Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 39185/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 luglio 2017, la Settima Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 marzo 2016.

Il Presidente coordinatore della Sezione Settima di questa Corte, a seguito di richiesta pervenuta dal Tribunale di Velletri in data 14/4/2023, ha disposto la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta al fine di provvedere alla revoca dell'ordinanza d'inammissibilità del ricorso, essendosi accertato che il ricorrente era deceduto il 22 maggio 2017, anteriormente alla emissione della ordinanza .

2. La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del giudizio penale sicché incombe sul giudice l'obbligo di accertare lo stato in vita dell'imputato come fondamentale condizione di procedibilità.

Poiché quest'obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di controllo, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del processo, può essere considerata errore Ci fatto, paragonabile all'errore materiale che determina l'inesistenza giuridica della decisione (Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv.233636).

In altri termini, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata senza rinvio (Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207).

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza n. 47171/17 emessa il 5 luglio 2017 dalla Sezione Settima penale della Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annulla la sentenza emessa a carico dei medesimo dalla Corte di appello di Roma il 10 marzo 2016, per essere il reato estinto per morte del reo.

Così deciso il 28 giugno 2023 DEPOSITATOINCANCELLERIA Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 luglio 2017, la Settima Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 marzo 2016. Il Presidente coordinatore della Sezione Settima di questa Corte, a seguito di richiesta pervenuta dal Tribunale di Velletri in data 14/4/2023, ha disposto la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta al fine di provvedere alla revoca dell'ordinanza d'inammissibilità del ricorso, essendosi accertato che il ricorrente era deceduto il 22 maggio 2017, anteriormente alla emissione della ordinanza . 2. La mancanza del soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del giudizio penale sicché incombe sul giudice l'obbligo di accertare lo stato in vita dell'imputato come fondamentale condizione di procedibilità. Poiché quest'obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di controllo, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del processo, può essere considerata errore Ci fatto, paragonabile all'errore materiale che determina l'inesistenza giuridica della decisione (Sez. 5, Ordinanza n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv.233636). In altri termini, la dissoluzione del rapporto processuale conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata senza rinvio (Sez. 6, n. 31470 del 30/04/2003, Conti, Rv. 226207). P.Q.M. Revoca l'ordinanza n. 47171/17 emessa il 5 luglio 2017 dalla Sezione Settima penale della Corte di Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annulla la sentenza emessa a carico dei medesimo dalla Corte di appello di Roma il 10 marzo 2016, per essere il reato estinto per morte del reo. Così deciso il 28 giugno 2023 DEPOSITATOINCANCELLERIA Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39185/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris