di Pazzigno, operativa dietro alla [OSCURATO:PERSONA], il quale sollecitava i rifornimenti e provvedeva ai pagamenti. La chiamata in reità risulta riscontrata dalle dichiarazioni di altri due collaboratori di giustizia: [OSCURATO:PERSONA], che si era limitato a riferire che dopo il 2019 il [OSCURATO:PERSONA] era transitato nel clan dei [OSCURATO:PERSONA], provenendo dal [OSCURATO:PERSONA]Marigliano e di conoscere tali circostanze in quanto, dopo essere uscito dal carcere nel 2017 aveva venduto munizioni alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] che possedeva armi per organizzare "stese" al fine di conservare il monopolio della droga Sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA]; mentre D'[OSCURATO:PERSONA], riferendosi ad un periodo in cui il capo del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], era detenuto (dopo l'anno 2017), indicava in [OSCURATO:PERSONA] (detto "[OSCURATO:PERSONA]") colui che provvedeva a mischiare (spaccare) la droga pesante e a distribuirla ai pusher impegnati presso la piazza di spaccio gestita dai cugini [OSCURATO:PERSONA], nonché a compulsare i fratelli Uno affinché acquistassero il narcotico solo dalla famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], alla quale andava altresì riconosciuta una provvigione. La Corte di appello ha altresì evidenziato come il ruolo sovraordinato di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto deputato ai rifornimenti, alla preparazione dello stupefacente e alla distribuzione dello stesso presso il luogo di spaccio, era altresì confermato dal compendio intercettivo, peraltro ampiamente illustrato dal giudice di primo grado, dal quale emergevano tanto le relazioni con i propri collaboratori 13nella preparazione della droga e nel suo confezionamento, quanto il compito del ricorrente nel provvedere alla distribuzione del narcotico tra i pusher, nonché la scelta discrezionale di chi dovesse essere escluso dalla rete di vendita. 2.1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato essendo meramente avversativo rispetto alle logiche argomentazioni del giudice del rinvio, ove si sostiene che l'operato del [OSCURATO:PERSONA], per come accertato sulla base dei contributi intercettivi e dichiarativi, non era in grado di condizionare le dinamiche interne al gruppo criminale, essendo egli privo del potere di coordinamento dell'attività degli associati, nonché sprovvisto del requisito della infungibilità, denunciando infine un travisamento per omissione delle risultanze probatorie. Come ha correttamente evidenziato la motivazione della sentenza rescindente, ai fini del riconoscimento del ruolo di organizzatore all'interno del sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti non è necessario lo svolgimento di una attività gestionale e direttiva (che è invece riconosciuta al "capo"), né l'esercizio di un ruolo operativo insostituibile, come si sostiene nel motivo di ricorso; il ruolo spetta a colui che "coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola", precisando che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto con rifermento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attraverso le quali l'associazione criminale è strutturata e si diparte, trattandosi di un ruolo interscambiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell'associazione, tanto da dover coincidere necessariamente con tale momento, e plurale, nel senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell'associazione, possono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali" (Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256) come nella ipotesi di chi, nell'ambito della gestione di una o più piazze di spaccio, effettua acquisti di stupefacenti attraverso i canali del gruppo criminale da destinare poi ai singoli incaricati della vendita al minuto, versando le somme realizzate al capo clan camorristico, potendo contare su un organico di più soggetti a lui sottoposti in tale specifico settore (Sez.2, n.20098 del 3/06/2020, Buono, Rv.279476). Da ciò può desumersi la differenza strutturale tra le condotte di partecipe e di organizzatore proprio perché solo nel secondo caso è necessaria un'attività di coordinamento strutturale con l'attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione. 2.2. Sotto questo profilo appare pertanto frutto di una logica ricostruzione del compendio probatorio il riconoscimento in capo a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di organizzatore all'interno della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], atteso che lo 14stesso, in autonomia, curava il coordinamento dei mezzi, degli approvvigionamenti, delle risorse finanziarie, e che pertanto, fuori da ipotesi di sovraordinazione gerarchica, interveniva in snodi essenziali e infungibili del comune agire illecito (Sez. 6, n.44064 del 23/10/2024, Rv. 287296 - 01). A tale proposito la Corte di appello di Napoli ha precisato che il [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere stato individuato da almeno due collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]) quale cogestore, unitamente ai cugini omonimi ([OSCURATO:PERSONA]) della piazza di spaccio di eroina posta in [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di vacanza dello storico reggente [OSCURATO:PERSONA], è risultato, anche alla stregua delle plurime e inequivoche intercettazioni ambientali e telefoniche, colui che procedeva agli acquisti di stupefacente da destinare sistematicamente ai pusher attraverso i canali di rifornimento del gruppo, nonché il soggetto deputato a gestire i pagamenti, a miscelare ("spaccare") la eroina da distribuire ai venditori al dettaglio, così da assicurare funzionalità e coordinamento alle articolazioni (piazze di spaccio) in cui si esplicava l'azione dell'associazione. Tale ruolo risulta pienamente coincidente con quello di "organizzatore", conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso risulta sul punto del tutto privo di confronto con la pluralità di argomenti sviluppati nella sentenza del giudice di rinvio e manifestamente infondato in quanto in contrasto con i presupposti indicati dallo stesso giudice di legittimità rescindente per ritenere integrato il ruolo di organizzatore del sodalizio. 3. Manifestamente infondati sono anche i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nato 1'8 marzo 1990, soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]". Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] si scontra con i limiti derivanti dalla catena devolutiva con riferimento alle censure (prima articolazione del motivo) concernenti la credibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia e la attendibilità, sotto il profilo della astratta idoneità dimostrativa, delle propalazioni eero accusatorie intervenute nel corso del giudizio, dovendo invece formare oggetto della valutazione di questo giudice di legittimità la coerenza e la logicità degli argomenti sviluppati dal giudice del rinvio onde riconoscere, alla stregua dei criteri indicat nel giudizio rescindente e dell'art.192 cod. proc. pen., se il patrimonio dichiarativo richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, per pluralità delle fonti, precisione e concordanza del narrato, uitannente agli altri elementi acquisiti, sia idoneo a fondare un giudizio di congruenza e razionalità logica del ruolo apicale, quantomeno di "organizzatore", in capo all'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], figlio dello storico capo clan [OSCURATO:PERSONA] (censura sviluppata nella seconda articolazione del motivo di ricoso anche mediante richiamo agli allegati al ricorso) . 153.1. Sul punto i giudici distrettuali hanno valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo sottoposto ad esame dibattimentale alla udienza del 9/09/2021, il quale ha riferito su fatti appresi direttamente nel corso dell'anno 2017, dopo essere stato rimesso in libertà e, per il resto, sulla base di quanto allo stesso riferito da un prossimo congiunto. Il secondo, sottoposto a interrogatorio nel corso delle indagini in data 4 aprile 2016. Il vaglio di tali esiti dichiarativi risulterebbe inoltre riscontrato, secondo la valutazione del giudice del rinvio, dalle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] le quali hanno ritagliato a [OSCURATO:PERSONA] c1.90 un ruolo di primo piano all'interno del sodalizio in epoca di molto anteriore ai fatti per cui è giudizio, ma alle quali la Corte conferisce rilievo in quanto elemento di riscontro del livello verticistico assunto da [OSCURATO:PERSONA], classe 1990, all'interno delle medesime piazze di spaccio di Pazzigno in [OSCURATO:PERSONA], quantomeno in relazione al periodo in cui il genitore, [OSCURATO:PERSONA], storico "capo" del sodalizio [OSCURATO:PERSONA], era detenuto. 3.2. Manifestamente infondata è, a tale proposito la censura tesa a contestare la specificità, la concordanza e la concludenza dell'apporto dichiarativo dei due collaboratori di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contributo operativo, in termini apicali, del ricorrente al sodalizio che, a partire dall'anno 2015, gestiva le piazze di spaccio di Pazzigno in [OSCURATO:PERSONA]. Invero con motivazione del tutto lineare la Corte di appello, tramite il richiamo al testo delle dichiarazioni dei collaboratori e delle risposte da questi fornite alle sollecitazioni delle parti, ha riconosciuto il valore di chiamata in reità, rilevante ai sensi dell'art.192, commi 2 e 3 cod. proc. pen. alle dichiarazioni etero accusatorie . sopra indicate, evidenziando come entrambi i collaboratori di giustizia abbiano ripetutamente indicato [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]" quale gestore, ovvero cogestore della piazza di spaccio di eroina di Pazzigno in [OSCURATO:PERSONA] per tutto l'arco temporale in cui avevano avuto modo di rapportarsi con le dinamiche criminali di tale quartiere. 3.3. In particolare il D'[OSCURATO:PERSONA] ha riferito su circostanze di cui aveva avuto diretta percezione nel corso dell'anno 2017, dopo essere stato rimesso in libertà (quando sono uscito ho visto che c'avevano queste piazze qua" "I due [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] c'avevano la piazza di eroina che la gestivano loro...." Quando stavo io stava il padre di [OSCURATO:PERSONA] "ninnillo", [OSCURATO:PERSONA], comandava lui, poi quando hanno arrestato lui sono rimasti i figli, è rimasto [OSCURATO:PERSONA] il figlio del "cinese" e [OSCURATO:PERSONA], perché dopo arrestarono anche il [OSCURATO:PERSONA], sempre per droga"). A seguito di sollecitazione del Presidente del Tribunale il collaboratore D'[OSCURATO:PERSONA] confermava che "io sono di [OSCURATO:PERSONA], ....chi le gestiva la piazza dietro Pazzigno? Il figlio del cinese e il figlio di Marittiello...gestiva la piazza di eroina insieme ad [OSCURATO:PERSONA]."Ulteriormente sollecitato, anche dalla difesa dell'imputato, per 16verificare se il testimone avesse avuto una conoscenza diretta sulla gestione della piazza di spaccio, ovvero se le informazioni gli fossero state riferite da terzi ribadiva che "io fino al 2017, che sono stato fuori, io l'ho visto che c'aveva una piazza di eroina a Pazzigno, c'avevano tutte le piazze, erba cocaina.... Le ho viste anche io le piazze, non è che me le sono inventate... .lo hanno arrestato ([OSCURATO:PERSONA]) poco dopo perché dopo è rimasta in capo al fratello, ai cugini, perché dopo lo hanno arrestato a lui, non lo so, per cinque sei mesi, non lo so quando lo hanno arrestato.....perchè io sono stato (sottointeso libero) nel 2017 fino al 2019". Nella fotografia n.4 che gli veniva mostrata riconosceva l'odierno ricorrente. Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che risalgono all'anno 2016, confermano sostanzialmente il propalato del D'[OSCURATO:PERSONA], laddove il collaboratore riconosceva [OSCURATO:PERSONA] (il cinese) come capo della consorteria che, all'epoca delle propalazioni egli sapeva essere detenuto e che pertanto la piazza di spaccio veniva retta da "[OSCURATO:PERSONA]", con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Il collaboratore indicava in cinque-sei mila euro il guadagno giornaliero della suddetta piazza di spaccio. 3.4. Orbene, contrariamente a quanto sostenute nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ("[OSCURATO:PERSONA]") la motivazione del giudice del rinvio è logica, coerente con il dato della gestione della piazza di spaccio da parte del ricorrente in un periodo compreso tra gli anni 2016 e 2017, in coincidenza dei periodi di detenzione, documentati per tabulas, dei due capi storici dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così da risultare coperti i periodi di vacanza nella reggenza, a fronte di collaboratori che non si sono limitati a evocare il dato grezzo della reggenza da parte del [OSCURATO:PERSONA], ma hanno precisato gli archi temporali in cui ciò avveniva, indicando la tipologia di stupefacenti trattate dal "[OSCURATO:PERSONA]" (in particolare eroina, ma anche fumo e cocaina), il guadagno giornaliero della piazza di spaccio sotto la sua reggenza e chi fossero gli altri componenti dell'organizzazione, sia con veste apicale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "il cinese"), sia di rango sottordinato, nell'ambito di plurime chiamate in reità del tutto convergenti, risalenti a fonti diversificate e a un prolungato arco temporale (sui requisiti della chiamata in reità, da ultimo, Sez.1, n.36065 del 03/05/2024, Troncone, • Rv. 286948 - 01). Da questo punto di vista devono essere ritenute manifestamente infondate le argomentazioni secondo le quali le propalazioni del D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbero carattere indiretto (in quanto vedenti su circostanze apprese da terzi) e prive dei requisiti di puntualità e di specificità atteso che, come sopra indicato, i collaboratori hanno accompagnato la chiamata in reità con una serie di puntuali e circostanziati riferimenti temporali, modali e personali che stanno a evidenziare una conoscenza diretta dell'organizzazione di cui si tratta, dei suoi componenti e dei suoi snodi 17operativi (Sez. 6 n. 46483 del 30/10/2013, Rv. 257389-01; Sez.1, n.5438, del 7/11/2019, Rv. 278470 - 01). 3.5. Manifestamente infondato è poi l'argomento, introdotto dalla difesa del ricorrente (avv.to [OSCURATO:PERSONA]) secondo il quale le propalazioni di un collaboratore di giustizia (quella del [OSCURATO:PERSONA]) era stata ritenuta inaffidabile e comunque inattendibile nel separato, ma parallelo, giudizio concernente la partecipazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], c1.90, ad altra consorteria criminale (riconducibile alla ipotesi di cui all'art.416 bis cod. pen.), trattandosi di procedimento del tutto distinto dal presente giudizio, nel corso del quale il ricorrente ha sostanzialmente ammesso la sua partecipazione all'associazione che trafficava sostanza stupefacente di cui al capo 1) della imputazione, per avere rinunciato ai motivi di appello sul punto, limitandosi a contestare il ruolo verticistico allo stesso riconosciuto dal giudice di primo grado; ruolo che era stato escluso dal giudice di appello esclusivamente sulla base di una interpretazione, ritenuta errata nel giudizio rescindente, della nozione di "capo" e "organizzatore" del sodalizio. A tale proposito, si ribadisce, non possono formare oggetto del presente ricorso le censure già sviluppate nei motivi di appello dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], c1.1990, in ordine ai requisiti di affidabilità dei collaboratori di giustizia, cui viene operato ampio richiamo nel presente ricorso per cassazione, atteso che il giudice di appello, pure a fronte della rinuncia dei motivi del ricorrente sulla partecipazione al sodalizio, aveva espressamente affrontato, come sopra indicato, la questione della attendibilità del propalato dei collaboratori D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; su tale punto della decisione la difesa dell'imputato ha omesso di proporre ricorso per cassazione, di talchè i medesimi argomenti che fondano le odierne censure non possono essere riproposti nel presente giudizio di rinvio (Sez.5, n.42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877 - 01), se non limitatamente alla idoneità dimostrativa dei fatti risultanti dalle chiamate in correità e al tema del ruolo apicale del ricorrente all'interno del sodalizio alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati. 3.6. Manifestamente infondata è anche la censura concernene la utilizzabilità della testimonianza del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] quale elemento di riscontro, ai sensi dell'art.192, comma 3 cod. proc. pen.. Invero, il tema devoluto al giudice di rinvio non è quello delle prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio (capo della sentenza di appello su cui si è realizzata una preclusione determinata dalla mancata impugnazione dell'interessato), quanto la prova del ruolo eventualmente rivestito dal ricorrente all'interno di esso e, in relazione a tale aspetto, i giudici di appello hanno utilizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non per ravvisare una ulteriore chiamata in reità, bensì quale elemento storico evocativo di una attitudine del prevenuto a svolgere funzioni di responsabilità all'interno del medesimo sodalizio, sebbene in un 18contesto temporale anteriore rispetto ai fatti per cui si procede, in tal modo corroborando le chiamate in reità che avevano fatto espresso riferimento alla ricorrenza del suddetto ruolo apicale nel contesto di cui in imputazione nel rispetto dei pricipi enunciati dal giudice di legittimità (Sez.5, n. 17081 del 26/11/2014, Bruni e altri, Rv. 263699.01), 4. Il ricorso proposto dal codifensore di [OSCURATO:PERSONA] c1.1990, "[OSCURATO:PERSONA]" (a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]), presenta le medesime criticità indicate nel paragrafo tre e nei successivi sottoparagrafi. Invero nessun travisamento della prova è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata nel riconoscimento della qualifica di organizzatore del clan [OSCURATO:PERSONA] in capo al ricorrente, sulla base delle due chiamate in reità ([OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]) e dell'elemento di riscontro rappresentato dalle dicharazioni del Sorrrentino. L'eventuale errore in cui sarebbe incorso il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nel riconoscere l'odierno ricorrente nella fotografia che gli veniva mostrata dagli inquirenti in occasione dell'interrogatorio del 4 aprile 2016 (posto a fondamento del denunciato travisamento), non ha valenza decisiva sul valore probatorio della testimonianza. Per la Corte distrettuale il [OSCURATO:PERSONA], che era fornitore di eroina al clan [OSCURATO:PERSONA], ha mostrato di conoscere in modo approfondito le dinamiche del [OSCURATO:PERSONA], di cui indicava la ubicazione delle piazza di spaccio, riferiva i nomi e i soprannomi di alcuni componenti, tra cui "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA] ("[OSCURATO:PERSONA]"), specificava la natura dei rapporti che i [OSCURATO:PERSONA] intrattenevano con il [OSCURATO:PERSONA] che forniva loro l'eroina e indicava anche i ricavi che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] ritraeva giornalmente dalla vendita dello stupefacente. Orbene il giudice di rinvio ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] quale reggente del clan [OSCURATO:PERSONA] in termini inequivocabili, avendolo indicato sia con il soprannome ("[OSCURATO:PERSONA]"), sia quale successore nella gestione della piazza di spaccio dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ("il cinese"). Trattasi di chiamata in reità diretta e caratterizzata da una conoscenza approfondita della piazza di spaccio di Pazzigno, in quanto determinata da relazioni criminose intrattenute con la struttura verticistica della famiglia [OSCURATO:PERSONA], sulla base del succedersi delle reggenze nei periodi di vacanza. 4.1. Manifestamente infondato è anche l'argomento secondo il quale le dichiarazioni del collaboratore D'[OSCURATO:PERSONA] integrino una collaborazione de relato, sul presupposto che in un passaggio della sua deposizione il collaboratore ha dichiarato di avere avuto informazioni sul clan [OSCURATO:PERSONA] dallo zio, D'[OSCURATO:PERSONA] laddove, come si è argomentato al paragrafo 3.3. riportando pedissequamente alcuni passaggi dell'esame del collaboratore, il D'[OSCURATO:PERSONA] ha precisato di essere uscito di carcere nel corso dell'anno 2017 e che pertanto, in relazione al periodo che andava dalla sua scarcerazione alla successiva carcerazione del ricorrente (nel 19corso dell'anno 2018) lo stesso, dimorante nel quartiere [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto una conoscenza diretta della piazza di spaccio della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e delle dinamiche organizzative di cui aveva avuto modo di apprezzare le componenti verticistiche. 4.2. In relazione alle censure concernenti la utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quale elemento di riscontro alle sopra indicate chiamate in cor(reità) non possono che replicarsi le considerazioni già svolte al paragrafo 3.6. con riferimento alla analoga censura articolata dal codifensore. 4.3. L'ultimo motivo di ricorso proposto dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], attiene alla misura del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di cui all'art.74, comma 2 dPR 309/90, che è stato fissato nella misura di tredici anni di reclusione in relazione alla pena base, evidenziando che un tale discostamento dal minimo edittale (pari a dieci anni) avrebbe imposto una specifica motivazione in ossequio ai principi, anche costituzionali, della necessità di adeguare la pena a finalità di rieducazione e comunque sulla base di criteri di personalizzazione. Il motivo si presenta manifestamente infondato in quanto la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena poi è stata determinata sulla base di criteri inferiori a valori edittali medi. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153) potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Nella specie va evidenziato che il ricorrente non indica alcuna ragione, riconducibile ai criteri di 20selezione di cui all'art.133 cod. pen. che giustifichi l'applicazione della misura edittale minima, a fronte di fatti che presentano profili di gravità e di offensività certamente non lieve. Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione agli aumenti apportati a titolo di continuazione, che risultano percentualmente modesti rispetto alla misura della pena base applicata. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], c1.1991, "[OSCURATO:PERSONA]", a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], va ritenuto nel suo complesso inammissibile per manifesta infondatezza. 5.1. Preliminarmente vanno ritenuti inammissibili tutti gli argomenti, introdotti in premessa dalla difesa del ricorrente, secondo cui il giudice del rinvio aveva omesso di considerare che le propalazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per quanto di interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), sono state riconosciute di scarso valore probatorio nel separato, ma parallelo giudizio concernente la partecipazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], c1.91, ad altra consorteria criminale (ai sensi dell'art.416 bis cod. pen.), trattandosi di procedimento del tutto distinto laddove, nel presente, la sua partecipazione all'associazione che trafficava sostanza stupefacente di cui al capo 1) della imputazione non è più opinabile, per avere il ricorrente rinunciato ai motivi di appello sul punto, limitandosi a contestare il ruolo verticistico allo stesso riconosciuto dal giudice di primo grado; ruolo verticistico che era stato escluso dal giudice di appello esclusivamente sulla base di una interpretazione, ritenuta errata nel giudizio rescindente, della nozione di "capo" e "organizzatore" del sodalizio, pur avendo ritenuto la sostanziale addendibilità delle chiamate in cor(reità) dei collaboratori di giustizia. 5.2. A tale proposito è necessario ribadire che risultano altresì irricevibili tutti gli argomenti, pure utilizzati dal ricorrente a sostegno del motivo di ricorso che denuncia un difetto di motivazione, con travisamento delle risultanze processuali, sulla valutazione della prova di reità in ordine a profili di credibilità intrinseca e sostanziale inaffidabilità delle propalazioni collaboratori di giustizia, cui viene operato ampio richiamo nel presente ricorso per cassazione (in particolare da pag.13 a pag.32 del ricorso) , atteso che il giudice di appello, pure a fronte della rinuncia del ricorrente ai motivi sulla partecipazione al sodalizio, aveva espressamente affrontato, come sopra indicato, la questione della attendibilità del propalato dei collaboratori D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale premessa all'accertamento della partecipazione al sodalizio dei vari sodali, e su tale punto della decisione la difesa dell'imputato ha omesso di proporre ricorso per cassazione, di talchè i medesimi argomenti che fondano le odierne censure (con ampi richiami, anche testuali al contenuto dei motivi di impugnazione in appello) 21non possono essere riproposti, e quindi considerati, nel presente giudizio di rinvio (Sez.5, n.42329 del 20/10/2022, Rv. 283877 - 01), in ragione della preclusione relizzatasi nello sviluppo della catena devolutiva. 5.3. Meritano al contrario di essere considerate le censure in cui il ricorrente denuncia la mancata osservanza da parte del giudice del rinvio ai principi di diritto fissati nella sentenza rescindente in ordine alla qualificazione giuridica del contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA], c1.91, all'associazione, e cioè l'assunzione di una veste apicale, come cogestore e organizzatore, del sodalizio che gestiva la piazza di spaccio di Pazzigno in [OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente è stato ritenuto componente e alla idoneità dimostrativa, per convergenza, specificità e univocità delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia e degli elementi indicati dal giudice di rinvio a sostegno di tale inferenza, secondo il paradigma di cui all'art.192, commi 2 e 3 cod. proc. pen. 5.4. Nondimeno le censure articolate avverso il giudizio di concludenza e di adeguatezza probatoria delle plurime chiamate in correità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], c1.91 formulato dal giudice del rinvio risultano manifestamente infondate in quanto il giudice distrettuale ha correttamente valutato, con motivazione non manifestamente illogica i suddetti contributi dichiarativi, evidenziando la convergenza, la specificità e la univocità dei fatti narrati dai collaboratori D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordemente indicato in [OSCURATO:PERSONA], figlio del "cinese" il gestore, ovvero il cogestore della piazza di spaccio di Pazzigno, in relazione ai differenti periodi in cui avevano avuto modo di rapportarsi, di regola come componenti di clan rivali, con la famiglia dei [OSCURATO:PERSONA], mentre le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono state valorizzate quale elemento di conferma di tale investitura, in quanto si riferiscono ad uno specifico episodio che, secondo l'apprezzamento della sentenza impugnta, costituiva manifestazione di potere decisionale del ricorrente, soprannominato "il cinese", all'interno della compagine di appartenenza. 5.5. In particolare il giudice di appello ha esaminato le propalazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] la cui deposizione è stata già richiamata in relazione al ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA], c1.90, all'interno del sodalizio criminoso. In tale contesto si é avuto modo di precisare che il D'[OSCURATO:PERSONA], uscito dal carcere nel corso dell'anno 2017 e operativo nel quartiere Pazzigno di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, aveva più volte ribadito di non essersi limitato a riportare quanto a lui riferito da terzi (dallo zio capo clan o da tossicodipendenti che si rifornivano presso la piazza dei [OSCURATO:PERSONA]), ma di avere una conoscenza diretta delle piazze di spaccio di Pazzigno gestite dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], della natura dello stupefacente che veniva abitualmente trattato, dell'alternarsi dei vari componenti della famiglia nella reggenza delle stesse e del rilievo rivestito all'interno del clan dagli storici capi famiglia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; così come del subentro nella reggenza dei loro figli e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] 22Reale c1.91, in ipotesi di impedimento per lunghi periodi di carcerazione dei capi storici. La Corte di appello, invero, nel riconoscere particolare rilevanza probatoria alle propalazioni del D'[OSCURATO:PERSONA], richiamate in Più punti della sentenza (anche nelle note a piè di pagina) ha innanzi tutto rappresentato come il collaboratore D'[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto una conoscenza diretta di [OSCURATO:PERSONA] detto il cinese (quando sono uscito ho visto che c'avevano queste piazze qua.... e, a domanda su come avesse queste notizie, rispondeva: conosco [OSCURATO:PERSONA] il figlio del [OSCURATO:PERSONA] che stava a Capua); il collaboratore sempre nell'interrogatorio dibattimentale della udienza 9 settembre 2021 riconosceva in fotografia [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] e immediatamente aggiungeva: aveva una piazza di spaccio lui e suo cugino [OSCURATO:PERSONA] o ninnillo, lui e il ninnillo c'avevano la piazza di eroina, la gestivano loro; erano di pari grado tutti e due... :All'ultimo comandava lui, stava lui e "[OSCURATO:PERSONA]"([OSCURATO:PERSONA]); tale ultima precisazione è coerente con quanto riferisce lo stesso D'[OSCURATO:PERSONA] in un ulteriore passaggio dell'esame, in cui dichiara di essere uscito dal Carcere nel corso del 2017 e che dopo qualche mese il "[OSCURATO:PERSONA]" ([OSCURATO:PERSONA] c1.1990) era stato sottoposto a reclusione. In un ulteriore passaggio il D'[OSCURATO:PERSONA], anche a seguito delle contestazioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], precisava che i due [OSCURATO:PERSONA] gestivano entrambi la piazza di spaccio, senza ulteriori gerarchie. Il collaboratore, inoltre, sollecitato dal Presidente del collegio, indicava altri componenti del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e, a seguito delle contestazioni della difesa precisava, per conoscenza diretta e per quanto di pubblico dominio nel paese di [OSCURATO:PERSONA] a Teducio, che le piazze di spaccio di Pazzigno le gestiva il figlio del cinese e il figlio d Marritiello dopo la carcerazione dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (interrogatorio [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Tali propalazioni acquistano inoltre maggiore peso e specificità, secondo le considerazioni del giudice del rinvio, per avere il collaboratore 'riferito della vicenda estorsiva ai danni dei fratelli Uno che, pur non avendo comportato il riconoscimento del concorso nel reato di estorsione di [OSCURATO:PERSONA] c1.91, costituisce prova di una conoscenza diretta da parte del collaboratore D'[OSCURATO:PERSONA] della forza intimidatrice della famiglia [OSCURATO:PERSONA] sulla piazza di Pazzigno e del fatto che chi voleva trafficare con gli stupefacenti nel suddetto quartiere doveva fare i conti (e' cioè prendere la droga dal clan o pagare la settimana) con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], della quale il ricorrente costuiva, al momento del fatto (Aprile 2019) la massima espressione, come emerge dallo stesso contesto intercettivo che aveva dato luogo alla imputazione di tentata estorsione (pag.159 sentenza Tribunale di Napoli, in cui "il figlio del cinese" era indicato dagli interolcutori come il soggetto in grado di "fare quelle tarantelle, hanno fatto sparare a un...", riferendosi alle minacce e agli atti di violenza nei confronti di titolari di piazze di spaccio concorrenti operanti in [OSCURATO:PERSONA] che 23dovevano essere fermate se non intendevano sottostare alle condizioni dettate dal clan [OSCURATO:PERSONA]. 5.6. La Corte di appello ha inoltre evidenziato come la chiamata in correità del D'[OSCURATO:PERSONA] non fosse isolata, ma che anche i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indicavano [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], come esponente di spicco della consorteria e fornivano una serie di informazioni sul luogo e sulle modalità con le quali veniva operato lo spaccio dello stupefacente, in piena sintonia con quanto riferito da altri collaboratori di giustizia e dallo stesso D'[OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio ha infatti riportato il contenuto delle propalazioni dei due colaboratori. Coerentemente a quanto riferito dal D'[OSCURATO:PERSONA] essi hanno affermato che la base operativa dei [OSCURATO:PERSONA] era rappresentato dal "circoletto nel rione Pazzigno" (collaboratore [OSCURATO:PERSONA]) "lavorano a palazzo nel senso che fanno i buchi nei muri dei cancelli dai quali passano la droga". [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che i [OSCURATO:PERSONA] avevano "una piazza di eroina dietro la [OSCURATO:PERSONA]" e che nell'alternarsi dei vertici, determinata da morte o da carcerazione dei reggenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i primi in ordine di successione erano i loro figli [OSCURATO:PERSONA], "ninnillo", e [OSCURATO:PERSONA] "il cinese". In termini del tutto logici, pertanto il giudice del rinvio ha evidenziato la pluralità delle chiamate in correità, la loro convergenza, la puntualizzazione del periodo di riferimento (a partire dal 2016 e fino al 2019) e, in particolare che tutti i collaboratori hanno indicato nei cugini [OSCURATO:PERSONA] i titolari reggenti la piazza di spaccio di Pazzigno allorquando i genitori non erano operativi. 5.7. A riscontro di tali propazioni, infine il giudice distrettuale ha valorizzato l'episodio riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che si inserisce nel medesimo contesto temporale e che corrobora le sopra menzionate chiamate in correità, in quanto si riferisce ad una specifica manifestazione di esercizio di potere organizzativo da parte del ricorrente, il quale fissa le condizioni per la vendita, e cura la consegna, per conto dell'organizzazione criminosa dei [OSCURATO:PERSONA], di una rilevante partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, esponendosi in prima persona in uno snodo funzionale e operativo della vita del sodalizio (Sez.4, del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256 - 01). In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, riveste la qualifica di organizzatore anche colui che, pur non coordinando l'attività di altri associati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al "capo" del gruppo, sia le cessioni di droga alle quali quest'ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti e di controversie relative a forniture rilevanti per l'operatività del sodalizio (Sez.3, n.18370 de119/01/2024,•Scuotto, Rv. 286272 - 02). 5.8. Ritiene, in conclusione, questo giudice di legittimità che la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha pienamente adempiuto agli obblighi motivazionali richiesti nella sentenza rescindente sia in punto di valutazione delle 24prove di reità, compendiate nelle plurime chiamate dei collaboratori, sia in punto di qualificazione giuridica del contributo fornito dal ricorrente all'associazione sotto il profilo della partecipazione qualificata, senza che tale valutazione sia contrastata dalle risultanze investigative pure richiamata dalla difesa del ricorrente, in quanto i sopralluoghi e le perquisizioni operate presso la base della piazza di spaccio nel quartiere Pazzigno hanno fornito elementi di riscontro alla frequentazione da parte del prevenuto, come peraltro rappresentato nella sentenza di primo grado la quale ha indicato a sostegno del potere direttivo esercitato dal ricorrente alcuni esiti delle intercettazioni telefoniche, da cui risultava che il ricorrente si tensse informato dell'andamento della piazza di spaccio e veicolasse direttive mediante in [OSCURATO:PERSONA] (Pag.112-114 sentenza del Tribunale di Napoli). 5.9. Il secondo ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], c1.91 a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato tre censure, del tutto sovrpponibili a quelle indicate nel ricorso a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], risulta manifestamente infondato per le medesime ragioni indicate nei paragrafi precedenti, laddove viene censurata la motivazione della sentenza impugnata relativaente in relazione all'affidabilità e alla specificità del propalato dei collaboratori di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al rilievo probatorio dell'episodio narrato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 6. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al delitto di cui all'art.74, comma 2 d.p.r. 309/90, dell'art.69, comma 4 cod. pen. per contrasto con gli artt.3 comma 1, 25, comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione laddove che possa essere formulato il giudizio di prevalenza delle circostanze inerenti la persona del colpevole se poste in bilanciamento con la recidiva di cui all'art.99, commi 2 e 4 cod. pen., trattandosi quella dell'art.69, comma 4 cod. pen. di una disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato quando essa è qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3 - n. 29723 del 22/05/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 286747 - 01). Quanto poi allo squilibrio sanzionatorio denunciato tra la ipotesi di cui all'art.74, comma 1 cit. e la ipotesi di minore gravità, prevista nel successivo sesto comma della medesima disposizione, questa Corte ha recentemente ribadito il principio che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui è stabilito un trattamento sanzionatorio più severo, nel minimo, rispetto a quello previsto, nel 25massimo, dal disposto dell'art. 74, comma 6, d.P.R. citato per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità', stante la minore offensività di tale fattispecie (Sez. 4 -, n. 4411 del 09/10/2024, Arena, Rv. 287478 - 01). 7. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con il quale viene denunciata violazione di legge in relazione agli aumenti apportati sulla continuazione in misura superiore a quanto operato dal giudice di appello, pur in assenza di impugnazione del Procuratore Generale della Repubblica sul punto.invero la Corte di appello, in sede di rinvio, ha apportato un aumento a titolo di continuazione per i capi 2 (armi) e 3 (tentata estorsione) in misura (sedici mesi) complessivamente superiore non solo a quanto aveva fatto la Corte di appello (12 mesi) ma anche dal Tribunale di Napoli quale giudice di primo grado, pure in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. Vale pertanto il divieto sancito dall'art.597 comma 3 cod. proc. pen. secondo il quale quando è appellante il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie e quantità. Nella specie le statuizioni della Corte di appello di Napoli concernenti l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestati ai capi 2 e 3 della rubrica e la misura degli aumenti apportati a titolo di continuazione per detti titoli (per dodici mesi di reclusione) non avevano formato oggetto di ricorso per Cassazione da parte dell'ufficio della Procura, mentre l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il giudice di rinvio, pertanto, non avrebbe potuto apportare aumenti a titolo di continuazione in misura superiore rispetto a quanto stabilito dalla pronuncia del giudice di appello. Trattandosi di riallineare la misura degli aumenti a titolo di continuazione a quanto in precedenza stabilito dal giudice di appello, la sentenza del giudice del rinvio può essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.620 letti cod. proc. pen., limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio, che va rideterminato in anni diciotto, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, trattandosi di operazione artmetica che non comporta alcun esercizio di potere discrezionale. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va peraltro dichiarato inammissibile per il resto. 7.1. Dichiara infine inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], c1.1990, [OSCURATO:PERSONA] c1.1991 e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., che viene determinata come in dispositivo. 26 P.Q.MC4rlientio