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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27551/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 luglio 2022, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma che l'aveva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, consumata quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita 17 dicembre 2009.

1. La Corte d'appello osservava come l'impugnazione del Cattaneo difettasse di specificità, posto che, in essa, l'imputato si era solo genericamente lamentato dell'assenza di una motivazione che ne giustificasse la condanna e dell'applicazione di una pena superiore al minimo edittale.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alle censure articolate dal prevenuto nell'atto di appello.

Nel primo motivo ci si era doluti della condanna nonostante si fosse affermato, nell'atto di gravame, come non vi fosse prova della consegna della contabilità da parte del precedente amministratore.

Il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità del prevenuto nonostante l'assenza di prove della stessa e nonostante il medesimo fosse solo un prestanome.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], conclude, con nota scritta, per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente inviava una nota scritta di conclusioni chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

1. Dalla diretta lettura dell'atto di appello si evince che, come aveva osservato la Corte territoriale, ci si era limitati a lamentare il vizio di motivazione senza però citare alcun argomento concreto che confutasse il percorso argomentativo seguito dal Tribunale (non vi era traccia alcuna delle osservazioni, spese soltanto con l'odierno ricorso, circa la carenza della prova della consegna all'imputato delle scritture contabili ed il suo ruolo di prestanome).

Altrettanto generiche erano state le doglianze sulla misura della pena, di cui si lamentava toltanto la "eccessiva onerosità" (la pena, peraltro, era stata fissata ai minimi edittali).

2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000, versando il medesimo in colpa, alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 luglio 2022, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma che l'aveva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, consumata quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita 17 dicembre 2009. 1. La Corte d'appello osservava come l'impugnazione del Cattaneo difettasse di specificità, posto che, in essa, l'imputato si era solo genericamente lamentato dell'assenza di una motivazione che ne giustificasse la condanna e dell'applicazione di una pena superiore al minimo edittale. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alle censure articolate dal prevenuto nell'atto di appello. Nel primo motivo ci si era doluti della condanna nonostante si fosse affermato, nell'atto di gravame, come non vi fosse prova della consegna della contabilità da parte del precedente amministratore. Il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità del prevenuto nonostante l'assenza di prove della stessa e nonostante il medesimo fosse solo un prestanome. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], conclude, con nota scritta, per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente inviava una nota scritta di conclusioni chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1. Dalla diretta lettura dell'atto di appello si evince che, come aveva osservato la Corte territoriale, ci si era limitati a lamentare il vizio di motivazione senza però citare alcun argomento concreto che confutasse il percorso argomentativo seguito dal Tribunale (non vi era traccia alcuna delle osservazioni, spese soltanto con l'odierno ricorso, circa la carenza della prova della consegna all'imputato delle scritture contabili ed il suo ruolo di prestanome). Altrettanto generiche erano state le doglianze sulla misura della pena, di cui si lamentava toltanto la "eccessiva onerosità" (la pena, peraltro, era stata fissata ai minimi edittali). 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000, versando il medesimo in colpa, alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro
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