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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44218/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 c.p.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il ricorrente ha reiterato censure già disattese dalla Corte d'appello, che, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle indagini compiute, ha ritenuto provata la paternità in capo all'imputato della condotta truffaldina, rimarcando in particolare che la carta postepay, su cui è stato effettuato il pagamento, era intestata al medesimo imputato.

A fronte delle argomentazioni della pronuncia impugnata le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 2.2 Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. deve rilevarsi che la Corte territoriale ha affermato che la numerosità dei precedenti specifici dei quali è gravato l'imputato escludeva la possibilità di operatività della suddetta causa di non punibilità.

Così argomentando e, dunque, facendo riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590), secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile, e dell'entità del danno o del pericolo.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] .

Me ssini D'Agostini 11144 - • r {1-1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 c.p. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il ricorrente ha reiterato censure già disattese dalla Corte d'appello, che, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle indagini compiute, ha ritenuto provata la paternità in capo all'imputato della condotta truffaldina, rimarcando in particolare che la carta postepay, su cui è stato effettuato il pagamento, era intestata al medesimo imputato. A fronte delle argomentazioni della pronuncia impugnata le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 2.2 Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. deve rilevarsi che la Corte territoriale ha affermato che la numerosità dei precedenti specifici dei quali è gravato l'imputato escludeva la possibilità di operatività della suddetta causa di non punibilità. Così argomentando e, dunque, facendo riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590), secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile, e dell'entità del danno o del pericolo. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] . Me ssini D'Agostini 11144 - • r {1-1,
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