CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 1973
Cassazione n. 28775/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS), il 15/06/1973, avverso la sentenza del Giudice di pace di Cosenza emessa in data 16/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d. Igs. 274/2000; letta la memoria a firma del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cosenza condannava [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., in Dipignano il 18/09/2017. 2. In data 19/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Cosenza in data 10/02/2023, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove testimoniali ed all'omessa considerazione della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274/2000. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorso propone una valutazione in fatto delle risultanze processuali, omettendo di considerare come la valutazione di attendibilità della persona offesa, del tutto pacificamente, non richieda alcun riscontro di attendibilità. In ogni caso, le doglianze tendono ad una rivisitazione complessiva della valutazione delle prove dichiarative, il che esula del tutto dal perimetro del giudizio di legittimità. Quanto alla sussistenza degli estremi della causa di non punibilità di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274/2000, il ricorso appare del tutto generico, non indicando neanche quando fosse stata richiesta l'applicazione della citata disposizione, né le specifiche ragioni che ne avrebbero consentito l'applicazione. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivata logicamente con l'insufficienza della sola condizione di incensuratezza. Dalla dichiarazione di inammissibilità discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/05/2023 Il Consigliere estensore