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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19555/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro Pietro CERVASIO, Carlo ROSANO, Andrea BALDI, Orazio FERRARI, rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ognuno come da delega in calce al rispettivo controricorso; - controricorrenti e ricorrenti in via incidentale – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 844/9/14, depositata il 22 aprile 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con requisitoria scritta del 28 novembre 2022 per il rigetto del ricorso principale, assorbiti quelli incidentali. [OSCURATO:PERSONA] Estinz.

L. 197

1. L’Agenzia notificava ai contribuenti otto avvisi di accertamento, inerenti agli anni d’imposta 2004 e 2005, recuperando a tassazione componenti positivi del reddito riconducibili all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, costituiti da redditi diversi, che sarebbero derivati da lavoro autonomo non esercitato abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare o non fare, avendo asseritamente assunto gli stessi un ruolo chiave in una complessa operazione fraudolenta relativa ad un terreno in [OSCURATO:PERSONA].

I contribuenti proponevano ricorso e le due adìte CTP, previa riunione dei ricorsi davanti a ciascuna pendenti, accoglievano l’impugnativa avverso i suddetti atti.

L’Agenzia promuoveva gravame, e la CTR, riuniti tutti gli appelli, li rigettava.

2. Ricorre in cassazione l’Agenzia, affidandosi a due motivi.

I contribuenti si sono difesi con autonomi controricorsi, spiegando peraltro tutti ricorso incidentale condizionato di analogo tenore, fondato su tre motivi.

Gli stessi hanno successivamente depositato memorie illustrative.

Da ultimo hanno depositato istanza di estinzione ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, allegando sia l’istanza di definizione agevolata, sia la quietanza della prima rata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Pregiudizialmente occorre esaminare l’istanza di estinzione formulata dai controricorrenti.

In proposito va ricordato che l’art. 1, comma 186, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, e s.m.i., stabilisce che “186.

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

Dispone poi il comma 194 “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191”.

Il comma 198 prevede a sua volta che “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidentedella sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Ancora, il secondo periodo del comma 197 stabilisce che “(…) In tal caso il processo è sospeso (…) ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

In disparte i termini, come noto ampliati dalla successiva l. 30 marzo 2023, n. 34, è evidente che la prova del deposito della domanda di definizione agevolata unitamente a quella del versamento della prima rata nei termini ed alle condizioni previste, non soggetta a notifica alla controparte ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alla fattispecie in base al principio tempus regit actum, determina l’estinzionedel giudizio.

2. Nella specie i controricorrenti hanno effettivamente depositato tanto la tempestiva domanda di definizione agevolata, quanto la quietanza di pagamento della prima rata, calcolata sul 5 % del valore delle controversie (a fronte dell’esito per loro vittorioso dei due precedenti gradi di giudizio), nei termini stabiliti e in presenza di importi tutti superiori ad euro mille.

3. Ne consegue la pronuncia di estinzione del processo, ferma restando la facoltà da parte dell’Agenzia di opporre il diniego, con le conseguenze di legge.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Le spese restano a carico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro Pietro CERVASIO, Carlo ROSANO, Andrea BALDI, Orazio FERRARI, rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ognuno come da delega in calce al rispettivo controricorso; - controricorrenti e ricorrenti in via incidentale – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 844/9/14, depositata il 22 aprile 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con requisitoria scritta del 28 novembre 2022 per il rigetto del ricorso principale, assorbiti quelli incidentali. [OSCURATO:PERSONA] Estinz. L. 197 1. L’Agenzia notificava ai contribuenti otto avvisi di accertamento, inerenti agli anni d’imposta 2004 e 2005, recuperando a tassazione componenti positivi del reddito riconducibili all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, costituiti da redditi diversi, che sarebbero derivati da lavoro autonomo non esercitato abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare o non fare, avendo asseritamente assunto gli stessi un ruolo chiave in una complessa operazione fraudolenta relativa ad un terreno in [OSCURATO:PERSONA]. I contribuenti proponevano ricorso e le due adìte CTP, previa riunione dei ricorsi davanti a ciascuna pendenti, accoglievano l’impugnativa avverso i suddetti atti. L’Agenzia promuoveva gravame, e la CTR, riuniti tutti gli appelli, li rigettava. 2. Ricorre in cassazione l’Agenzia, affidandosi a due motivi. I contribuenti si sono difesi con autonomi controricorsi, spiegando peraltro tutti ricorso incidentale condizionato di analogo tenore, fondato su tre motivi. Gli stessi hanno successivamente depositato memorie illustrative. Da ultimo hanno depositato istanza di estinzione ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, allegando sia l’istanza di definizione agevolata, sia la quietanza della prima rata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pregiudizialmente occorre esaminare l’istanza di estinzione formulata dai controricorrenti. In proposito va ricordato che l’art. 1, comma 186, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, e s.m.i., stabilisce che “186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. Dispone poi il comma 194 “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191”. Il comma 198 prevede a sua volta che “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidentedella sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Ancora, il secondo periodo del comma 197 stabilisce che “(…) In tal caso il processo è sospeso (…) ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. In disparte i termini, come noto ampliati dalla successiva l. 30 marzo 2023, n. 34, è evidente che la prova del deposito della domanda di definizione agevolata unitamente a quella del versamento della prima rata nei termini ed alle condizioni previste, non soggetta a notifica alla controparte ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alla fattispecie in base al principio tempus regit actum, determina l’estinzionedel giudizio. 2. Nella specie i controricorrenti hanno effettivamente depositato tanto la tempestiva domanda di definizione agevolata, quanto la quietanza di pagamento della prima rata, calcolata sul 5 % del valore delle controversie (a fronte dell’esito per loro vittorioso dei due precedenti gradi di giudizio), nei termini stabiliti e in presenza di importi tutti superiori ad euro mille. 3. Ne consegue la pronuncia di estinzione del processo, ferma restando la facoltà da parte dell’Agenzia di opporre il diniego, con le conseguenze di legge. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico
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