CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di FriuliVenezia Giulia n. 263/2024 depositata il 02/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso notificato in data 30.05.2018 [OSCURATO:PERSONA] impugnavainnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Trieste due avvisi diNumero registro generale 1222/2025Numero sezionale 3586/2026Numero di raccolta generale 14040/2026Data pubblicazione 13/05/2026liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni (n.20121T004951000 del 21.3.2018 prot. 13235/2018 e n.20151T002235000 del 21.3.2018 prot. 13257/1T) con cui veniva dispostala decadenza delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza della CTP di Triesten. 24/2020 depositata il 28.01.2020 di rigetto del ricorso.2. L’appello proposto dal contribuente veniva definito con una sentenzadella Corte di Giustizia Tributaria di II grado del [OSCURATO:PERSONA] con laquale nel confermare la pronuncia impugnata veniva rigettatal’impugnazione con condanna alle spese.3. Avverso la pronuncia n. 263/2024 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado del [OSCURATO:PERSONA] depositata il giorno 02agosto 2024, comunicata il 31.10.2024, la società ricorrente proponevaricorso per cassazione, affidato a due motivi di ricorso.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositandocontroricorso.5. È stata proposta la definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art.380-bis c.p.c.6. Parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso e successivamenteha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione o falsaapplicazione di norma di legge ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. inrelazione al co. 4 della nota II bis all’art. 1 delle Tariffa parte I di cui alD.P.R. 131/1986, per aver la Corte di secondo grado ritenuto che lamancata decadenza dal beneficio fiscale era subordinata alla condizioneche l’acquisto del nuovo immobile fosse intervenuto entro un annodall’alienazione dell’immobile per il quale spettava siffatto beneficio e nelNumero registro generale 1222/2025Numero sezionale 3586/2026Numero di raccolta generale 14040/2026Data pubblicazione 13/05/2026medesimo termine il nuovo immobile fosse destinato concretamente apropria abitazione principale.1.1 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta nullità processuale dellasentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’articolo360, primo comma, n. 4, c.p.c. per apparente motivazione, non avendo igiudici regionali esplicitato le ragioni idonee ad escludere la sussistenza ela persistenza del progetto abitativo del contribuente.2. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente stigmatizzal’interpretazione che della norma citata avrebbero fornito i giudici disecondo grado, senza rilevare che la disposizione normativa non prevedeun termine entro il quale deve essere realizzato il progetto abitativonell’immobile ove si vuole godere del beneficio fiscale concesso perl’acquisto della prima casa.Invero, il Collegio condivide quanto già osservato nella proposta didefinizione anticipata del 21.07.2025 nel solco della giurisprudenza piùrecente che si è espressa in questi termini: «In tema di agevolazioni perl’acquisto della “prima casa”, la previsione contenuta nell’art. 1, nota IIbis, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986,nella parte in cui dispone che, in caso “di trasferimento per atto a titolooneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presentearticolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loroacquisto”, il contribuente conserva detti benefici se (e solo se) “entro unanno dall’alienazione dell’immobile …. proceda all’acquisto di altroimmobile da adibire a propria abitazione principale”, deve essere intesonel senso che entro l’anno deve intervenire non solo il nuovo acquisto, maanche la destinazione effettiva del cespite ad abitazione principale ed iltrasferimento della residenza in quell’immobile».E tale approdo ermeneutico del dato normativo risponde all’esigenza dicircoscrivere in un ambito cronologico preciso, quello che altrimenti con laNumero registro generale 1222/2025Numero sezionale 3586/2026Numero di raccolta generale 14040/2026Data pubblicazione 13/05/2026mera dichiarazione al momento dell’acquisto rischia di diventare unprogetto abitativo da realizzare ad libitum.2.1 Se non vi è dubbio - come già ricordato anche nella sentenza gravata- che in caso di mendacio sul progetto abitativo, la revoca del beneficiofiscale è doverosa, non potendo conservarsi un'agevolazione concessa invista dell'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione dell'acquirente,deve essere condiviso anche altro orientamento di questa Corte, che nellafattispecie ha ravvisato «non una reiterazione delle agevolazionimedesime, ma un'eccezione alla regola della decadenza da tali beneficiprevista dal primo periodo dello stesso comma; eccezione che operaesclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un annodall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire apropria abitazione principale» (Cass., 28 giugno 2018, n. 17148 cui addeCass., 16 ottobre 2020, n. 22488; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353; v.,altresì, Corte Cost., 13 febbraio 2009, n. 46); ed ha rimarcato, altresì,che, ai fini della rilevanza del nuovo acquisto infrannuale (sul piano dellaconservazione delle agevolazioni già godute per il precedente acquisto),deve sussistere il requisito della destinazione del nuovo immobile adabitazione principale [insufficiente la mera intenzione di dettadestinazione, qual prevista dalla stessa nota II bis, c. 1, lett a); cfr. Cass.,27 febbraio 2020, n. 5353, cit.; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34572;Cass., 13 febbraio 2017, n. 3713; Cass., 8 luglio 2016, n. 13958; Cass.,28 giugno 2016, n. 13343; Cass., 30 aprile 2015, n. 8847].Ed invero la ratio della disposizione va apprezzata tenendo conto chetrattasi della conservazione di un beneficio fiscale che non può esserecorrelato alla mera dichiarazione inserita nell’atto di acquisto dell’intentodi destinare l’immobile a propria abitazione principale e pertanto ladecadenza dal beneficio si atteggia a conseguenza inevitabile del decorsodi un termine tassativo.Numero registro generale 1222/2025Numero sezionale 3586/2026Numero di raccolta generale 14040/2026Data pubblicazione 13/05/2026Non va ignorato che con orientamento consolidato la giurisprudenza diquesta Corte ha statuito che: “in tema di agevolazioni tributarie, i beneficifiscali previsti, per l'acquisto della prima casa, dall'art. 1, comma 6, dellalegge 1982/168 e dall'art. 2, comma 1, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12,convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118, spettano epossono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettivarealizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazionepropria (Cass. 21 dicembre 1998, n. 12737), quantomeno entro il terminedi decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine allasussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici (Cass. 7 luglio 2000, n.9149; 12 marzo 2003, n. 3604; 10 settembre 2004, n. 18300). Ciò inquanto i benefici fiscali sono, per loro natura, subordinati al serioperseguimento - e quindi al raggiungimento - dello scopo per cui vengonoconcessi, con la conseguenza che l'eventuale assenza, nel provvedimentonormativo costituente la fonte, della prefissione di un termine non toglieche il ritardo nella realizzazione dello scopo in questione si rendagiustificato solo se rappresenti la conseguenza di un ostacolo frapposto dacircostanze obiettive (Cass. 25 gennaio 2000, n. 797; 28 marzo 2003, n.4714 ed ancora Cass. n. 20066 del 2005).3. Va disatteso anche il secondo motivo di impugnazione che censura ilcarattere apparente della sentenza impugnata che non avrebbe indicato“gli elementi per escludere la sussistenza e persistenza del progettoabitativo del ricorrente”.Occorre muovere dalla considerazione che secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte Regolatrice che ha trovato la suaespressione nomofilattica con l’arresto delle sezioni unite n. 22232/2016:“…si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché lamotivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchéNumero registro generale 1222/2025Numero sezionale 3586/2026Numero di raccolta generale 14040/2026Data pubblicazione 13/05/2026consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazioneapparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi,invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomaliamotivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmenterilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta lanullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, explurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n.11880 del 2007;n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).Nel solco tracciato dalle sezioni unite si è consolidato - diventando cosìgranitico - l’orientamento di questa giurisprudenza di legittimità che hasancito i confini del vizio della motivazione apparente nei seguenti termini:“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture” (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio ladecisione contenente una motivazione fondata sulla riproduzione adesivadell'atto di appello, in assenza di alcun vaglio critico circa il percorso logicoseguito per disattendere le ragioni dell'appellato ed, inoltre, senza indicareil criterio seguito per l'incremento dell'assegno divorzile, il cui importo èstato indicato unicamente nel dispositivo) (cfr. da ultimo Cass. n.1986/25, Cass. n. 6758/22).Numero registro generale 1222/2025Numero sezionale 3586/2026Numero di raccolta generale 14040/2026Data pubblicazione 13/05/20263.1 Nel caso in esame, non coglie nel segno la doglianza del ricorrente chepretende di censurare come apparente la parte di motivazione dellasentenza impugnata che espressamente cita un precedente aderente allatesi che anche in questa sede si intende condividere.Non sembra, quindi che non sia stato rispettato quel minimo costituzionaledella motivazione idoneo a far percepire alla parte soccombente i motiviper i quali non sia stata accolta la propria domanda.Non appare ultroneo ricordare un arresto della Cassazione a sezioni uniten. 8053 del 2014 che ha escluso categoricamente che il sindacato dellaCorte possa estendersi alla sufficienza della motivazione soprattutto aseguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), prevista dald.l. n. 83 del 2012, art. 54: “mentre al compito assegnato alla Corte dicassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza edella razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichiun raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenzaimpugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio delgiudice di merito”.4. Va, infine, precisato che non sussistono gli estremi per rimettere laquestione alle sezioni unite come invocato dal ricorrente, che si appellaall’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra le pronunce citate econdivise da questo Collegio ed un risalente arresto delle sezioni unite(Cass. U. n. 1196 del 2000) che lungi dal sostenere la tesi di partericorrente si è limitato a prevedere che: “La carenza di scadenzeprefissate non comporta pero' l'indefinita opponibilita' del propositoabitativo, che tradirebbe la lettera e la ratio della norma diagevolazione, ed esige il riferimento a parametri di ragionevolezza ebuona fede, correlati alle circostanze delle vicende di specie”.Peraltro non va ignorato che la cassazione nel citato precedente era statachiamata a risolvere un contrasto su diversa questione ed invero puòaffermarsi che l’evoluzione del formante giurisprudenziale di legittimitàNumero registro generale 1222/2025Numero sezionale 3586/2026Numero di raccolta generale 14040/2026Data pubblicazione 13/05/2026sembra essersi orientata verso un approccio ermeneutico della normadiretta ad evitare intenzioni speculative sul presupposto che i beneficifiscali sono naturaliter subordinati al raggiungimento dello scopo per cuivengono concessi (Cass., 20 settembre 2006, n. 20376; Cass., 17 ottobre2005, n. 20066; Cass., 28 marzo 2003, n. 4714; Cass., 25 gennaio 2000,n. 797), non ravvisandosi all’attualità ragioni di contrasto che impongonola rimessione alle sezioni unite.5. In forza del principio della soccombenza, la parte ricorrente deve esserecondannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.5.1. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamentodelle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché alpagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, sommeliquidate equitativamente come in dispositivo. Esclusa, come anche haopportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023), «unainterpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea conuna lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendol’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisatoche la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione disorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsionelegale. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a pagare in favoredella parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità cheliquida nell'importo di euro 2.500,00, per compensi, oltre spese prenotateNumero registro generale 1222/2025Numero sezionale 3586/2026Numero di raccolta generale 14040/2026Data pubblicazione 13/05/2026a debito. Condanna, altresì, il ricorrente al pagamento della somma dieuro 2.500,00 in favore della parte controricorrente ex art. 96, terzocomma, c.p.c. e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della societàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente