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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 46722/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata nonché la memoria depositata in data 11 ottobre 2022 ai sensi degli artt. 611, comma 1, e 610, comma 1, cod. proc. pen.

Ritenuto che il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.

A prescindere dall'originaria inammissibilità della richiesta di applicazione della continuazione perché proposta in violazione della preclusione formatisi a seguito del rigetto di identica istanza con ordinanza del 13 giugno 2018 emessa dalla Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile a causa del rigetto del ricorso per cassazione con sentenza di questa Prima sezione penale, n. 26318 del 29 aprile 2019 (avverso la quale è stato proposto ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. dichiarato inammissibile dalla quinta sezione della Corte di cassazione con senetnza n. 15685 del 11 febbraio 2020), il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato, valorizzando i dati conoscitivi offerti dalle sentenze allegate, che osta al riconoscimento della continuazione l'ampio lasso temporale tra i reati di cui è stata chiesta l'unificazione (la sicura partecipazione del Medici al sodalizio di ndrangheta, accertato con la sentenza del 23.4.2013 ha avuto inizio a partire dai mesi di aprile-maggio dell'anno 2008, mentre i reati in materia di stupefacenti accertati con la sentenza del 14.3.2007 sono stati commessi dal giugno 1998 al maggio 2000 ) e che la condanna per il reato di associazione mafiosa non comprende, tra i reati satellite ascritti al Medici, alcuna violazione della disciplina degli stupefacenti.

Le censure del ricorrente sono, invece, assolutamente generiche, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato, se non la censura, erronea, di assenza di motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata nonché la memoria depositata in data 11 ottobre 2022 ai sensi degli artt. 611, comma 1, e 610, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto che il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. A prescindere dall'originaria inammissibilità della richiesta di applicazione della continuazione perché proposta in violazione della preclusione formatisi a seguito del rigetto di identica istanza con ordinanza del 13 giugno 2018 emessa dalla Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile a causa del rigetto del ricorso per cassazione con sentenza di questa Prima sezione penale, n. 26318 del 29 aprile 2019 (avverso la quale è stato proposto ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. dichiarato inammissibile dalla quinta sezione della Corte di cassazione con senetnza n. 15685 del 11 febbraio 2020), il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato, valorizzando i dati conoscitivi offerti dalle sentenze allegate, che osta al riconoscimento della continuazione l'ampio lasso temporale tra i reati di cui è stata chiesta l'unificazione (la sicura partecipazione del Medici al sodalizio di ndrangheta, accertato con la sentenza del 23.4.2013 ha avuto inizio a partire dai mesi di aprile-maggio dell'anno 2008, mentre i reati in materia di stupefacenti accertati con la sentenza del 14.3.2007 sono stati commessi dal giugno 1998 al maggio 2000 ) e che la condanna per il reato di associazione mafiosa non comprende, tra i reati satellite ascritti al Medici, alcuna violazione della disciplina degli stupefacenti. Le censure del ricorrente sono, invece, assolutamente generiche, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato, se non la censura, erronea, di assenza di motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 o
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