CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 01332/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 5000,00 di multa, ritenendola responsabile del reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, , fatto commesso in Caltanissetta il 9 luglio 2017.; RILEVATO Che, con un primo motivo, si denunzia violazione dell'art. 53, legge n. 689 del 1981, sulla base di rilievi che omettono il confronto con le considerazioni che hanno condotto ad escludere la sanzione sostitutiva, in forza di valutazione ancorate ai criteri direttivi di cui all'art. 133, cod. pen.; che, con un secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., evocando impropriamente l'istituto della dichiarazione di abitualità e, per il resto rivolgendo, le censure, solo rivalutative, alle motivazioni che, nell'escludere la particolare tenuità del fatto, espongono ragionevoli considerazioni in ordine alla serialità dei precedenti specifici, secondo una sequenza che rimane significava nonostante gli intervalli temporali fra i reati citati dalla difesa; che, con un terzo motivo, si denunzia violazione dell'art. 22 d.lgs. n. 268 del 1998, introducendo generiche e assertive negazioni in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato, ampiamente smentite dalle valutazioni di merito sule condizioni personali dell'imputata; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore