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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01642/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9421/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende per procure speciali estese in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, quale mandataria speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché [OSCURATO:SOCIETA]. intimata avverso la sentenza n. 6807/2015 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 9 dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.1918/2009 pubblicata il 7 maggio 2009, la Corte di appello di Roma, definendo i giudizi, riuniti, sugli appelli rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] (debitore principale) e da [OSCURATO:PERSONA] (fideiussore) per la riforma di due sentenze emesse dal Tribunale di Roma nei giudizi di opposizione da tali persone rispettivamente promossi in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso il 5 agosto 1984, per il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come "[OSCURATO:PERSONA]") del saldo debitore di un conto corrente bancario, revocò il decreto opposto e condannò gli appellanti al pagamento in favore della banca di €. 65.098, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 1 marzo 1994.

2. Con sentenza n. 18699 del 2015 venne rigettato il ricorso delle parti soccombenti per la cassazione di detta sentenza.

3. Nel frattempo, con citazione notificata il 8 giugno 2010 a [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e Morelli chiesero alla Corte di appello di Roma la revocazione della sopra citata sentenza di appello deducendo che questa era caratterizzata da errore di fatto avendo accertato un credito della banca nei loro confronti mentre l'esito della relazione di consulenza tecnica acquisita al processo definito con la stessa sentenza evidenziava l'esistenza di un loro credito verso la banca.

La banca contestò la sussistenza del dedotto errore revocatorio.

In tale processo intervenne la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cessionaria del credito litigioso.

4. Con sentenza pubblicata il 9 dicembre 2015 la Corte di appello di Roma rigettò la domanda di revocazione affermando, in sintesi che: nell'atto introduttivo del giudizio di revocazione gli attori affermano che erroneamente la sentenza di appello del 7 maggio 2009 rilevò "errore della consulenza d'ufficio della rag.

Tomassini nell'affermazione di un debito della banca"; nella sentenza di appello è affermato che il consulente d'ufficio, nelle schede allegate alla relazione ebbe ad evidenziare che "al momento del recesso cioè al 31/2/1994, considerando solo i versamenti e prelievi, il dovuto era di L. 120.598.000,94; somma indicata nella risposta al quesito due in cui per mero errore era indicata come credito del correntista, e applicando a tali movimenti contabili la capitalizzazione annuale ed interessi legali il dovuto dell'Igliozzi ammontava a £ 136.089.340 (vedi rielaborazione in allegato alla ctu)"; gli attori in revocazione sostengono invece che (per le ragioni nella sentenza illustrate) non vi fu alcun errore del consulente d'ufficio "nel riconoscere una posizione di credito del correntista verso la banca"; l'errore di fatto rilevabile in revocazione è predicabile quando la decisone giudiziale è fondata su fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure quando è affermata l'inesistenza di un fatto la cui verità è invece positivamente stabilita; in ciascuno di tali casi è però necessario che "il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata";nel caso di specie, invece, "tale situazione era già rappresentata dagli appellanti nell'atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, notificato il 19/3/2004"; tale "motivo ha già costituto un punto controverso su cui la sentenza impugnata ebbe a pronunciare".

5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi di impugnazione.

6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., resiste con controricorso.

7. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.

8. I ricorrenti hanno depositato memoria in replica all'eccezione preliminare di rito proposta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA] eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in ragione della inesistenza della sua notificazione a [OSCURATO:PERSONA] "e non alla costituita in sua sostituzione [OSCURATO:SOCIETA]" (quale mandataria della società [OSCURATO:PERSONA]) in quanto: l'atto venne a tale banca notificato, a mezzo posta elettronica certificata, mediante sua consegna all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non fu difensore con procura della banca nel giudizio definito con la sentenza impugnata; tale difensore si identifica nell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Meo.

2. L'eccezione, per come dedotta è inammissibile, in quanto: nell'intestazione della sentenza impugnata l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è indicato come difensore con procura sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:SOCIETA]; la notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] venne eseguita mediante consegna dell'atto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al suo indirizzo di posta elettronica certificata; è dunque irrilevante sapere dove si trovasse lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], attesa l'equipollenza della forma di notificazione scelta dai ricorrenti a quella della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario di atto in forma cartacea presso lo studio del difensore; [OSCURATO:SOCIETA] non descrive nel ricorso il contenuto degli atti processuali da cui desumere che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Meo fosse il difensore con procura di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio definito con la sentenza impugnata e non risulta avere specificamente indicato tali atti fra quelli allegati al controricorso, in violazione del precetto di cui all'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., applicabile al controricorso secondo il precetto recato dal successivo art. 370, secondo comma.

In realtà il ricorso non risulta mai essere stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]: ciò è però irrilevante, avendo tale parte - il cui difensore (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) fu destinatario della notificazione a [OSCURATO:PERSONA] - notificato controricorso contenente contrasto specifico ai due motivi di impugnazione dai ricorrenti dedotti per la cassazione della sentenza impugnata.

3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è nulla per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., essendo meramente apparente la motivazione fondante la decisione di rigetto della domanda di revocazione, in quanto: questa non specifica "quale situazione era stata dedotta dagli appellanti e fa rifermento ad un atto di impugnazione senza minimamente indicare in quale punto del medesimo sarebbe stata sollevata la questione del presunto errore sulla locuzione "a credito del correntista" "; gli atti di appello notificati il 19 marzo 2004 furono due "ed in nessuno di tali atti era sollevata la questione, e questo perché il Tribunale, nell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza, mentre in quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] non aveva disposto alcuna consulenza"; la motivazione sul punto caratterizzante la sentenza impugnata è meramente apparente perché non riporta, neppure in sintesi, il contenuto dell'atto di appello, "laddove in questo non si faccia alcun riferimento alla questione oggetto di errore revocatorio (presunto errore del C.t.u. nell'uso della locuzione "à credito del correntista")".

4. Con il secondo motivò i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è caratterizzata da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla "mancata deduzione da parte degli appellanti della questione relativa al presunto errore nella locuzione "a credito del correntista" utilizzata dal C.t.u. nella propria relazione".

In sostanza, il giudice della revocazione ha omesso di esaminare il contenuto degli atti di appello, con la conseguenza che ove ciò avesse fatto si sarebbe reso conto che in essi mancava "qualsiasi riferimento alla questione relativa al presunto errore materiale del C.t.u."

5. I due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono, per come dedotti, inammissibili perché non colgono l'effettiva ragione della decisione caratterizzante la sentenza impugnata.

Tale sentenza infatti, caratterizzata da sintetica, ma comunque intelligibile motivazione, non afferma punto (come sostengono i ricorrenti) che il contenuto di uno dei due atti di appello, da essa esaminato, recava l'affermazione relativa all'errore del consulente tecnico d'ufficio (risulta con chiarezza, dal testo della sentenza impugnata, che tale affermazione è propria solo della sentenza di appello del 7 maggio 2009; tanto che - come risulta dal contenuto di Cass. n. 18699 del 2015, dispositiva del rigetto del ricorso dai [OSCURATO:PERSONA] e Morelli proposto per la cassazione della sentenza resa dalla Corte di appello di Roma il 7 maggio 2009 -la stessa venne posta a base della critica mossa a tale sentenza di appello nei tre motivi di ricorso contro di essa dedotti), ma solo che la questione fra le parti controversa nel giudizio di impugnazione delle due sentenze emesse dal Tribunale di Roma, era quella della esistenza e consistenza del saldo, di segno negativo per il correntista, del rapporto di conto corrente bancario intercorso fra [OSCURATO:PERSONA] e Igliozzi.

6. In applicazione del principio di soccombenza i ricorrenti sono condannati a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, a [OSCURATO:SOCIETA] le spese da questa anticipate nel presente giudizio nella misura in dispositivo liquidata.

Nessuna decisione sulle spese è da assumere quanto a [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale, vittoriosa, società intimata non ha svolto difese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, alla società controricorrente le spese processuali da questa anticipate nel presente giudizio, liquidate in €. 200 per esborsi e in €. 6.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9421/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende per procure speciali estese in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, quale mandataria speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché [OSCURATO:SOCIETA]. intimata avverso la sentenza n. 6807/2015 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 9 dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.1918/2009 pubblicata il 7 maggio 2009, la Corte di appello di Roma, definendo i giudizi, riuniti, sugli appelli rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] (debitore principale) e da [OSCURATO:PERSONA] (fideiussore) per la riforma di due sentenze emesse dal Tribunale di Roma nei giudizi di opposizione da tali persone rispettivamente promossi in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso il 5 agosto 1984, per il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come "[OSCURATO:PERSONA]") del saldo debitore di un conto corrente bancario, revocò il decreto opposto e condannò gli appellanti al pagamento in favore della banca di €. 65.098, aumentati di interessi in misura legale decorrenti dal 1 marzo 1994. 2. Con sentenza n. 18699 del 2015 venne rigettato il ricorso delle parti soccombenti per la cassazione di detta sentenza. 3. Nel frattempo, con citazione notificata il 8 giugno 2010 a [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e Morelli chiesero alla Corte di appello di Roma la revocazione della sopra citata sentenza di appello deducendo che questa era caratterizzata da errore di fatto avendo accertato un credito della banca nei loro confronti mentre l'esito della relazione di consulenza tecnica acquisita al processo definito con la stessa sentenza evidenziava l'esistenza di un loro credito verso la banca. La banca contestò la sussistenza del dedotto errore revocatorio. In tale processo intervenne la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cessionaria del credito litigioso. 4. Con sentenza pubblicata il 9 dicembre 2015 la Corte di appello di Roma rigettò la domanda di revocazione affermando, in sintesi che: nell'atto introduttivo del giudizio di revocazione gli attori affermano che erroneamente la sentenza di appello del 7 maggio 2009 rilevò "errore della consulenza d'ufficio della rag. Tomassini nell'affermazione di un debito della banca"; nella sentenza di appello è affermato che il consulente d'ufficio, nelle schede allegate alla relazione ebbe ad evidenziare che "al momento del recesso cioè al 31/2/1994, considerando solo i versamenti e prelievi, il dovuto era di L. 120.598.000,94; somma indicata nella risposta al quesito due in cui per mero errore era indicata come credito del correntista, e applicando a tali movimenti contabili la capitalizzazione annuale ed interessi legali il dovuto dell'Igliozzi ammontava a £ 136.089.340 (vedi rielaborazione in allegato alla ctu)"; gli attori in revocazione sostengono invece che (per le ragioni nella sentenza illustrate) non vi fu alcun errore del consulente d'ufficio "nel riconoscere una posizione di credito del correntista verso la banca"; l'errore di fatto rilevabile in revocazione è predicabile quando la decisone giudiziale è fondata su fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure quando è affermata l'inesistenza di un fatto la cui verità è invece positivamente stabilita; in ciascuno di tali casi è però necessario che "il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata";nel caso di specie, invece, "tale situazione era già rappresentata dagli appellanti nell'atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, notificato il 19/3/2004"; tale "motivo ha già costituto un punto controverso su cui la sentenza impugnata ebbe a pronunciare". 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi di impugnazione. 6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., resiste con controricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. 8. I ricorrenti hanno depositato memoria in replica all'eccezione preliminare di rito proposta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in ragione della inesistenza della sua notificazione a [OSCURATO:PERSONA] "e non alla costituita in sua sostituzione [OSCURATO:SOCIETA]" (quale mandataria della società [OSCURATO:PERSONA]) in quanto: l'atto venne a tale banca notificato, a mezzo posta elettronica certificata, mediante sua consegna all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non fu difensore con procura della banca nel giudizio definito con la sentenza impugnata; tale difensore si identifica nell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Meo. 2. L'eccezione, per come dedotta è inammissibile, in quanto: nell'intestazione della sentenza impugnata l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è indicato come difensore con procura sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:SOCIETA]; la notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] venne eseguita mediante consegna dell'atto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al suo indirizzo di posta elettronica certificata; è dunque irrilevante sapere dove si trovasse lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], attesa l'equipollenza della forma di notificazione scelta dai ricorrenti a quella della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario di atto in forma cartacea presso lo studio del difensore; [OSCURATO:SOCIETA] non descrive nel ricorso il contenuto degli atti processuali da cui desumere che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Meo fosse il difensore con procura di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio definito con la sentenza impugnata e non risulta avere specificamente indicato tali atti fra quelli allegati al controricorso, in violazione del precetto di cui all'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., applicabile al controricorso secondo il precetto recato dal successivo art. 370, secondo comma. In realtà il ricorso non risulta mai essere stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]: ciò è però irrilevante, avendo tale parte - il cui difensore (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) fu destinatario della notificazione a [OSCURATO:PERSONA] - notificato controricorso contenente contrasto specifico ai due motivi di impugnazione dai ricorrenti dedotti per la cassazione della sentenza impugnata. 3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è nulla per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., essendo meramente apparente la motivazione fondante la decisione di rigetto della domanda di revocazione, in quanto: questa non specifica "quale situazione era stata dedotta dagli appellanti e fa rifermento ad un atto di impugnazione senza minimamente indicare in quale punto del medesimo sarebbe stata sollevata la questione del presunto errore sulla locuzione "a credito del correntista" "; gli atti di appello notificati il 19 marzo 2004 furono due "ed in nessuno di tali atti era sollevata la questione, e questo perché il Tribunale, nell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza, mentre in quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] non aveva disposto alcuna consulenza"; la motivazione sul punto caratterizzante la sentenza impugnata è meramente apparente perché non riporta, neppure in sintesi, il contenuto dell'atto di appello, "laddove in questo non si faccia alcun riferimento alla questione oggetto di errore revocatorio (presunto errore del C.t.u. nell'uso della locuzione "à credito del correntista")". 4. Con il secondo motivò i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è caratterizzata da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla "mancata deduzione da parte degli appellanti della questione relativa al presunto errore nella locuzione "a credito del correntista" utilizzata dal C.t.u. nella propria relazione". In sostanza, il giudice della revocazione ha omesso di esaminare il contenuto degli atti di appello, con la conseguenza che ove ciò avesse fatto si sarebbe reso conto che in essi mancava "qualsiasi riferimento alla questione relativa al presunto errore materiale del C.t.u." 5. I due motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono, per come dedotti, inammissibili perché non colgono l'effettiva ragione della decisione caratterizzante la sentenza impugnata. Tale sentenza infatti, caratterizzata da sintetica, ma comunque intelligibile motivazione, non afferma punto (come sostengono i ricorrenti) che il contenuto di uno dei due atti di appello, da essa esaminato, recava l'affermazione relativa all'errore del consulente tecnico d'ufficio (risulta con chiarezza, dal testo della sentenza impugnata, che tale affermazione è propria solo della sentenza di appello del 7 maggio 2009; tanto che - come risulta dal contenuto di Cass. n. 18699 del 2015, dispositiva del rigetto del ricorso dai [OSCURATO:PERSONA] e Morelli proposto per la cassazione della sentenza resa dalla Corte di appello di Roma il 7 maggio 2009 -la stessa venne posta a base della critica mossa a tale sentenza di appello nei tre motivi di ricorso contro di essa dedotti), ma solo che la questione fra le parti controversa nel giudizio di impugnazione delle due sentenze emesse dal Tribunale di Roma, era quella della esistenza e consistenza del saldo, di segno negativo per il correntista, del rapporto di conto corrente bancario intercorso fra [OSCURATO:PERSONA] e Igliozzi. 6. In applicazione del principio di soccombenza i ricorrenti sono condannati a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, a [OSCURATO:SOCIETA] le spese da questa anticipate nel presente giudizio nella misura in dispositivo liquidata. Nessuna decisione sulle spese è da assumere quanto a [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale, vittoriosa, società intimata non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, alla società controricorrente le spese processuali da questa anticipate nel presente giudizio, liquidate in €. 200 per esborsi e in €. 6.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di
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