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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20224/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BUSCETI Rocco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 21/10/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti Giacomo lana e [OSCURATO:PERSONA], che hanno esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari d& medesimo Tribunale, il precedente 31 agosto, in relazione ai delitti di partecipazione (in veste direttiva) al sodalizio 'ndranghetista attivo nella costa sud-occidentale della Calabria, ed estorsioni aggravate (anche) dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (capi 19 e 20 della provvisoria imputazione).

1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente, sia il concorso negli episodi estorsivi consumati ai danni di imprenditori edili del circondario, sia la partecipazione al sodalizio 'ngranghetista a base territoriale in veste dirigenziale, attese le relazioni intessute con gli altri vertici locali della associazione.

La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate soprattutto intra alios, ove si dà contezza del ruolo svolto dal ricorrente nella riscossione e nella coercizione al pagamento degli imprenditori estorti; consegue la valutazione di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio, per l'impegno assunto nel dirimere contrasti interni aventi ad oggetto la distribuzione degli utili illeciti e per la stessa capacità di gestire le vicende produttive di reddito che vedevano impegnata la compagine attiva sul territorio.

2. Avverso tale ordinanza propongono, separatamente, ricorso per cassazione i due difensori dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] deduce:

2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis, 629 cod. pen., 273, cod. proc. pen.,, giacché non essendo ontologicamente identificabile una "locale" di 'ndrangheta a [OSCURATO:PERSONA], neppure è concretamente dimostrabile che [OSCURATO:PERSONA] fosse posto a capo di una tale articolazione territoriale; l'ipotesi non è sostenuta né da azioni "sociali" concretamente distinguibili, né dai reati fine contestati in cautela, per la manifesta estraneità del ricorrente a tali episodi, neppure può dedursi una tale affectio sulla base di legami familiari equivocati dal giudice della cautela o, altrimenti, da altre condotte illecite cui il ricorrente è del tutto estraneo, tanto da essere titolare di porto d'armi per oltre un ventennio e mai attinto da vicende penalmente rilevanti;

2.2. esclusa una tale geometria mafiosa del suo agire, neppure può ritenersi integrata la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 c:od. proc. pen., col risultato di lasciare al deserto dimostrativo degli atti la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari poste a sostegno del presidio carcerario imposto.

L'avv. lana deduce violazione della legge penale e processuale penale, vizi esiziali di motivazione, per manifesta illogicità, mera apparenza e contraddittorietà intratestuale:

2.3. nessun elemento intercettivo induce a ritenere che il ricorrente sia rimasto interessato alla estorsione di cui al capo 19, il deserto dimostrativo avvolge la condotta materiale, nulla sugli effetti della coartazione, men che meno sulla partecipazione agli "utili" del ricorrente, restando affidata la gravità indiziaria alla mera congettura;

2.4. nessun elemento concreto induce a ritenere che nella consumazione di tale estorsione sia stato usato un metodo mafioso;

2.5. la partecipazione associativa, con grado apicale, resta affidata ad ipotesi astratte;

2.6. del pari per l'estorsione di cui al capo 20, rispetto alla quale si può solo ipotizzare un intervento del ricorrente ad adiuvandum, nell'interesse dell'est:orto, mentre nulla lascia intendere che l'intervento del Busceti abbia sortito un qualunque effetto sulla vittima, già orientato verso la coercizione patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati, giacché inidonei a vincere le ritenute ed argomentate sussistenza e validità dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno della coercizione personale ante iudicium.

1.1. Il Tribunale, valorizzando gli aspetti relativi al fattivo intervento (di natura e carattere organizzativo) del ricorrente nelle due vicende estorsive (capo 19, contrasti territoriali sulla spartizione dei proventi; capo 20, contributo nella coercizione della vittima per indurla all'adempimento non iure e contra ius), ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione associativa sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate tra i soggetti deputati ad organizzare le estorsioni sul territorio e condividerne i ricavi.

Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez.

U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715) Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti, né quella del soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) cui intendono riferirsi gli altri attori della vicenda e cui costoro si rivolgeranno (con successo) per risolvere l'impasse con il soggetto estorto (capo 20); né, per vero, possono al riguardo affacciarsi dubbi di logicità argomentativa, attesa la qualità di indicazioni convergenti verso la corretta identificazione di quella persona colloquiante o evocata nei colloqui intra alios.

Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso, spesso sovrapponibili, che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa, anche e soprattutto, dal ruolo svolto nel concorrere alla consumazione di episodi fine, sul punto la giurisprudenza di questa Corte.è assolutamente consolidata (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01), nessun rilievo dirimente può dunque sortire dalla argomentata inconsistenza ontologica della frazione bagnarese della consorteria interna alla provincia reggina a fronte della apprezzata ingerenza (a livello organizzativo della plurisoggettività) in più episodi estorsivi fortemente caratterizzanti il tipo associativo.

Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili in questa fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha opposto (sia nel merito, che con i motivi di ricorso) la storica buona condotta, apprezzata da organi amministrativi, e la direzione del favor speso dal ricorrente a vantaggio esclusivo dell'estorto (capo 20).

Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190).

Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince il ruolo determinante nella organizzazione, ed efficace anche nella imposizione del giogo estorsivo a soggetto non immediatamente condiscendente.

Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo ed il concorso nei delitti fine, espressioni tipiche e paradigmatiche dell'assoggettamento omertoso del territorio e delle aziende che in quel territorio sono costrette ad intraprendere commercio, industria o servizi.

Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.

1.2. Del pari è a dirsi per la censura posta dal ricorrente all'argornentare indiziario in tema di aggravante "mafiosa" (art. 416 bis. 1 cod. pen., avvinto alla sistematica codicistica in virtù del principio c.d. della "riserva di codice", recentemente posto a corollario, art. 3 bis cod. pen., dei principi che identificano la legge penale, al titolo I del libro I del codice sostanziale), dacché il Tribunale ha tratto dalle stesse modalità delle articolate vicende estorsive il paradigma del "modo" mafioso e delle stesse "finalità" di un tale agire.Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di mento, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza delle estorsioni contestate, così come nei particolari effetti speciali aggravate, e della partecipazione associativa apicale.

1.3. Nondimeno, quanto ai ben rappresentati pe.ricula libertatis, concretamente identificati nel pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili.

Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) ed assoluta (quanto ad adeguatezza del presidio imposto) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva.

Sul punto specifico il ricorso palesa evidenti ragioni di inondatezza.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.

3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.

P.Q.NI.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BUSCETI Rocco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 21/10/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti Giacomo lana e [OSCURATO:PERSONA], che hanno esposto i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari d& medesimo Tribunale, il precedente 31 agosto, in relazione ai delitti di partecipazione (in veste direttiva) al sodalizio 'ndranghetista attivo nella costa sud-occidentale della Calabria, ed estorsioni aggravate (anche) dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (capi 19 e 20 della provvisoria imputazione). 1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente, sia il concorso negli episodi estorsivi consumati ai danni di imprenditori edili del circondario, sia la partecipazione al sodalizio 'ngranghetista a base territoriale in veste dirigenziale, attese le relazioni intessute con gli altri vertici locali della associazione. La gravità indiziaria per tali condotte può ritenersi integrata, ad avviso del Tribunale, sulla base di conversazioni intercettate soprattutto intra alios, ove si dà contezza del ruolo svolto dal ricorrente nella riscossione e nella coercizione al pagamento degli imprenditori estorti; consegue la valutazione di un ruolo effettivo ed efficace interno al sodalizio, per l'impegno assunto nel dirimere contrasti interni aventi ad oggetto la distribuzione degli utili illeciti e per la stessa capacità di gestire le vicende produttive di reddito che vedevano impegnata la compagine attiva sul territorio. 2. Avverso tale ordinanza propongono, separatamente, ricorso per cassazione i due difensori dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis, 629 cod. pen., 273, cod. proc. pen.,, giacché non essendo ontologicamente identificabile una "locale" di 'ndrangheta a [OSCURATO:PERSONA], neppure è concretamente dimostrabile che [OSCURATO:PERSONA] fosse posto a capo di una tale articolazione territoriale; l'ipotesi non è sostenuta né da azioni "sociali" concretamente distinguibili, né dai reati fine contestati in cautela, per la manifesta estraneità del ricorrente a tali episodi, neppure può dedursi una tale affectio sulla base di legami familiari equivocati dal giudice della cautela o, altrimenti, da altre condotte illecite cui il ricorrente è del tutto estraneo, tanto da essere titolare di porto d'armi per oltre un ventennio e mai attinto da vicende penalmente rilevanti; 2.2. esclusa una tale geometria mafiosa del suo agire, neppure può ritenersi integrata la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 c:od. proc. pen., col risultato di lasciare al deserto dimostrativo degli atti la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari poste a sostegno del presidio carcerario imposto. L'avv. lana deduce violazione della legge penale e processuale penale, vizi esiziali di motivazione, per manifesta illogicità, mera apparenza e contraddittorietà intratestuale: 2.3. nessun elemento intercettivo induce a ritenere che il ricorrente sia rimasto interessato alla estorsione di cui al capo 19, il deserto dimostrativo avvolge la condotta materiale, nulla sugli effetti della coartazione, men che meno sulla partecipazione agli "utili" del ricorrente, restando affidata la gravità indiziaria alla mera congettura; 2.4. nessun elemento concreto induce a ritenere che nella consumazione di tale estorsione sia stato usato un metodo mafioso; 2.5. la partecipazione associativa, con grado apicale, resta affidata ad ipotesi astratte; 2.6. del pari per l'estorsione di cui al capo 20, rispetto alla quale si può solo ipotizzare un intervento del ricorrente ad adiuvandum, nell'interesse dell'est:orto, mentre nulla lascia intendere che l'intervento del Busceti abbia sortito un qualunque effetto sulla vittima, già orientato verso la coercizione patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati, giacché inidonei a vincere le ritenute ed argomentate sussistenza e validità dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno della coercizione personale ante iudicium. 1.1. Il Tribunale, valorizzando gli aspetti relativi al fattivo intervento (di natura e carattere organizzativo) del ricorrente nelle due vicende estorsive (capo 19, contrasti territoriali sulla spartizione dei proventi; capo 20, contributo nella coercizione della vittima per indurla all'adempimento non iure e contra ius), ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione associativa sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate tra i soggetti deputati ad organizzare le estorsioni sul territorio e condividerne i ricavi. Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715) Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione dei colloquianti, né quella del soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) cui intendono riferirsi gli altri attori della vicenda e cui costoro si rivolgeranno (con successo) per risolvere l'impasse con il soggetto estorto (capo 20); né, per vero, possono al riguardo affacciarsi dubbi di logicità argomentativa, attesa la qualità di indicazioni convergenti verso la corretta identificazione di quella persona colloquiante o evocata nei colloqui intra alios. Ciò posto, non paiono cogliere nel segno i motivi di ricorso, spesso sovrapponibili, che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento che trae indizio di partecipazione associativa, anche e soprattutto, dal ruolo svolto nel concorrere alla consumazione di episodi fine, sul punto la giurisprudenza di questa Corte.è assolutamente consolidata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670 - 01), nessun rilievo dirimente può dunque sortire dalla argomentata inconsistenza ontologica della frazione bagnarese della consorteria interna alla provincia reggina a fronte della apprezzata ingerenza (a livello organizzativo della plurisoggettività) in più episodi estorsivi fortemente caratterizzanti il tipo associativo. Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili in questa fase ad evidenza indiziaria, la difesa ha opposto (sia nel merito, che con i motivi di ricorso) la storica buona condotta, apprezzata da organi amministrativi, e la direzione del favor speso dal ricorrente a vantaggio esclusivo dell'estorto (capo 20). Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali univocamente si evince il ruolo determinante nella organizzazione, ed efficace anche nella imposizione del giogo estorsivo a soggetto non immediatamente condiscendente. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrata la partecipazione, il ruolo ed il concorso nei delitti fine, espressioni tipiche e paradigmatiche dell'assoggettamento omertoso del territorio e delle aziende che in quel territorio sono costrette ad intraprendere commercio, industria o servizi. Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 1.2. Del pari è a dirsi per la censura posta dal ricorrente all'argornentare indiziario in tema di aggravante "mafiosa" (art. 416 bis. 1 cod. pen., avvinto alla sistematica codicistica in virtù del principio c.d. della "riserva di codice", recentemente posto a corollario, art. 3 bis cod. pen., dei principi che identificano la legge penale, al titolo I del libro I del codice sostanziale), dacché il Tribunale ha tratto dalle stesse modalità delle articolate vicende estorsive il paradigma del "modo" mafioso e delle stesse "finalità" di un tale agire.Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di mento, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza delle estorsioni contestate, così come nei particolari effetti speciali aggravate, e della partecipazione associativa apicale. 1.3. Nondimeno, quanto ai ben rappresentati pe.ricula libertatis, concretamente identificati nel pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) ed assoluta (quanto ad adeguatezza del presidio imposto) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva. Sul punto specifico il ricorso palesa evidenti ragioni di inondatezza. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali. 3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. P.Q.NI. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pe
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