CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 32454/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 593/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, e quindi domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione in [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] BASILICATA n. 187/2024 depositata il 21/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 593/2025 Numero sezionale 4228/2025 Numero di raccolta generale 32454/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 593/2025 Numero sezionale 4228/2025 Numero di raccolta generale 32454/2025 Data pubblicazione 12/12/2025