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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 44097/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è generica riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti con riferimento alla irrilevanza degli indici fattuali per distinguere i reperti 3 e 4 rispetto alla destinazione allo spaccio dei correlati t011,‘,Z quantitativi di stupefacente sia in relazione alla indimostrata dipendenza che alle i~la del „ed trasporto dello stupefacente; del pari incensurabile, essendo conforme al consolidato orientamento di legittimità, è l'esclusione della ipotesi lieve in relazione al reato di cui al capo B in considerazione della complessiva valutazione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è generica riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti con riferimento alla irrilevanza degli indici fattuali per distinguere i reperti 3 e 4 rispetto alla destinazione allo spaccio dei correlati t011,‘,Z quantitativi di stupefacente sia in relazione alla indimostrata dipendenza che alle i~la del „ed trasporto dello stupefacente; del pari incensurabile, essendo conforme al consolidato orientamento di legittimità, è l'esclusione della ipotesi lieve in relazione al reato di cui al capo B in considerazione della complessiva valutazione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
Sentenza Cassazione n. 44097/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris