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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 21613/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12459/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) PEC: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 190/2017depositata il 18/10/2017 , R.G. 889/2013 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 190 del 2017, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 434 del 2013 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], condannava il Ministero dello sviluppo economico al pagamento della somma di euro 38.311,92 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione sulle differenze retributive dalle singole mensilità fino al soddisfo.

Il lavoratore aveva agito in giudizio esponendo diessere stato dipendete del MISE, già direttore amministrativo C3S - area terza fascia retributiva F5, in servizio presso l’Ispettorato territoriale Calabria di [OSCURATO:PERSONA].

Dall’8 settembre 2007 fino al 31 luglio 2009 aveva diretto l’Ispettorato, competente su tutta la Regione Calabria, sostituendo il dirigente destinato ad altro incarico.

Dal 27 maggio 2008 al 13 luglio 2011 aveva svolto anche i compiti di funzionario delegato preposto, in particolare, al pagamento delle indennità accessorie al personale e delle spese di gestione di competenza dell’Ispettorato territoriale della Calabria, assumendo che anche tale incarico avrebbe avuto natura dirigenziale.Aveva, quindi, chiesto il pagamento delle differenze retributive per l’attività di dirigente (inquadrabile in seconda fascia) svolta nell’intero periodo.

2. La Corte d’Appello ha accolto in parte la domanda.

Ha escluso il riconoscimento della retribuzione di posizione “parte variabile” in quanto mancava la graduazione delle funzioni (art. 54 CCNL 2002-2005) ed era stata richiesta per il periodo in cui non poteva essere riconosciuto lo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Non ha riconosciuto differenze retributive per la retribuzione di risultato, in quanto mancava la previa fissazione degli obiettivi.

Ha escluso il diritto a differenze retributive in relazione alle attività di funzionario delegato, attesa la mancata dimostrazione del carattere dirigenziale di tale figura, e riguardando comunque solo una porzione delle attribuzioni dirigenziali.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

4. Resiste il MISE con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 48 e 54 CCNL dirigenti Area I del 21 aprile 2006, degli artt. 20, 21 e 23 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] I del 12 febbraio 2010, biennio economico 2006-2007; artt. 5 e 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] I del 12 febbraio 2010 - bien nio economico 2008 - 2009, in relazione al mancato riconoscimento della retribuzione di posizione parte variabile (art. 360, n. 3, cpc).

Nel ripercorrere la disciplina legale e contrattuale, il ricorrente assume che la stessa prevede, nella retribuzione dirigenziale, la retribuzione di posizione, che erroneamente non veniva riconosciuta.2.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione falsa applicazione degli art. 1362 e ssg., in particolare dell’art. 1363, cod. civ., per mancato coordinamento delle varie clausole contrattuali, nonché dei principi giurisprudenziali in tema di interpretazione dei contratti, in relazione agli artt. 48 e 54 CCNL [OSCURATO:PERSONA] I del 21 aprile 2006, degli artt. 20, 21 e 23 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] I del 12 febbraio 2010, biennio economico 2006-2007; degli artt. 5 e 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] I del 12 febbraio 2010, biennio economico 2008- 2009, in relazione al mancato riconoscimento della retribuzione di posizione parte variabile (art. 360, n. 3, cpc).

3. I motividevono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono inammissibili.

3.1. Va premesso che la Corte d’Appello ha affermato che nella fattispecie in esame “va esclusa la voce retribuzione di posizione parte variabile perché in atti non si rinvengono gli elementi necessari per la sua quantificazione, poiché indubbio che spetti in linea di principio, ma sempre con rispetto delle risorse disponibili e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dall'Amministrazione nella graduazione delle funzioni e responsabilità d irigenziali e nell'attribuzione del valore economico a tali incarichi; tanto è previsto dall’art. 54 del CCNL -[OSCURATO:PERSONA] I quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 stipulato il 21 aprile 2006 (…); nello stesso conteggio inserito nel corpo del ricorso introduttivo la retribuzione di posizione è univocamente richiesta (unitamente a quella pretesa per l’attività di “funzionario delegato”) per il solo periodo agosto 2009 novembre 2011, per il quale come già detto, è escluso ogni diritto a differenze retributive”.

La Corte d’Appello ha, infatti, escluso ogni diritto in relazione all’incarico di funzionario delegato conferito con determina del 27 maggio 2008 e fino al 13 luglio 2011, a prescindere dalla parziale sovrapposizione con il periodo di incarico dirigenziale in senso proprio (che l’appellante aveva indicato dal 8 settembre 2007 al 31 luglio 2009).

L’art. 54 del CCNL richiamato dalla sentenza di appello, in particolare stabilisce, al comma 1, che “la retribuzione di posizione è definita presso ogni amministrazione al fine di assegnare ai dirigenti untrattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.

Al successivo comma 2, prevede: “Le amministrazioni determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001”.

3.2. La sentenza di appello, quindi, ha una duplice ratio decidendi: da un lato la mancanza delle condizioni per il riconoscimento della retribuzione di posizione parte variabile, dall’altro la mancanza dello svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Le doglianze del ricorrente si incentrano solo sulla configurazione dell’istituto retributivo in questione, come disciplinato dalla contrattazione collettiva, mentre non vi sono specifiche censure sullo svolgimento di funzioni dirigenziali nel periodo rispetto al quale veniva chiesta l’attribuzione della retribuzione di posizione.

3.3. Come questa Corte ha più volte affermato (si v., Cass., n. 13880 del 2020), quando la sentenza assoggettata ad impugnazione è fondata su diverse “rationesdecidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame, in ragione dell’esistenza del giudicato sulla “ratiodecidendi” non censurata.

4. Pertanto, non essendo state impugnate entrambe le rationes decidendi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12459/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) PEC: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 190/2017depositata il 18/10/2017 , R.G. 889/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 190 del 2017, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 434 del 2013 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], condannava il Ministero dello sviluppo economico al pagamento della somma di euro 38.311,92 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione sulle differenze retributive dalle singole mensilità fino al soddisfo. Il lavoratore aveva agito in giudizio esponendo diessere stato dipendete del MISE, già direttore amministrativo C3S - area terza fascia retributiva F5, in servizio presso l’Ispettorato territoriale Calabria di [OSCURATO:PERSONA]. Dall’8 settembre 2007 fino al 31 luglio 2009 aveva diretto l’Ispettorato, competente su tutta la Regione Calabria, sostituendo il dirigente destinato ad altro incarico. Dal 27 maggio 2008 al 13 luglio 2011 aveva svolto anche i compiti di funzionario delegato preposto, in particolare, al pagamento delle indennità accessorie al personale e delle spese di gestione di competenza dell’Ispettorato territoriale della Calabria, assumendo che anche tale incarico avrebbe avuto natura dirigenziale.Aveva, quindi, chiesto il pagamento delle differenze retributive per l’attività di dirigente (inquadrabile in seconda fascia) svolta nell’intero periodo. 2. La Corte d’Appello ha accolto in parte la domanda. Ha escluso il riconoscimento della retribuzione di posizione “parte variabile” in quanto mancava la graduazione delle funzioni (art. 54 CCNL 2002-2005) ed era stata richiesta per il periodo in cui non poteva essere riconosciuto lo svolgimento delle funzioni dirigenziali. Non ha riconosciuto differenze retributive per la retribuzione di risultato, in quanto mancava la previa fissazione degli obiettivi. Ha escluso il diritto a differenze retributive in relazione alle attività di funzionario delegato, attesa la mancata dimostrazione del carattere dirigenziale di tale figura, e riguardando comunque solo una porzione delle attribuzioni dirigenziali. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 4. Resiste il MISE con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 48 e 54 CCNL dirigenti Area I del 21 aprile 2006, degli artt. 20, 21 e 23 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] I del 12 febbraio 2010, biennio economico 2006-2007; artt. 5 e 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] I del 12 febbraio 2010 - bien nio economico 2008 - 2009, in relazione al mancato riconoscimento della retribuzione di posizione parte variabile (art. 360, n. 3, cpc). Nel ripercorrere la disciplina legale e contrattuale, il ricorrente assume che la stessa prevede, nella retribuzione dirigenziale, la retribuzione di posizione, che erroneamente non veniva riconosciuta.2.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione falsa applicazione degli art. 1362 e ssg., in particolare dell’art. 1363, cod. civ., per mancato coordinamento delle varie clausole contrattuali, nonché dei principi giurisprudenziali in tema di interpretazione dei contratti, in relazione agli artt. 48 e 54 CCNL [OSCURATO:PERSONA] I del 21 aprile 2006, degli artt. 20, 21 e 23 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] I del 12 febbraio 2010, biennio economico 2006-2007; degli artt. 5 e 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] I del 12 febbraio 2010, biennio economico 2008- 2009, in relazione al mancato riconoscimento della retribuzione di posizione parte variabile (art. 360, n. 3, cpc). 3. I motividevono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili. 3.1. Va premesso che la Corte d’Appello ha affermato che nella fattispecie in esame “va esclusa la voce retribuzione di posizione parte variabile perché in atti non si rinvengono gli elementi necessari per la sua quantificazione, poiché indubbio che spetti in linea di principio, ma sempre con rispetto delle risorse disponibili e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dall'Amministrazione nella graduazione delle funzioni e responsabilità d irigenziali e nell'attribuzione del valore economico a tali incarichi; tanto è previsto dall’art. 54 del CCNL -[OSCURATO:PERSONA] I quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 stipulato il 21 aprile 2006 (…); nello stesso conteggio inserito nel corpo del ricorso introduttivo la retribuzione di posizione è univocamente richiesta (unitamente a quella pretesa per l’attività di “funzionario delegato”) per il solo periodo agosto 2009 novembre 2011, per il quale come già detto, è escluso ogni diritto a differenze retributive”. La Corte d’Appello ha, infatti, escluso ogni diritto in relazione all’incarico di funzionario delegato conferito con determina del 27 maggio 2008 e fino al 13 luglio 2011, a prescindere dalla parziale sovrapposizione con il periodo di incarico dirigenziale in senso proprio (che l’appellante aveva indicato dal 8 settembre 2007 al 31 luglio 2009). L’art. 54 del CCNL richiamato dalla sentenza di appello, in particolare stabilisce, al comma 1, che “la retribuzione di posizione è definita presso ogni amministrazione al fine di assegnare ai dirigenti untrattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. Al successivo comma 2, prevede: “Le amministrazioni determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001”. 3.2. La sentenza di appello, quindi, ha una duplice ratio decidendi: da un lato la mancanza delle condizioni per il riconoscimento della retribuzione di posizione parte variabile, dall’altro la mancanza dello svolgimento delle funzioni dirigenziali. Le doglianze del ricorrente si incentrano solo sulla configurazione dell’istituto retributivo in questione, come disciplinato dalla contrattazione collettiva, mentre non vi sono specifiche censure sullo svolgimento di funzioni dirigenziali nel periodo rispetto al quale veniva chiesta l’attribuzione della retribuzione di posizione. 3.3. Come questa Corte ha più volte affermato (si v., Cass., n. 13880 del 2020), quando la sentenza assoggettata ad impugnazione è fondata su diverse “rationesdecidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame, in ragione dell’esistenza del giudicato sulla “ratiodecidendi” non censurata. 4. Pertanto, non essendo state impugnate entrambe le rationes decidendi, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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