CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.r.g.907/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 2022/2016 depositata in data 24 maggio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRAP 2008 Rilevato che: 1. l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Palermo notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n. TY30CA204133, con il quale rideterminava il reddito ai fini IRAP, in relazione all’anno d’imposta 2008, ed irrogava le relative sanzioni. 2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Palermo, rilevando l’infondatezza nel merito dell’accertamento operato dall’Ufficio, nonché l’illegittimità dell’atto impositivo impugnato e del contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Palermo, con sentenza n. 299/2013, accoglieva solo parzialmente il ricorso della società contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello principale la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia; l’Ufficio si costituiva in giudizio e, a sua volta, proponeva appello incidentale. 5. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 2022/2016, depositata in data 24 maggio 2016, previa riunione dei due atti di appello, li respingeva entrambi, confermando la sentenza resa dal giudice di prime cure. 6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi su un motivo posto a sostegno della domanda di riforma della sentenza di parziale accoglimento resa dal giudice di primo grado e formulato dalla società in seno all’atto di appello principale, ossia quello relativo all’eccepita illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 7, primo comma, della L. n. 212/2000, in ragione della circostanza che la parte di tale atto che doveva essere destinata ad esplicitare la motivazione a sostegno della pretesa impositiva si riferisce ad una diversa società e risulta tratta da un altro atto impositivo. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi su un motivo formulato dalla società in seno all’atto di appello principale, ossia quello relativo all’eccepita illegittimità dell’avviso di accertamento, il quale, in violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, sarebbe carente nella motivazione, in ragione della circostanza che in esso difetta la chiara indicazione della tipologia di accertamento prescelto e non viene specificato quale sia la disposizione, fra quelle contenute nell’art. 11, primo comma, lett. a), D. Lgs. n. 446/1997, che sarebbe stata violata dalla società contribuente. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, D. Lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente, con riguardo al motivo di impugnazione inerente all’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003, fornendo una motivazione solo apparente e comunque contraddittoria, omettendo di esaminare e valutare concretamente le questioni poste alla sua attenzione dalla società contribuente e formulando argomentazioni tratte da fonti esterne e mal combinate tra loro, in modo tale che non è possibile ricostruire l’iterlogico giuridico a sostegno della pronuncia. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una decisione illegittima, perché violativa sia della disciplina agevolativa in tema di deduzione dalla base imponibile dell’IRAP (di cui si è giovata la società contribuente) contenuta nell’art. 15 della Legge della Regione Siciliana n. 21/2003, sia dell’art. 2697 c.c., disciplinante la distribuzione dell’onere probatorio. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi su un motivo posto a sostegno della domanda di riforma della sentenza di parziale accoglimento resa dal giudice di primo grado e formulato dalla società in seno all’atto di appello principale, ossia quello relativo all’eccepita illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 11, primo comma, lett. a), D. Lgs. n. 446/1997, che prevede un’apposita deduzione dal valore della produzione netta ai fini del calcolo della base imponibile dell’IRAP. 1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riguardo alla presunta indeducibilità di taluni interessi passivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi su un motivo posto a sostegno della domanda di riforma della sentenza di parziale accoglimento resa dal giudice di primo grado e formulato dalla società in seno all’atto di appello principale, ossia quello relativo all’illegittimità ed infondatezza dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’Ufficio ha indebitamente rettificato il valore della produzione netta dichiarato dalla società contribuente assumendo l’indeducibilità di taluni interessi passivi inerenti a contratti di leasing. 1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riguardo ad un ultimo profilo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi su un motivo posto a sostegno della domanda di riforma della sentenza di parziale accoglimento resa dal giudice di primo grado e formulato dalla società in seno all’atto di appello principale, ossia quello relativo all’illegittimità, per violazione dell’art. 10 della L. n. 212/2000, del provvedimento di irrogazione della sanzione contestuale all’accertamento e della pronuncia resa dalla C.t.p. di Palermo. 1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 10 della L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una decisione in cui vengono ridotte di un terzo, e non disapplicate integralmente, le sanzioni amministrative irrogate dall’Agenzia delle Entrate, così violando l’art. 10 della L. n. 212/2000, il quale prevede che le sanzioni non vanno interamente irrogate quando la violazione della norma tributaria dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma stessa. 2. Preliminarmente, questo Collegio rileva che risulta emesso in data 30 aprile 2025 decreto presidenziale di estinzione del giudizio relativamente al ricorso iscritto al r.g.n. 844/2017 – proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società ricorrente – avverso la stessa sentenza impugnata con il presente ricorso, ossia quella della C.t.r della Sicilia n. 2022/2016, depositata il 24 maggio 2016; il decreto di estinzione veniva pronunciato a seguito di presentazione di rinuncia al ricorso in data 24 settembre 2018 dalla contribuente edin esso si dichiarava che laparte aveva definito la controversia ex art. 11 del D.L. n. 50/2017. 3. Rilevato, inoltre, che , in questo giudizio e pur dopo il suddetto decreto di estinzione, è stata depositatamemoria con la quale si insiste nei motivi di ricorso onde appare necessario invitare la parte a contraddire su tali non convergenti circostanze P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per gli adempimenti di cui in motiv