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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14474/2026

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o impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 336 cod. pen., con rinvio per un nuovo esame; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 maggio 2025 il Tribunale di Gorizia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 336 cod. pen., in quanto non punibile exart. 131-bis cod. pen., e da quello di cui all'art. 341-bis cod. pen., perché il fatto non sussiste.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, che — in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. — ha dedotto la violazione di legge, perché l'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicato nel caso di delitti ex artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen., commessi in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Il 9 febbraio 2026 è pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato, con cui si è chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025, pubblicata il 3 dicembre 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce ai reati di cui agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, legge n. 87 del 1953, che esclude l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, tali delitti non possono più essere considerati quali reati ostativi all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.

Ne discende che la sentenza impugnata non è inficiata dalla violazione di legge dedotta dal ricorrente e, quindi, la censura sollevata è infondata.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 336 cod. pen., con rinvio per un nuovo esame; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 maggio 2025 il Tribunale di Gorizia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 336 cod. pen., in quanto non punibile exart. 131-bis cod. pen., e da quello di cui all'art. 341-bis cod. pen., perché il fatto non sussiste. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, che — in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. — ha dedotto la violazione di legge, perché l'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicato nel caso di delitti ex artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen., commessi in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni. 3. Il 9 febbraio 2026 è pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato, con cui si è chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato. Successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025, pubblicata il 3 dicembre 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce ai reati di cui agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, legge n. 87 del 1953, che esclude l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, tali delitti non possono più essere considerati quali reati ostativi all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità. Ne discende che la sentenza impugnata non è inficiata dalla violazione di legge dedotta dal ricorrente e, quindi, la censura sollevata è infondata. P.Q P.Q.M