Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07269/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 novembre 2020 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 26 giugno 2019 del Tribunale di Messina ed esclusa la recidiva già ritenuta a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in anni due di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], e a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], per i reati rispettivamente ascritti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno di imposta 2011.

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente articolati su uno e due motivi di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Col motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio motivazionale.

In particolare, dolendosi dell'acritica ripetizione da parte della Corte territoriale del percorso motivazionale seguito dal primo Giudice, il ricorrente ha lamentato che entrambe le sentenze avevano tratto spunto dalle risultanze degli accertamenti tributari, da considerare al contrario meri indizi.

Era stato in tal modo operato un mero travaso dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione, facendolo proprio e senza individuare elementi di riscontro rispetto a quanto evidenziato dai verificatori.

In tal senso era stata ravvisata l'inesistenza delle operazioni sottostanti all'emissione delle fatture di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], laddove al contrario non rilevavano il mancato rinvenimento del contratto inter partes nella sede aziendale, né la carenza di data certa dello stesso contratto, né ancora la descrizione dell'oggetto del contratto, mentre la sentenza impugnata non aveva riportato alcun elemento in più rispetto a quanto indicato nel processo verbale di constatazione.

In ogni caso la Corte territoriale non aveva ritenuto di prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa nonché dal consulente, quanto all'esistenza dell'attività oggetto del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]..

Parimenti doveva ritenersi anche per il rapporto instaurato con [OSCURATO:SOCIETA]., quanto alla convenuta partecipazione a gare d'appalto e alla consulenza che avrebbe dovuto essere prestata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA].

3.1.1. Era altresì eccepita la violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., atteso che non era stato tenuto conto della produzione di sentenza di condanna, pronunciata a carico del ricorrente per omesso versamento dell'Iva dichiarata relativamente al periodo in contestazione.

4. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Col primo motivo il ricorrente - in realtà riproponendo le questioni già prospettate dal coimputato - ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato vaglio critico del contenuto del processo verbale di constatazione, quanto alla dichiarata insussistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture emesse dalle società del ricorrente.

Non era stato così attribuito valore alla deposizione del consulente della difesa dott. [OSCURATO:PERSONA] e alla documentazione prodotta, tanto in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. che alla Precoge, per la quale era stato ampiamente allegato il complesso di ragioni che avevano spinto le società ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]) a stipulare l'accordo di assistenza alla partecipazione alle gare d'appalto.

Mentre la Corte territoriale si era limitata ad affermare che la documentazione prodotta attestava la mera partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] alle gare, ma non la prova dell'effettività della consulenza.

4.2. Col secondo motivo è stato invocato l'annullamento della sentenza impugnata dal momento che non era stata dichiarata l'estinzione del reato in relazione alle quattro fatture emesse prima del 17 settembre 2011, nella vigenza di altro regime sanzionatorio, più favorevole, quanto alla prescrizione.

In particolare, doveva considerarsi la prescrizione quanto alle fatture emesse dalla Precoge il 31 maggio 2011, a nulla rilevando la coincidenza della persona fisica del legale rappresentante per Precoge e [OSCURATO:SOCIETA]., attesa la necessaria scissione delle condotte in base alla diversa soggettività giuridica delle società siccome rappresentate.

4.2.1. In ogni caso il ricorrente ha lamentato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 capoverso cit. nella parte in cui non era prevista la possibilità di fare decorrere il termine di prescrizione dal momento di emissione di ciascuna delle fatture contenenti operazioni inesistenti.

Al contempo, andava prospettata questione di legittimità anche per violazione dell'art. 3 Cost., dal momento che due soggetti emittenti di fatture false nel medesimo periodo, così ponendo in essere la medesima condotta, avrebbero potuto essere assoggettati a diversa disciplina qualora uno dei due avesse emesso altra fattura successivamente all'entrata in vigore di disciplina meno favorevole, così dipendendo la punibilità da un fattore esterno non attribuibile all'imputato.

5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

6. I ricorsi sono infondati.

6.1. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni (fatta eccezione per il mancato riconoscimento della recidiva a carico di [OSCURATO:PERSONA] e per un complessivo alleggerimento del trattamento sanzionatorio, per vero neppure motivato), che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure dei ricorrenti.Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e nell'affermazione di responsabilità, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, cfr. Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult.

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303).

6.2. Ciò posto, il motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] vanno esaminati congiuntamente, atteso il loro contenuto pressoché sovrapponibile circa le doglianze riguardanti la corretta valutazione del materiale istruttorio.

6.2.1. Al riguardo, va invero osservato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

6.2.2. In proposito, infatti, ed i ricorrenti nulla hanno aggiunto in proposito, per un verso la sentenza impugnata ha rammentato che nel corso del processo le parti avevano espresso il loro consenso all'utilizzo del processo verbale di constatazione nelle parti descrittive ivi presenti, e che in definitiva il Tribunale - con procedimento logico condiviso dalla Corte territoriale - aveva fatto uso degli elementi di fatto racchiusi in detto processo verbale.

D'altro canto il Giudice del gravame ha altresì annotato che l'atto di appello non aveva affatto specificato quali fossero stati gli elementi di prova utilizzati, in tesi, in violazione di detto accordo raggiunto tra le parti.

Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza censurata ha dato espressamente conto dei rilievi e delle obiezioni del consulente delle società coinvolte, legalmente rappresentate dagli odierni ricorrenti, ma ha somministrato motivazione certamente non illogica, espressamente richiamando i dati di fatto siccome emersi e mettendoli in relazione con le argomentazioni degli imputati.

In particolare, a fronte della genericità delle fatture e delle incertezze circa i rapporti sottostanti, sì da rappresentare elementi di natura indiziaria, e dell'assenza di prove positive circa l'esistenza delle prestazioni, la Corte d'Appello - correttamente ricordando i differenti regimi del processo penale e del processo tributario - non ha fatto ricorso a presunzioni, di cui invero non vi è traccia nell'iter motivazionale siccome esplicitato.A riprova di ciò, è altresì vero che alcunché di specifico è stato dedotto in proposito dai ricorrenti, i quali in definitiva - anche a fronte dei rilievi critici della sentenza circa l'inverosimiglianza e l'incongruenza di più aspetti delle pretese convenzioni (quanto ai contenuti, quanto all'ammontare delle fatture e ai costi esibiti, quanto al disallineamento dei contratti rispetto agli oggetti sociali degli enti coinvolti) - hanno inteso proporre solamente, ed anzi ribadire, una loro lettura del materiale processuale, con diversa e difforme interpretazione delle emergenze istruttorie rispetto all'esegesi compiuta dai Giudici del merito.

6.3. In ordine poi al rilievo di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non sarebbe stata prestata attenzione alla produzione di sentenza di condanna a carico del ricorrente in relazione all'omesso versamento dell'Iva nel periodo in contestazione, va invero osservato in linea generale - anche a prescindere dal non chiarissimo rilievo che parte ricorrente ha inteso attribuire a tale produzione - che, in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omessa dichiarazione a fini dell'I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione (Sez. 3, n. 39177 del 24/09/2008, Bartolini, Rv. 241267).

6.4. Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione formulato da [OSCURATO:PERSONA], incentrato sull'intervenuta prescrizione del reato quantomeno in relazione alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], per vero con la sentenza del 26 giugno 2019 il Tribunale di Messina aveva già espressamente rilevato - con / puntuali argomenti che non hanno trovato alcun contrasto in sede di appello -/ che non era maturato alcun termine di prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 8 cit..

Secondo il primo Giudice infatti, che così aveva ripreso costante giurisprudenza, il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti iniziava a decorrere dal 20 ottobre 2011 e quindi non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta, stante l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, cit. (cfr. in fra, e comunque Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti e altro, Rv. 254759).

Il Tribunale aveva altresì precisato - ed anche al riguardo non vi è traccia di doglianza nell'atto di appello, siccome evidenziato dalla stessa narrativa della sentenza impugnata - che si trattava di condotte tutte finalizzate a consentire alla [OSCURATO:SOCIETA], amministrata in quel periodo dal fratello Giacomo, di abbattere i propri costi.

Va da sé che al termine di prescrizione decennale, così determinato nel 20 ottobre 2021, vanno altresì aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione (al riguardo è sufficiente dare conto della sospensione del termine dal 13 maggio al 10 giugno 2019 per impedimento del difensore, siccome indicato nella narrativa del Tribunale messinese, al fine di superare la data dell'odierna udienza di discussione).

6.4.1. In tal senso, pertanto, la doglianza proposta in questa sede appare sostanzialmente svuotata di contenuto, proprio in forza delle non contestate considerazioni già svolte in primo grado circa la natura del reato, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione, la situazione sostanziale siccome considerata in fatto dal Giudice del merito.

6.4.2. In ogni caso, per completezza, non sussiste dubbio circa l'infondatezza delle ulteriori questioni proposte.

6.4.2.1. Per un verso, infatti, non sussiste alcuna smagliatura nella giurisprudenza di questa Corte.

A questo proposito, era stato a suo tempo rilevato (cfr. Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv. 246193), e proprio in tema di prescrizione, che il momento consumativo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti andava individuato nella data di emissione del singolo documento fiscale oppure, nella ipotesi di plurimi episodi nel corso del medesimo anno d'imposta, nella data di emissione dell'ultimo di essi.

Tutto ciò in attuazione della chiara disposizione che, in deroga agli ordinari principi previsti dall'art. 81 cpv. cod. pen. in tema di continuazione, prevede un regime di favore per l'imputato mediante la riconduzione ad unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell'arco del medesimo arco di imposta.

A fronte di tale regime favorevole, che riconduce la pluralità ad unico reato e in tal modo esclude l'aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, corrisponde la conseguenza che il termine prescrizionale (si aggiunga, a qualsiasi titolo maturato) non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall'ultimo di essi.

L'interpretazione qui accolta non trova smentita nella decisione adottata da questa Sezione (sentenza n. 13908 del 18 febbraio - 31 marzo 2009, Buscaglione, Rv. 243457) secondo la quale l'applicazione dell'indulto introdotto dalla legge n. 241 del 2006 impone di valutare singolarmente gli episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nel corso dell'anno.

Tale soluzione è, infatti, imposta dal dettato della legge che individua nella data del 2 maggio del 2006 il termine finale di applicazione del beneficio, con la conseguenza che, pena la disapplicazione del dato normativo al reato in esame, la Core ha ritenuto di dover procedere in deroga rispetto al generale principio di unicità del reato per anno d'imposta fissato dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8 (così, complessivamente, in motivazione, Sez. 3 n. 6264 cit., il corsivo è stato aggiunto in questa sede).

6.4.2.2. Per quanto riguarda le questioni di costituzionalità, ed anche a prescindere dal venir meno della loro rilevanza alla stregua delle considerazioni che precedono circa il residuo ambito del giudizio, da un lato la ratio interpretativa di questa Corte va confermata alla stregua dei rilievi che precedono, e d'altro canto la lamentata violazione di cui all'art. 3 Cost. si presenta insussistente, trattandosi di due situazioni oggettivamente differenti che, in ragione dei principi applicati, non è irragionevole trattare in modo diverso.

7. Alla complessiva infondatezza delle impugnazioni consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi udito per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2020 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 26 giugno 2019 del Tribunale di Messina ed esclusa la recidiva già ritenuta a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in anni due di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], e a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], per i reati rispettivamente ascritti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno di imposta 2011. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente articolati su uno e due motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Col motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio motivazionale. In particolare, dolendosi dell'acritica ripetizione da parte della Corte territoriale del percorso motivazionale seguito dal primo Giudice, il ricorrente ha lamentato che entrambe le sentenze avevano tratto spunto dalle risultanze degli accertamenti tributari, da considerare al contrario meri indizi. Era stato in tal modo operato un mero travaso dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione, facendolo proprio e senza individuare elementi di riscontro rispetto a quanto evidenziato dai verificatori. In tal senso era stata ravvisata l'inesistenza delle operazioni sottostanti all'emissione delle fatture di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], laddove al contrario non rilevavano il mancato rinvenimento del contratto inter partes nella sede aziendale, né la carenza di data certa dello stesso contratto, né ancora la descrizione dell'oggetto del contratto, mentre la sentenza impugnata non aveva riportato alcun elemento in più rispetto a quanto indicato nel processo verbale di constatazione. In ogni caso la Corte territoriale non aveva ritenuto di prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa nonché dal consulente, quanto all'esistenza dell'attività oggetto del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA].. Parimenti doveva ritenersi anche per il rapporto instaurato con [OSCURATO:SOCIETA]., quanto alla convenuta partecipazione a gare d'appalto e alla consulenza che avrebbe dovuto essere prestata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1.1. Era altresì eccepita la violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., atteso che non era stato tenuto conto della produzione di sentenza di condanna, pronunciata a carico del ricorrente per omesso versamento dell'Iva dichiarata relativamente al periodo in contestazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Col primo motivo il ricorrente - in realtà riproponendo le questioni già prospettate dal coimputato - ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato vaglio critico del contenuto del processo verbale di constatazione, quanto alla dichiarata insussistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture emesse dalle società del ricorrente. Non era stato così attribuito valore alla deposizione del consulente della difesa dott. [OSCURATO:PERSONA] e alla documentazione prodotta, tanto in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. che alla Precoge, per la quale era stato ampiamente allegato il complesso di ragioni che avevano spinto le società ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]) a stipulare l'accordo di assistenza alla partecipazione alle gare d'appalto. Mentre la Corte territoriale si era limitata ad affermare che la documentazione prodotta attestava la mera partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] alle gare, ma non la prova dell'effettività della consulenza. 4.2. Col secondo motivo è stato invocato l'annullamento della sentenza impugnata dal momento che non era stata dichiarata l'estinzione del reato in relazione alle quattro fatture emesse prima del 17 settembre 2011, nella vigenza di altro regime sanzionatorio, più favorevole, quanto alla prescrizione. In particolare, doveva considerarsi la prescrizione quanto alle fatture emesse dalla Precoge il 31 maggio 2011, a nulla rilevando la coincidenza della persona fisica del legale rappresentante per Precoge e [OSCURATO:SOCIETA]., attesa la necessaria scissione delle condotte in base alla diversa soggettività giuridica delle società siccome rappresentate. 4.2.1. In ogni caso il ricorrente ha lamentato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 capoverso cit. nella parte in cui non era prevista la possibilità di fare decorrere il termine di prescrizione dal momento di emissione di ciascuna delle fatture contenenti operazioni inesistenti. Al contempo, andava prospettata questione di legittimità anche per violazione dell'art. 3 Cost., dal momento che due soggetti emittenti di fatture false nel medesimo periodo, così ponendo in essere la medesima condotta, avrebbero potuto essere assoggettati a diversa disciplina qualora uno dei due avesse emesso altra fattura successivamente all'entrata in vigore di disciplina meno favorevole, così dipendendo la punibilità da un fattore esterno non attribuibile all'imputato. 5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 6. I ricorsi sono infondati. 6.1. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni (fatta eccezione per il mancato riconoscimento della recidiva a carico di [OSCURATO:PERSONA] e per un complessivo alleggerimento del trattamento sanzionatorio, per vero neppure motivato), che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure dei ricorrenti.Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e nell'affermazione di responsabilità, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, cfr. Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303). 6.2. Ciò posto, il motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] vanno esaminati congiuntamente, atteso il loro contenuto pressoché sovrapponibile circa le doglianze riguardanti la corretta valutazione del materiale istruttorio. 6.2.1. Al riguardo, va invero osservato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 6.2.2. In proposito, infatti, ed i ricorrenti nulla hanno aggiunto in proposito, per un verso la sentenza impugnata ha rammentato che nel corso del processo le parti avevano espresso il loro consenso all'utilizzo del processo verbale di constatazione nelle parti descrittive ivi presenti, e che in definitiva il Tribunale - con procedimento logico condiviso dalla Corte territoriale - aveva fatto uso degli elementi di fatto racchiusi in detto processo verbale. D'altro canto il Giudice del gravame ha altresì annotato che l'atto di appello non aveva affatto specificato quali fossero stati gli elementi di prova utilizzati, in tesi, in violazione di detto accordo raggiunto tra le parti. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza censurata ha dato espressamente conto dei rilievi e delle obiezioni del consulente delle società coinvolte, legalmente rappresentate dagli odierni ricorrenti, ma ha somministrato motivazione certamente non illogica, espressamente richiamando i dati di fatto siccome emersi e mettendoli in relazione con le argomentazioni degli imputati. In particolare, a fronte della genericità delle fatture e delle incertezze circa i rapporti sottostanti, sì da rappresentare elementi di natura indiziaria, e dell'assenza di prove positive circa l'esistenza delle prestazioni, la Corte d'Appello - correttamente ricordando i differenti regimi del processo penale e del processo tributario - non ha fatto ricorso a presunzioni, di cui invero non vi è traccia nell'iter motivazionale siccome esplicitato.A riprova di ciò, è altresì vero che alcunché di specifico è stato dedotto in proposito dai ricorrenti, i quali in definitiva - anche a fronte dei rilievi critici della sentenza circa l'inverosimiglianza e l'incongruenza di più aspetti delle pretese convenzioni (quanto ai contenuti, quanto all'ammontare delle fatture e ai costi esibiti, quanto al disallineamento dei contratti rispetto agli oggetti sociali degli enti coinvolti) - hanno inteso proporre solamente, ed anzi ribadire, una loro lettura del materiale processuale, con diversa e difforme interpretazione delle emergenze istruttorie rispetto all'esegesi compiuta dai Giudici del merito. 6.3. In ordine poi al rilievo di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non sarebbe stata prestata attenzione alla produzione di sentenza di condanna a carico del ricorrente in relazione all'omesso versamento dell'Iva nel periodo in contestazione, va invero osservato in linea generale - anche a prescindere dal non chiarissimo rilievo che parte ricorrente ha inteso attribuire a tale produzione - che, in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omessa dichiarazione a fini dell'I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione (Sez. 3, n. 39177 del 24/09/2008, Bartolini, Rv. 241267). 6.4. Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione formulato da [OSCURATO:PERSONA], incentrato sull'intervenuta prescrizione del reato quantomeno in relazione alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], per vero con la sentenza del 26 giugno 2019 il Tribunale di Messina aveva già espressamente rilevato - con / puntuali argomenti che non hanno trovato alcun contrasto in sede di appello -/ che non era maturato alcun termine di prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 8 cit.. Secondo il primo Giudice infatti, che così aveva ripreso costante giurisprudenza, il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti iniziava a decorrere dal 20 ottobre 2011 e quindi non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta, stante l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, cit. (cfr. in fra, e comunque Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'Ippoliti e altro, Rv. 254759). Il Tribunale aveva altresì precisato - ed anche al riguardo non vi è traccia di doglianza nell'atto di appello, siccome evidenziato dalla stessa narrativa della sentenza impugnata - che si trattava di condotte tutte finalizzate a consentire alla [OSCURATO:SOCIETA], amministrata in quel periodo dal fratello Giacomo, di abbattere i propri costi. Va da sé che al termine di prescrizione decennale, così determinato nel 20 ottobre 2021, vanno altresì aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione (al riguardo è sufficiente dare conto della sospensione del termine dal 13 maggio al 10 giugno 2019 per impedimento del difensore, siccome indicato nella narrativa del Tribunale messinese, al fine di superare la data dell'odierna udienza di discussione). 6.4.1. In tal senso, pertanto, la doglianza proposta in questa sede appare sostanzialmente svuotata di contenuto, proprio in forza delle non contestate considerazioni già svolte in primo grado circa la natura del reato, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione, la situazione sostanziale siccome considerata in fatto dal Giudice del merito. 6.4.2. In ogni caso, per completezza, non sussiste dubbio circa l'infondatezza delle ulteriori questioni proposte. 6.4.2.1. Per un verso, infatti, non sussiste alcuna smagliatura nella giurisprudenza di questa Corte. A questo proposito, era stato a suo tempo rilevato (cfr. Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv. 246193), e proprio in tema di prescrizione, che il momento consumativo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti andava individuato nella data di emissione del singolo documento fiscale oppure, nella ipotesi di plurimi episodi nel corso del medesimo anno d'imposta, nella data di emissione dell'ultimo di essi. Tutto ciò in attuazione della chiara disposizione che, in deroga agli ordinari principi previsti dall'art. 81 cpv. cod. pen. in tema di continuazione, prevede un regime di favore per l'imputato mediante la riconduzione ad unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell'arco del medesimo arco di imposta. A fronte di tale regime favorevole, che riconduce la pluralità ad unico reato e in tal modo esclude l'aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, corrisponde la conseguenza che il termine prescrizionale (si aggiunga, a qualsiasi titolo maturato) non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall'ultimo di essi. L'interpretazione qui accolta non trova smentita nella decisione adottata da questa Sezione (sentenza n. 13908 del 18 febbraio - 31 marzo 2009, Buscaglione, Rv. 243457) secondo la quale l'applicazione dell'indulto introdotto dalla legge n. 241 del 2006 impone di valutare singolarmente gli episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nel corso dell'anno. Tale soluzione è, infatti, imposta dal dettato della legge che individua nella data del 2 maggio del 2006 il termine finale di applicazione del beneficio, con la conseguenza che, pena la disapplicazione del dato normativo al reato in esame, la Core ha ritenuto di dover procedere in deroga rispetto al generale principio di unicità del reato per anno d'imposta fissato dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8 (così, complessivamente, in motivazione, Sez. 3 n. 6264 cit., il corsivo è stato aggiunto in questa sede). 6.4.2.2. Per quanto riguarda le questioni di costituzionalità, ed anche a prescindere dal venir meno della loro rilevanza alla stregua delle considerazioni che precedono circa il residuo ambito del giudizio, da un lato la ratio interpretativa di questa Corte va confermata alla stregua dei rilievi che precedono, e d'altro canto la lamentata violazione di cui all'art. 3 Cost. si presenta insussistente, trattandosi di due situazioni oggettivamente differenti che, in ragione dei principi applicati, non è irragionevole trattare in modo diverso. 7. Alla complessiva infondatezza delle impugnazioni consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna
Sentenza Cassazione n. 07269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris