CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 dicembre 1947
Cassazione n. 05470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorsi proposto da: -t•PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. N a 0, 41.1./r9 t-0t4ì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/04/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento indicato in epigrafe, riformava il decreto emesso dal Tribunale di Reggio in data 27 novembre 2018, con il quale erano state disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le misure di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e della confisca di diversi beni ritenuti riconducibili alla sua disponibilità. I Giudici di secondo grado, accogliendo i ricorsi in appello di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettavano la proposta di applicazione di dette misure, ritenendo che gli elementi acquisiti non consentissero di ravvisare la pericolosità sociale del proposto così come ritenuta qualificata dall'appartenenza alla cosca di 'ndrangheta Piromalli-Mule. A ragione, la Corte di appello rilevava che il requisito della pericolosità personale di cui trattasi non poteva individuarsi secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non essendo stato possibile verificare, in termini affidabili, gli estremi della manifestazione di una condotta del proposto quantomeno concretamente funzionale alla realizzazione degli scopi associativi. I ragionamenti in proposito si basavano su apprezzamenti che svalutavano l'attendibilità intrinseca e comunque i tratti indicativi delle dichiarazioni sul conto di [OSCURATO:PERSONA] rese dai collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Dichiarazioni, queste, poste a supporto della decisione di primo grado di accoglimento della proposta. La Corte distrettuale affermava, inoltre, che tale accoglimento neppure poteva fondarsi sulle risultanze raccolte nel procedimento "Odessa", trattandosi dell'intercettazione di generiche ed equivoche affermazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Né potevano rilevare le acquisizioni relative al procedimento "Asmara", non essendo possibile anche in tal caso desumere chiari elementi per ritenere che Comerci avesse prestato un concreto contributo in favore della cosca Piromalli indicata come di riferimento. 2. Avverso il decreto in grado di appello propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge, per erronea applicazione delle disposizioni a fondamento del ragionamento probatorio, nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, stante l'apparenza e pertanto la mancanza della motivazione. Lamenta, quanto alle dichiarazioni del collaboratore Fondacaro, che lo stesso aveva rappresentato non già una semplice contiguità ideologica del proposto rispetto alla cosca Piromalli, ma fatti concreti che davano conto dell'esistenza di rapporti societari di fatto fra Comerci e l'affiliato [OSCURATO:PERSONA] classe 1945. Negli stessi termini si erano espressi i collaboratori Furfaro e Russo, i quali avevano ricostruito altri fatti oggettivi a precisa spiegazione delle accuse mosse. Russo si era soffermato anche su quella disponibilità del proposto a ospitare esponenti della 'ndrangheta nel villaggio turistico [OSCURATO:PERSONA] che era rimasta confermata dalle convergenti dichiarazioni provenienti da Fiume e da Moscato. La Corte di appello, nello svalutare la valenza degli elementi addotti, non ha svolto considerazioni in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni di Furfaro, Fiume e Moscato. Si è limitata a definire generiche quelle di Russo. Quanto al contributo fornito da Fondacaro, ha semplicemente richiamato la motivazione di una sentenza della Corte di cassazione emessa in sede cautelare, senza così considerare che nel procedimento di prevenzione non trovano applicazione le medesime regole quanto alla necessità dell'acquisizione dei riscontri esterni. La mancanza in tutto il provvedimento della lettura sinergica delle dichiarazioni ha portato a non cogliere la pericolosità mostrata da Comerci quale appartenente alla cosca Piromalli in grado di fornire un contributo alla stessa. Per altro verso, la Corte di appello non poteva comunque sottrarsi all'obbligo di riconoscere la pericolosità di Comerci quale soggetto dedito a traffici delittuosi, considerando le precedenti condanne e i procedimenti penali pendenti. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria depositata il 14 dicembre 2021, chiede l'accoglimento del ricorso e pertanto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; mentre i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ascola e [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata il 20 dicembre 2021, chiedono di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso espone censure tutte inammissibili per le seguenti ragioni. 2. In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente graficamente o meramente apparente del provvedimento. Quest'ultima ricorre anche quando il decreto abbia omesso del tutto di confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi, nel senso che, insé considerati, potrebbero determinare un esito opposto del giudizio. Una condizione che non può ricorrere nel caso della deduzione della mera sottovalutazione di certi argomenti di merito, laddove essi risultino comunque superati, quanto all'idoneità a indirizzare la decisione, dall'intero iter motivazionale esposto nel provvedimento (fra le altre, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6 n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). 3. Le doglianze nella specie dedotte nel ricorso non hanno alcuna attitudine a dimostrare una motivazione apparente nei termini sopra descritti o altra tipologia di violazione di legge che può afferire al sindacato di legittimità. 4. La motivazione adottata dalla Corte di appello non ha mancato di soffermarsi su ciascuna delle fonti dichiarative e sugli altri elementi considerati in primo grado, illustrando ampiamente le valutazioni circa la loro incapacità a dimostrare fatti oggettivi correlati a contributi funzionali rispetto a taluna della finalità perseguite dal sodalizio mafioso e pertanto non riconducibili a semplici condizioni di vicinanza o contiguità a singoli esponenti di esso, che in sé non possono giustificare il giudizio di pericolosità in ragione dell'appartenenza a una associazione mafiosa (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). Le argomentazioni rappresentate danno conto del mancato superamento del vaglio dell'attendibilità intrinseca per ciascuna delle dichiarazioni acquisite (vaglio che si impone anche in sede di prevenzione ai fini dello scrutinio dei contenuti informativi), ovvero spiegano puntualmente come fossero desumibili fatti di volta in volta privi di apprezzabili profili indicativi nel senso di un apporto associativo. 4. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, tanto è avvenuto anche con riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore Fondacaro, sulla base di apprezzamenti che il decreto impugnato mostra di ribadire (pagg. 107-110), richiamando i rilievi in sede cautelare penale in ordine a plurime criticità riferibili all'attendibilità intrinseca, poiché attinenti a profili di incoerenza e a specifici elementi a smentita. Risultano, pertanto, manifestamente infondate tutte le obiezioni mosse dal ricorrente a tal riguardo, ivi comprese quelle secondo cui si sarebbe erroneamente attribuita rilevanza alla sola assenza di positivi riscontri. Quanto poi alle dichiarazioni di Furfaro, Russo, Fiume e Moscato, le doglianze rileggono certi contenuti che citano per negare l'intervento di specifiche considerazioni sul tema della loro attendibilità. In tal modo mostrano semplicemente di introdurre altre valutazioni, che ignorano quelle esposte nella motivazione del provvedimento con riguardo a ciascuna di dette fonti (da pag. 101 a pagg. 104), quanto alla loro genericità e alle altre incertezze riscontrate.A fronte di quanto sopra, alcuna rilevanza possono assumere le altre critiche che lamentano la mancata lettura complessiva delle fonti, posto che il percorso che così si richiama deve comunque basarsi sulla possibilità di interpretare fatti specifici rimasti accertati che possano possedere adeguata valenza indicativa. Condizione, questa, appropriatamente esclusa dall'intero iter motivazionale. 5. Infine, il ricorso, attraverso il generico riferimento a precedenti giudiziari intervenuti nel tempo, lamenta l'omesso esame, ai fini della riqualificazione della pericolosità, dell'inclusione del proposto in altra categoria dei soggetti passibili di misure di prevenzione. Ma fa riferimento, in termini di specificità, solo ai soggetti "dediti a traffici delittuosi", così da evocare l'applicazione della previsione contenuta nella lett. a) dell'art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata con sentenza Corte cost. n. 24 del 2019. 6. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, si impone dunque la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiar