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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 45271/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 12 dicembre 2020 di conferma della condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma 1'11 giugno 2020.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile in quanto reiterativo di censura già formulata, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza in impugnata e, comunque, manifestamente infondato.

La Corte di Appello ha rimarcato il dato ponderale della sostanza detenuta ( kg. 2,250 di sostanza stupefacente del tipo anfetamina pari a 2430 singole dosi medie) e il grado di purezza e ha ritenuto, in maniera non illogica, che tali circostanze fossero incompatibili con la nozione del fatto di lieve entità tipica del piccolo spaccio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese Processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e e tensore [OSCURATO:PERSONA] side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 12 dicembre 2020 di conferma della condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma 1'11 giugno 2020. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile in quanto reiterativo di censura già formulata, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza in impugnata e, comunque, manifestamente infondato. La Corte di Appello ha rimarcato il dato ponderale della sostanza detenuta ( kg. 2,250 di sostanza stupefacente del tipo anfetamina pari a 2430 singole dosi medie) e il grado di purezza e ha ritenuto, in maniera non illogica, che tali circostanze fossero incompatibili con la nozione del fatto di lieve entità tipica del piccolo spaccio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese Processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e e tensore [OSCURATO:PERSONA] side
Sentenza Cassazione n. 45271/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris