CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 20 dicembre 2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la requisitoria scritta depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; esaminate le conclusioni scritte depositate dal difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso presentato dalla parte civile; esaminate le conclusioni scritte depositate dal difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste nelle conclusioni di cui al ricorso e si chiede la liquidazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 20 dicembre 2021, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima città resa il 5 gennaio 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di furto di energia elel:trica, per non aver commesso il fatto. 2. Il difensore della parte civile ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello articolando un unico motivo con cui lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod, proc pen., l'erronea valutazione delle prove a carico dell'imputato. Deduce che erroneamente e con motivazione illogica e confusa, la Corte d'appello ha valutato come inattendibile il narrato della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha riformato la sentenza di condanna resa in primo grado assolvendo l'imputato essenzialmente sulla base del rilievo che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sua responsabilità. La Corte è pervenuta a tale esito decisorio esaminando attentamente il materiale probatorio vagliato in primo grado, la cui valutazione, in quanto sorretta da nuova e compiuta motivazione, è sottratta al giudizio di legittimità non potendosi in questa sede procedere a una rilettura degli elementi di fatto e adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (ex multis, Sez. 3, n. 18521 del 10/1/2018, Ferri, Rv. 273217). La Corte distrettuale è pervenuta a conclusioni difformi rispetto a quelle assunte in primo grado in forza del disposto di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. che impone al il giudice di pronunziare assoluzione in tutti i casi in cui sussiste un dubbio che non può essere superato. Orbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui non occorre, per la riforma della sentenza di primo grado, che la motivazione «nel giudizio di appello, in caso di diversa valutazione del materiale probatorio in primo grado ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, esprima una forza persuasiva superiore, [essendo] sufficiente che la diversa valutazione sia dotata di pari o addirittura minore plausibilità di quella operata dal primo giudice, perché l'assoluzione a differenza della condanna non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Sisti, Rv. 281016-02; Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066; Sez. 5, n. 35261 del 6/04/2017, Lento, Rv. 270721; Sez. 5, n. 2499 del 15/11/2016, dep. 2017, Vizza, Rv. 269073; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, non mass. Sez. 3, n. 42007 del 27/09/2012, M., Rv. 253605 - 01). Il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice d'appello, ove sorretto da una motivazione priva di manifeste illogicità e senza procedere a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è infatti perfettamente in linea con la presunzione d'innocenza, presidiata dai criteri di cui all'art.533 cod. proc. pen. Diversamente deve ragionarsi per l'ipotesi inversa di ribaltamento in secondo grado di una sentenza assolutoria poiché in questo caso, come limpidamente affermato da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, «la disposizione che ha introdotto nel sistema codicistico il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stata, non a caso, riferita dal legislatore all'esclusivo ambito di applicazione dell'art. 533 cod. proc. peri., che attiene alla pronuncia di una sentenza di condanna, mentre dall'art. 530 cod. proc. peli., che disciplina il diverso esito assolutorio, non soltanto non emerge un criterio di giudizio analogo, ma ne affiora, nella sostanza, uno opposto. [ ] Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione [e determinano] conseguenze sull' estensione dell'obbligo di motivazione, che, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si veda nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo». Al giudice di appello, in casi come quello che ci occupa, non è richiesta, dunque. una motivazione rafforzata -come sembra richiedere la parte civile ricorrente - bensì, come si afferma nel principio di diritto statuito dalle Sez. U "Troise" «una motivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata» (Rv. 272430- 01). Orbene, la sentenza impugnata si è attenuta a siffatto principio e si sottrae, pertanto, in quanto priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, alle censure della ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ( A0a [OSCURATO:PERSONA] one /)(-r CO