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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 13157/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro già disattese dalla Corte di appello (pag. 11) affermando la responsabilità dell'imputato per l'illecita utilizzazione delle carte di credito sottratte e per la contraffazione del documento di identità, in quanto il ricorrente aveva fornito un supporto morale e concreto nell'attività illecita, presenziando in tutte le occasioni durante i prelievi abusivi, e consapevolmente utilizzando in uno degli episodi il documento contraffatto per portare a esito positivo l'abusivo prelievo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro già disattese dalla Corte di appello (pag. 11) affermando la responsabilità dell'imputato per l'illecita utilizzazione delle carte di credito sottratte e per la contraffazione del documento di identità, in quanto il ricorrente aveva fornito un supporto morale e concreto nell'attività illecita, presenziando in tutte le occasioni durante i prelievi abusivi, e consapevolmente utilizzando in uno degli episodi il documento contraffatto per portare a esito positivo l'abusivo prelievo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13157/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris