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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46632/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, nell'impugnare, quanto alla dosimetria della pena, l'ordinanza che riconosce la continuazione in executivis, il ricorrente non tiene conto dell'indirizzo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la misura degli aumenti disposti a tale titolo può essere motivata mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti in sede esecutiva decisivi o rilevanti (v., ad esempio, Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316-01, par. 3.2 del Considerato in diritto), com'è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 4 dell'ordinanza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio, in relazione alla capacità a delinquere del reo, desumibile dalla ripetitività dei delitti commessi, alla di lui personalità, nonché alla gravità del danno prodotto alle persone offese), senza alcun vincolo derivante dai criteri di commisurazione adottati in cognizione ai fini della continuazione interna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, nell'impugnare, quanto alla dosimetria della pena, l'ordinanza che riconosce la continuazione in executivis, il ricorrente non tiene conto dell'indirizzo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la misura degli aumenti disposti a tale titolo può essere motivata mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti in sede esecutiva decisivi o rilevanti (v., ad esempio, Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316-01, par. 3.2 del Considerato in diritto), com'è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 4 dell'ordinanza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio, in relazione alla capacità a delinquere del reo, desumibile dalla ripetitività dei delitti commessi, alla di lui personalità, nonché alla gravità del danno prodotto alle persone offese), senza alcun vincolo derivante dai criteri di commisurazione adottati in cognizione ai fini della continuazione interna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 46632/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris