CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 gennaio 2020, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione con la quale il Tribunale di Marsala aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo perché il fatto non sussiste; nel contempo, la Corte territoriale ha confermato la medesima sentenza quanto al reato di minaccia, pure addebitato all'Ingrasciotta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena per questo solo reato in euro 400 di multa e quantificando in via equitativa il risarcimento del danno a favore della persona offesa costituita parte civile in 500 euro. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che l'imputato non avesse proposto appello anche per la minaccia. Ed invero, in proporzione alla scarna motivazione della sentenza di primo grado sul punto, l'appellante aveva chiesto la riforma della decisione del Tribunale anche per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., contestando sia l'attendibilità dei testi a carico che la prova della consumazione dei due reati. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali in quanto il reato è estinto per prescrizione, mentre, agli effetti civili, la pronunzia va annullata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. 1. L'annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali si impone sia per la fondatezza del ricorso, sia in quanto la pena inflitta per la minaccia è illegale, anomalia rilevabile di ufficio da questa Corte. Rimandando, quanto al primo aspetto, a quanto si dirà nel prosieguo a proposito dell'annullamento agli effetti civili, il Collegio deve rilevare che la pena inflitta all'imputato (euro 400 di multa) è illegale, in quanto si tratta di fatto del 19 luglio 2012, quindi anteriore alla riforma dell'assetto sanzionatorig del reato ex art. 612 cod. pen. di cui al d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. con I. 15 ottobre 2013, n. 119. Ne consegue che occorre prendere atto dell'estinzione del reato, dato che la prescrizione, in assenza di sospensioni, è maturata il 19 gennaio 2020, decorsi sette anni e sei mesi dal giorno del commesso reato. Quanto ad un eventuale proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, invece, i limiti della sentenza impugnata — come si dirà nel prosieguo — sono di carattere motivazionale ed impongono un nuovo esame della regiudicanda, ma non evidenziano elementi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato. 2. Quanto al versante civilistico, in primo luogo, non appare corretta la decisione della Corte di appello nella misura in cui ha ritenuto che, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., non fosse stato proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nell'atto di appello, vi era una decisa critica al giudizio di attendibilità della persona offesa -- accusatore dell'imputato anche quanto alla minaccia — e che, comunque, la specificità del gravame è commisurata a quella della sentenza di primo grado, che non si era particolarmente soffermata sulla prova del reato di cui all'art. 612 cod. pen., se non per affermare assertivamente che essa era fondata sulle dichiarazioni della persona offesa. D'altra parte è principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). In secondo luogo, vi è da dire che la sentenza impugnata appare contraddittoria allorché ha confermato la decisione di prime cure per la minaccia, dopo aver escluso la responsabilità dell'imputato quanto alle lesioni sulla scorta dell'intento simulatorio mostrato dalla persona offesa fin dalle fasi immediatamente successive allo scontro con l'imputato, atteggiamento che ne ha svilito gravemente l'affidabilità. Ebbene, una volta che la Corte di appello è giunta a questa conclusione, avrebbe dovuto anche interrogarsi sulle conseguenze del constatato atteggiamento mistificatorio della persona offesa rispetto al reato di minaccia, la cui prova è fondata proprio sulle dichiarazioni del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato sub c) è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili per il medesimo capo c), con rinvio per il relativo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 25 nov