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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 37385/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con restituzione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento impugna l'ordinanza di quel Tribunale in epigrafe indicata, che, in sede di udienza predibattimentale, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale ed ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero, ritenendo che l'imputazione, nel suo complesso, peccasse d'indeterminatezza.

Il ricorso lamenta l'abnormità di tale provvedimento, in quanto adottato senza la preventiva sollecitazione del Pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche del capo d'imputazione, secondo il meccanismo tipizzato dall'art. 554- bis, commi 5 e 6, cod. proc. pen.: con l'effetto di aver adottato un provvedimento non rientrante nei poteri del giudice (abnormità cd.

"strutturale") e di aver determinato un'indebita regressione del processo (abnormità "funzionale": si citano, a conforto, precedenti di questa Corte).

2. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.

3. Il ricorso è fondato.

È abnorme l'ordinanza del giudice dell'udienza predibattimentale che, ritenendo l'imputazione affetta da indeterminatezza, restituisce gli atti al pubblico ministero senza averlo previamente sollecitato, nel contraddittorio delle parti, ad integrare o a precisare la contestazione, determinandosi in tal modo, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, un'indebita regressione del procedimento idonea ad alterarne l'ordinata sequenza logico- cronologica (Sez. 2, n. 12733 del 20/02/2025, Poliafico, Rv. 287825; Sez. 2, n. 6800 del 13/02/2025, Mazzocchi, Rv. 287576; Sez. 5, n. 36056 del 09/07/2024, Sannb, Rv. 286933).

4. L'ordinanza impugnata dev'essere, perciò, annullata senza rinvio ed il processo essere rimesso al Tribunale di provenienza, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e disp1pne trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con restituzione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento impugna l'ordinanza di quel Tribunale in epigrafe indicata, che, in sede di udienza predibattimentale, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale ed ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero, ritenendo che l'imputazione, nel suo complesso, peccasse d'indeterminatezza. Il ricorso lamenta l'abnormità di tale provvedimento, in quanto adottato senza la preventiva sollecitazione del Pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche del capo d'imputazione, secondo il meccanismo tipizzato dall'art. 554- bis, commi 5 e 6, cod. proc. pen.: con l'effetto di aver adottato un provvedimento non rientrante nei poteri del giudice (abnormità cd. "strutturale") e di aver determinato un'indebita regressione del processo (abnormità "funzionale": si citano, a conforto, precedenti di questa Corte). 2. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. 3. Il ricorso è fondato. È abnorme l'ordinanza del giudice dell'udienza predibattimentale che, ritenendo l'imputazione affetta da indeterminatezza, restituisce gli atti al pubblico ministero senza averlo previamente sollecitato, nel contraddittorio delle parti, ad integrare o a precisare la contestazione, determinandosi in tal modo, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, un'indebita regressione del procedimento idonea ad alterarne l'ordinata sequenza logico- cronologica (Sez. 2, n. 12733 del 20/02/2025, Poliafico, Rv. 287825; Sez. 2, n. 6800 del 13/02/2025, Mazzocchi, Rv. 287576; Sez. 5, n. 36056 del 09/07/2024, Sannb, Rv. 286933). 4. L'ordinanza impugnata dev'essere, perciò, annullata senza rinvio ed il processo essere rimesso al Tribunale di provenienza, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e disp1pne trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il
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