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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 dicembre 1978

Cassazione n. 29696/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 2714/26 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso sono inammissibili, perchè investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in punto di diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis, risolvendosi nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione è sufficiente rilevare che anche un solo precedente penale per il quale non è intervenuta la riabilitazione risulta ostativo, poichè l'estinzione del reato ex art. 186, comma 9 bis, C.d.S., con riferimento al reato accertato con la sentenza dell'Il gennaio 2023 ex art. 186, comma 7, C.d.S., non comporta il venir meno degli effetti penali conseguenti alla condanna; ritenuto che la memoria difensiva del 25 giugno 2026 prodotta dal difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. P.Q.MSezione 01 Fer:rie 5 - AGO 2026 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 2714/26 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso sono inammissibili, perchè investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in punto di diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis, risolvendosi nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione è sufficiente rilevare che anche un solo precedente penale per il quale non è intervenuta la riabilitazione risulta ostativo, poichè l'estinzione del reato ex art. 186, comma 9 bis, C.d.S., con riferimento al reato accertato con la sentenza dell'Il gennaio 2023 ex art. 186, comma 7, C.d.S., non comporta il venir meno degli effetti penali conseguenti alla condanna; ritenuto che la memoria difensiva del 25 giugno 2026 prodotta dal difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. P.Q.MSezione 01 Fer:rie 5 - AGO 2026 2
Sentenza Cassazione n. 29696/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris