CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 37014/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anno uno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni interenti alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore. L'impugnazione dopo avere fatto riferimento all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen, rileva che gli episodi riguardano una pluralità di condotte distanti nel tempo e comunque inidonei a integrare la fattispecie delittuosa contestata. 3. Tali doglianze risultano con evidenza inammissibili, poiché contengono mere asserzioni che giungono a generiche e immotivate rivalutazioni dei fatti, in assenza di qualsiasi confronto con le motivazione della sentenza impugnata che ampiamente rappresenta le ragioni dell'integrazione del reato (pagg. 3- 6). 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, dell& somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente p Consigliere estensore oberto [OSCURATO:PERSONA] \