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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17176/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado e in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 95 d.

P. R. n. 115 del 2002.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non è ravvisabile il dolo del reato in disamina, trattandosi di mera negligenza, come dimostrato dal dato oggettivo che l'imputazione si riferisce a un sussidio di disoccupazione non agricola pari ad euro 11.252,34, che avrebbe comunque consentito l'accesso al richiesto beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in quanto il limite di ammissione era di 11.528,41.

Infatti, erroneamente nell'imputazione è stata contestata la somma di euro 11.644,24 mentre dalla documentazione INPS risulta erogata la minor somma di euro 11.252,34.

Siamo dunque in presenza di un falso innocuo.

Del resto, la percezione di un rateo mensile non è emersa in alcun modo né dall'accertamento operato dalla Guardia di Finanza nè dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria, attesa anche la mancata specificazione della tempistica e delle modalità di percezione e considerato altresì, ai fini dell'elemento soggettivo, che l'erogazione della somma in unica soluzione ha un impatto diverso dalla percezione mensile di singoli ratei.

2.1. Ingiustificatamente non è stato applicato l'art. 131 bis cod. pen., nonostante l'esplicita richiesta avanzata in tal senso dalla difesa già in primo grado.

D'altronde, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di non punibilità in disamina, considerata la diversità dei parametri.

Infatti, anche a prescindere dalle argomentazioni di cui sopra e a ritenere fondata l'imputazione, l'imputato, che non è gravato da precedenti penali specifici, avrebbe superato il limite di legge per l'ammissione al richiesto beneficio di soli euro 115,83.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Il giudice di appello che,come nel caso in disamina, riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrandone in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza (Sez.

U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mannino).

Quest'obbligo è stato senz'altro assolto, nel caso in esame, dalla Corte d'appello, la quale ha analiticamente esaminato le risultanze probatorie acquisite, ribaltando l'epilogo decisorio sulla base di un'accurata confutazione delle argomentazioni formulate dal primo giudice.

La Corte territoriale ha infatti evidenziato che la falsità commessa dal Russo non si è tradotta semplicemente in una sottostinna delle somme da lui effettivamente percepite, che avrebbe potuto essere attribuita a un errore dovuto a negligenza, avendo invece l'imputato dichiarato di non aver percepito alcun reddito per l'anno 2014.

Non è dunque possibile ritenere che tale falsità sia stata frutto di un mero errore da parte del Russo anziché di una determinazione consapevole e volontaria, poiché non si vede come l'imputato possa avere confuso, per negligenza, la circostanza di non aver avuto nulla di che vivere nel periodo oggetto della dichiarazione con quella di aver percepito un quantum mensile, esiguo ma fondamentale per far fronte alle proprie essenziali esigenze di vita, tanto più che - specifica il giudice a quo - il reddito in questione, per la sua natura, deve aver costituito oggetto di una espressa richiesta.

Trattasi di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito.

D'altronde, dedurre vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, 19-6-1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv 205621).

Esula infatti dai poteri della Corte di- cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, 30-4-1997, Dessimone, Rv. 207941).

2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.

La stessa Corte territoriale riconosce infatti che il reddito effettivamente percepito dall'imputato superava di poco il limite fissato dal legislatore.

Dunque il giudice a quo avrebbe dovuto porsi l'interrogativo concernente l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Nè può ritenersi che il riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato, formulato dal giudice a quo per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, possa costituire al riguardo motivazione implicita, stante l'alterità dei parametri previsti dagli artt. 62 bis e 131 bis cod. pen., tanto più che il generico richiamo alla molteplicità dei precedenti penali a carico dell'imputato non può nemmeno, in assenza della specificazione relativa alla medesima indole dei reati a cui tali precedenti si riferiscono, radicare il requisito dell'abitualità, ostativo all'applicazione della causa di non punibilità in disamina.

D'altronde, il giudice a quo dà atto che il reddito era esiguo e che infatti la stessa Procura generale appellante aveva evidenziato che esso non raggiungeva neanche la cifra di mille euro al mese ed era costituito da una indennità di disoccupazione: dati che attestavano dunque una condizione economico- sociale dell'imputato che avrebbe dovuto essere valutata dal giudice, ai fini in disamina.

La mancata tematizzazione di tali profili impone, pertanto, un pronunciamento rescindente.

3. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla questione concernente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina.

Il ricorso va rigettato nel resto.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e rinvia sul punto ad altra Sezione della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado e in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 95 d. P. R. n. 115 del 2002. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non è ravvisabile il dolo del reato in disamina, trattandosi di mera negligenza, come dimostrato dal dato oggettivo che l'imputazione si riferisce a un sussidio di disoccupazione non agricola pari ad euro 11.252,34, che avrebbe comunque consentito l'accesso al richiesto beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in quanto il limite di ammissione era di 11.528,41. Infatti, erroneamente nell'imputazione è stata contestata la somma di euro 11.644,24 mentre dalla documentazione INPS risulta erogata la minor somma di euro 11.252,34. Siamo dunque in presenza di un falso innocuo. Del resto, la percezione di un rateo mensile non è emersa in alcun modo né dall'accertamento operato dalla Guardia di Finanza nè dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria, attesa anche la mancata specificazione della tempistica e delle modalità di percezione e considerato altresì, ai fini dell'elemento soggettivo, che l'erogazione della somma in unica soluzione ha un impatto diverso dalla percezione mensile di singoli ratei. 2.1. Ingiustificatamente non è stato applicato l'art. 131 bis cod. pen., nonostante l'esplicita richiesta avanzata in tal senso dalla difesa già in primo grado. D'altronde, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di non punibilità in disamina, considerata la diversità dei parametri. Infatti, anche a prescindere dalle argomentazioni di cui sopra e a ritenere fondata l'imputazione, l'imputato, che non è gravato da precedenti penali specifici, avrebbe superato il limite di legge per l'ammissione al richiesto beneficio di soli euro 115,83. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Il giudice di appello che,come nel caso in disamina, riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrandone in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza (Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mannino). Quest'obbligo è stato senz'altro assolto, nel caso in esame, dalla Corte d'appello, la quale ha analiticamente esaminato le risultanze probatorie acquisite, ribaltando l'epilogo decisorio sulla base di un'accurata confutazione delle argomentazioni formulate dal primo giudice. La Corte territoriale ha infatti evidenziato che la falsità commessa dal Russo non si è tradotta semplicemente in una sottostinna delle somme da lui effettivamente percepite, che avrebbe potuto essere attribuita a un errore dovuto a negligenza, avendo invece l'imputato dichiarato di non aver percepito alcun reddito per l'anno 2014. Non è dunque possibile ritenere che tale falsità sia stata frutto di un mero errore da parte del Russo anziché di una determinazione consapevole e volontaria, poiché non si vede come l'imputato possa avere confuso, per negligenza, la circostanza di non aver avuto nulla di che vivere nel periodo oggetto della dichiarazione con quella di aver percepito un quantum mensile, esiguo ma fondamentale per far fronte alle proprie essenziali esigenze di vita, tanto più che - specifica il giudice a quo - il reddito in questione, per la sua natura, deve aver costituito oggetto di una espressa richiesta. Trattasi di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. D'altronde, dedurre vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, 19-6-1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv 205621). Esula infatti dai poteri della Corte di- cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, 30-4-1997, Dessimone, Rv. 207941). 2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. La stessa Corte territoriale riconosce infatti che il reddito effettivamente percepito dall'imputato superava di poco il limite fissato dal legislatore. Dunque il giudice a quo avrebbe dovuto porsi l'interrogativo concernente l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Nè può ritenersi che il riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato, formulato dal giudice a quo per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, possa costituire al riguardo motivazione implicita, stante l'alterità dei parametri previsti dagli artt. 62 bis e 131 bis cod. pen., tanto più che il generico richiamo alla molteplicità dei precedenti penali a carico dell'imputato non può nemmeno, in assenza della specificazione relativa alla medesima indole dei reati a cui tali precedenti si riferiscono, radicare il requisito dell'abitualità, ostativo all'applicazione della causa di non punibilità in disamina. D'altronde, il giudice a quo dà atto che il reddito era esiguo e che infatti la stessa Procura generale appellante aveva evidenziato che esso non raggiungeva neanche la cifra di mille euro al mese ed era costituito da una indennità di disoccupazione: dati che attestavano dunque una condizione economico- sociale dell'imputato che avrebbe dovuto essere valutata dal giudice, ai fini in disamina. La mancata tematizzazione di tali profili impone, pertanto, un pronunciamento rescindente. 3. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla questione concernente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina. Il ricorso va rigettato nel resto. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e rinvia sul punto ad altra Sezione della Co
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