CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27161/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 4 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Conno del 17 giugno 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 624 bis, comma secondo, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per l'errata applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., contestando la validità del riconoscimento fotografico effettuato dalla per- sona offesa. 3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inam- missibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen- tenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultinno non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato nnotivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine agli i elementi probatori a carico della Miletto, tra i quali, in particolare, il riconoscimento fotografico effettuato due volte dalla persona offesa; ha chiarito, inoltre, che l'impu- tata poteva aver rimosso i piercing e nascosto il proprio tatuaggio mediante il giub- botto da lei indossato al momento della sottrazione, azioni attendibili da una persona in procinto di commettere un reato. La ricorrente si limita a reiterare le doglianze in ordine all'attendibilità del rico- noscimento fotografico effettuato dalla persona offesa. Tali profili di censura, tuttavia, sono già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono stati scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma