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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2021

Cassazione n. 01742/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 marzo 1976 avverso l'ordinanza resa il 7 maggio 2021 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 7 aprile 2021 con cui è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Si contesta all'indagato il concorso nel delitto di estorsione continuata ed aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata clan D'Amico. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato deducendo violazione dell'articolo 192 cod.proc.pen. poiché l'ordinanza è stata emessa in violazione dei criteri di valutazione della attendibilità e credibilità delle dichiarazioni delle persone offese e il tribunale ha affermato che le criticità presenti nel dichiarazioni delle due persone offese possano essere superate attraverso il ricorso ad ulteriori fonti di prova e in particolare delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], così incorrendo nell'errore di colmare le lacune presenti nelle accuse del Borrelli attraverso dichiarazioni altrettanto lacunose.

3. Il ricorso è inammissibile perché il difensore non è iscritto nell'albo dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte .

Giova rammentare che il ricorso per Cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021 Ud. (dep. 23/03/2021 ) Rv. 281475 - 01 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleriaper gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att. cod. proc.pen.

Motivazione semplificata Così deciso il 26 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 marzo 1976 avverso l'ordinanza resa il 7 maggio 2021 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 7 aprile 2021 con cui è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Si contesta all'indagato il concorso nel delitto di estorsione continuata ed aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata clan D'Amico. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato deducendo violazione dell'articolo 192 cod.proc.pen. poiché l'ordinanza è stata emessa in violazione dei criteri di valutazione della attendibilità e credibilità delle dichiarazioni delle persone offese e il tribunale ha affermato che le criticità presenti nel dichiarazioni delle due persone offese possano essere superate attraverso il ricorso ad ulteriori fonti di prova e in particolare delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], così incorrendo nell'errore di colmare le lacune presenti nelle accuse del Borrelli attraverso dichiarazioni altrettanto lacunose. 3. Il ricorso è inammissibile perché il difensore non è iscritto nell'albo dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte . Giova rammentare che il ricorso per Cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021 Ud. (dep. 23/03/2021 ) Rv. 281475 - 01 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleriaper gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att. cod. proc.pen. Motivazione semplificata Così deciso il 26 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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