CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 39291/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 27/11/2020 dal TRIBUNALE di TARANTO - sez. G.I.P. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere senza formalità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di tentata estorsione aggravata, rapina aggravata ed altro ascrittigli, la pena concordata, deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore si dente Sergio ltrani irell C vad ro DEPOEITATfD IN