CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 26969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26068/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliazione telematica , dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO SASSARI n. 229/2022 depositata il20/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo dichiararsi l’insussistenza di un obbligo di pagare somme a titolo di conguaglio partite pregresse 2005/2011, per consumi idrici, nei termini di cui alle fatture emesse dal preteso creditore, con diritto alla ripetizione di quelle corrisposte per evitare l’interruzione della fornitura; deduceva trattarsi di pretesa illegittima poiché diretta a sanare perdite di bilancio in modo del tutto svincolato dalla corrispettività e senza specifici accertamenti giustificativi, ed eccepivano comunque la prescrizione quinquennale dei crediti; [OSCURATO:SOCIETA] eccepiva il difetto di giurisdizione ordinaria, trattandosi della valutazione dei provvedimenti amministrativi, dell’AEGSI Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA], e dell’EGAS Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, che avevano stabilito il recupero dei costi di gestione in forza della normativa primaria di riferimento, mentre, nel merito, si trattava dell’addebito, ora per allora, dei riscontrati costi sostenuti dal gestore, non contemplati dalle precedenti determinazioni tariffarie e coerenti con l’integrazione del rapporto di somministrazione derivante dal regime prescrittivo in parola, mentre non poteva dirsi decorsa alcuna prescrizione atteso che prima della determinazione di tali costi, avvenuta nel 2014, non avrebbe potuto procedersi a fatturazione; il Tribunale accoglieva la domanda osservando pregiudizialmente che si trattava di controversia inerente a corrispettivi su base contrattuale, e nel merito che la pretesa era fondata su atti amministrativi illegittimamente volti a regolare retroattivamente il rapporto in modo, conclusivamente, e al contempo, lesivo dei principî di affidamento e buona fede negoziale; la Corte di appello confermava la decisione osservando, in particolare, che la descritta condotta contrattualmente illecita non poteva legittimare il credito a mezzo di atti amministrativi da disapplicare perché incidenti su diritti soggettivi in carenza di uno specifico potere impositivo abilitato a tanto rispetto a rapporti privatistici; avverso questa decisione ricorre, sulla base di un unico motivo, [OSCURATO:SOCIETA].; resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha formulato altresì ricorso incidentale condizionato, basato su due motivi, cui parte ricorrente principale ha resistito con distinto controricorso; Rilevato che con l’unico motivo di ricorso principale si prospetta la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154, d.lgs. n. 152/2006; art. 9 direttiva 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10, d.l. n. 70/2011 convertito con modificazione con la legge 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 DPCM 22 luglio 2012; art. 1339 cod. civ.; delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18, dell'Ente d'Ambito della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (Par. B.16), poiché, secondo la ricorrente: i) in applicazione del principio del c.d. “ full recovery cost ” , la tariffa applicata all'utenza deve necessariamente coprire i costi generati dalla prestazione del servizio; ii) non il singolo gestore ma AEEGSI, oggi ARERA — Ente d'ambito, valuta l'adeguatezza delle tariffe, al fine di garantire all'intera collettività un servizio improntato non solo ad elevati standard di qualità, ma anche a criteri di efficienza ed economicità; iii) il gestore si limita ad applicare una tariffa eterodeterminata, senza alcun margine di intervento per un eventuale aumento o diminuzione della tariffa ovvero per un'eventuale esclusione di determinate voci; iv) il contratto con gli utenti stabilisce che l'attività di erogazione dei servizi richiesti da parte di [OSCURATO:SOCIETA] è disciplinata dal Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (...) e detto Regolamento, al par. B.16 «Fatturazione» dispone che «alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall'Autorità d'Ambito»; v) il precedente sistema tariffario, basato sul c.d. “ price cap ” , di cui al D.M. 1° agosto 1996, limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all'utenza, ma non escludeva che l'Autorità di Ambito determinasse a posteriori, con incrementi tariffari successivi, la mancata integrale copertura dei costi efficienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al gestore; vi) in sede di revisione del piano d'ambito per la Regione Sardegna, di cui alla deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 223/2010, e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011, era stato provvisoriamente quantificato il conguaglio per un importo complessivo di 88,78 milioni di euro, con riserva di aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche; vii) il recupero di tali partite era stato posticipato in considerazione dei predetti limiti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap; viii) detto sistema, rivelatosi inadeguato per l'efficiente gestione del servizio idrico, era stato modificato, affidando all'Autorità per l'[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] AEEGSI, oggi ARERA, la definizione delle componenti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché delle regole e dei criteri per la determinazione delle tariffe, ex art. 3 DPCM 22 luglio 2012, ed al gestore il compito di applicare la tariffa determinata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette [OSCURATO:PERSONA], ex art. 154, comma 5, del Codice dell'Ambiente; ix) l'AEEGSI, con deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR, ha approvato il nuovo «[OSCURATO:PERSONA]», il quale, quanto alla «quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse», stabilisce che «gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità», ed ha affidato ai singoli Enti d'Ambito la complessiva quantificazione degli importi in argomento, tenuto conto che tali Enti detenevano i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti; x) con riferimento alla Regione Sardegna, il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ente d'Ambito della Sardegna ha emanato la Delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e sono stati riconosciuti i conguagli relativi alle «partite pregresse», autorizzando il gestore a effettuarne la riscossione, per l'importo complessivo di 106 milioni di euro, in ossequio ai criteri e alle modalità sancite dall'art. 31.2 della delibera AEEGSI n. 643/2013 e dalla delibera dell'Ente d'Ambito n. 18/2014; xi) sulla scorta di tali provvedimenti era stato tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, mediante l'invio di distinte fatture, in cui era stata specificata la natura dei maggiori costi richiesti nonché i riferimenti regolatori mediante i quali era stata determinata la componente tariffaria; ciò posto, [OSCURATO:SOCIETA] ne trae la conseguenza che le partite pregresse costituiscono un costo ammesso e da recuperare, ora per allora, secondo il nuovo metodo tariffario, con eterointegrazione del contratto regolatorio; con il primo motivo di ricorso incidentale, indicato come condizionato, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 2948, cod. civ., 115, 360, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla eccepita eccezione di prescrizione ritenuta dalla Corte territoriale assorbita; con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta l’illegittimità della delibera n. 18 del 2014 dell’Ente d’Ambito, sopra ricordata, dell’art. 31, allegato A, della deliberazione dell’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA], 643/2013/R/IDR, anch’essa menzionata, per violazione degli artt. 13, 14, legge n. 36 del 1994, poi trasfusi nell’art 154, d.lgs. n. 154 del 2006, e per eccesso di potere, poiché gli atti amministrativi in parola, si risolverebbero in una illegittima determinazione forfettaria e retroattiva della tariffa in assenza di accertamento concreto e verificabile da parte dell’utente, con conseguente necessità di disapplicazione; Considerato che il ricorso principale è improcedibile, con assorbimento di quello incidentale condizionato; da parte ricorrente non risulta prodotta agli atti, unicamente telematici, e infatti neppure risulta localizzata nel fascicolo, la relata di notifica della sentenza impugnata, necessaria alla c.d. prova di resistenza, non essendovi tempestività, nel termine c.d. breve, della notifica del ricorso, avvenuta il 24 ottobre 2022, rispetto alla pubblicazione dell’invece prodotta sentenza n. 229 del 20 luglio 2022; né tale documento risulta prodotto ai medesimi atti da parte controricorrente (cfr. Cass., 15/09/2017, n. 21386, e succ. conf.); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente e ricorrente incidentale, liquidate in 3.200,00 euro di cui 200,00 euro per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio