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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38601/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto pur eccependo l'intervenuta prescrizione, non tiene conto dei periodi di sospensione (cui non fa neppure cenno) per effetto dei quali la causa estintiva non deve ritenersi maturata all'epoca della pronuncia della sentenza di appello; rilevato che, nel resto, il ricorso ripropone questioni di fatto non censurabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che alla parte civile non compete la liquidazione delle spese, stante la fissazione del procedimento all'esclusivo fine di valutare l'inammissibilità del ricorso; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è generico, in quanto pur eccependo l'intervenuta prescrizione, non tiene conto dei periodi di sospensione (cui non fa neppure cenno) per effetto dei quali la causa estintiva non deve ritenersi maturata all'epoca della pronuncia della sentenza di appello; rilevato che, nel resto, il ricorso ripropone questioni di fatto non censurabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che alla parte civile non compete la liquidazione delle spese, stante la fissazione del procedimento all'esclusivo fine di valutare l'inammissibilità del ricorso; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 38601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris