CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 21058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14168/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1709del 15/3/2022 della Corte d’appello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −nell’espropriazione forzata presso terzi promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., l’esecutato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615 2 cod. proc. civ. (così riqualificata dal giudice di merito) sostenendo che il credito azionato (e recato dal decreto ingiuntivo n. 22630/1992) era da reputarsi prescritto; −l a creditrice [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in conseguenza della rinuncia agli atti della procedura esecutiva; −i l Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10241 del 19/5/2017, accoglieva l’opposizione e dichiarava prescritto il credito della [OSCURATO:PERSONA]; −l ’ impugnazione della società veniva respinta dalla Corte d ’ appello di Roma con la sentenza n. 1709del 15/3/2022; −a vverso tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; −a ll’esito della camera di consiglio del 12 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : −è superfluo illustrare i motivi dell ’ impugnazione, perché il ricorso è inammissibile; −i nfatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto opposizione, anterior- mente all’inizio dell’esecuzione forzata ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., per contestare il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di agire in executivis nei suoi confronti in forza del medesimo decreto ingiuntivo, che è poi stato azionato nella procedura espropriativa presso terzi da cui è scaturita l’op- posizione exart. 615, comma 2, cod. proc. civ., sulla quale si è pronunciata la sentenza qui impugnata; −nell’opposizione preventiva il Tribunale di Roma aveva respinto la do- manda dell’opponente, ma l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] era invece stata accolta dalla Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1710 del 15/03/2022: la Corte territoriale riteneva maturata la prescrizione del di- ritto di credito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poiché era stato azionato decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la domanda revocatoria della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura (dante causa di Elipso) e non risultavano atti interruttivi anteriori al 2013; −l a predetta sentenza n. 1710 del 15/3/2022 , resa tra le stesse parti, costituisce res iudicata, dato che l’impugnazione per cassazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata improcedibile con l’ordinanza di questa Corte n. 3429 del 06/02/2024; −in conclusione, p oiché sulla contestazione del diritto di agire in exe- cutivis per essere prescritto il credito azionato – e cioè, sulla medesima doglianza agitata in questo giudizio –si è formato il giudicato, il ricorso va dichiarato inammissibile; −all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità – da distrarre in favore del difensore antistatario del controricorrente (come da istanza formulata col controricorso) – e che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA], le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così de