Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:486
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA
presentate il 26 giugno 2025 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]767/23 [Remling]
(
i
)
A. M.
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA])]
(Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Portata dell’obbligo per i giudici nazionali di ultima istanza di motivare il mancato rinvio pregiudiziale – Normativa nazionale che consente a un giudice di ultima istanza di statuire con una motivazione in forma abbreviata )
I.
Introduzione
1.
Al punto 51 della sua sentenza nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
(
2
), la Corte ha concluso che i giudici nazionali di ultima istanza (
3
), che abbiano deciso di non procedere a un rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 267, TFUE, hanno l’obbligo di motivare la mancata presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale, alla luce delle situazioni individuate nella sentenza
CILFIT
(
4
).
2.
La presente causa richiede alla Corte di approfondire ulteriormente tale obbligo, sollevando la questione se un giudice nazionale di ultima istanza debba
sempre
motivare espressamente la decisione di non procedere a un rinvio pregiudiziale, anche qualora il diritto nazionale le consenta di statuire sulla causa di cui trattasi con una motivazione in forma abbreviata.
II.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
3.
A.M. è un cittadino di un paese terzo (marocchino). Sua moglie e i loro due figli minori sono cittadini dei [OSCURATO:PERSONA].
4.
A.M. ha presentato una domanda alle autorità competenti per il rilascio di un documento attestante il suo soggiorno regolare nei [OSCURATO:PERSONA], ritenendo di essere titolare di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi dell’articolo 20 TFUE, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte, tra l’altro, nella sentenza
Chavez-Vilchez
(
5
).
5.
Con decisione dell’8 ottobre 2019 lo [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «Segretario di Stato») ha respinto la domanda di A.M. Quest’ultimo ha presentato ricorso avverso tale decisione.
6.
Con decisione del 19 maggio 2020 il Segretario di Stato ha respinto il ricorso di A.M.
7.
A.M. ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).
8.
Con sentenza del 5 marzo 2021 (
6
), tale giudice ha respinto il ricorso di A.M. in quanto infondato. In particolare, esso ha ritenuto, con riferimento alla giurisprudenza della Corte, che il Segretario di Stato fosse legittimato a ritenere che A.M. non disponesse di un diritto di soggiorno derivato, dal momento che è titolare di un permesso di soggiorno in Spagna e i suoi figli non sono stati costretti a lasciare il territorio dell’Unione europea.
9.
A.M. ha impugnato tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), che è un giudice di ultima istanza e giudice del rinvio nella presente causa.
10.
Secondo l’ordinanza di rinvio, A.M. sostiene che il giudice di grado inferiore ingiustamente non ha preso in considerazione la sua tesi secondo la quale esso avrebbe dovuto chiedere alla Corte una pronuncia pregiudiziale e chiede al giudice del rinvio di procedere in tal senso. Quest’ultimo ritiene che si applichi una deroga al suo obbligo di rinvio, giacché la risposta alla domanda di A.M. sull’interpretazione del diritto dell’Unione applicabile può essere desunta dalla giurisprudenza della Corte e rappresenta quindi un «
acte éclairé
».
11.
Tuttavia, il giudice del rinvio intende respingere l’impugnazione di A.M. con una decisione con motivazione in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, del Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri; in prosieguo: il «Vw 2000»). Tale normativa consentirebbe allo stesso di non spiegare le ragioni per cui non presenta questioni pregiudiziali alla Corte. Il giudice del rinvio nutre tuttavia dubbi in merito al fatto che tale normativa sia in contrasto con il suo obbligo di motivare la decisione di non procedere al rinvio ai sensi del diritto dell’Unione.
12.
Il giudice del rinvio spiega che l’articolo 91, paragrafo 2, del Vw 2000, conferisce al [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) la facoltà di limitare la sua sentenza al giudizio che una censura addotta non può determinare l’annullamento della sentenza del giudice di grado inferiore, senza ulteriore motivazione. Tale disposizione recita:
«Se il [[OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato), in sede d’appello] ritiene che una censura invocata non possa giustificare l’annullamento, può limitarsi a tale valutazione nella motivazione della propria decisione».
13.
Al riguardo, il giudice del rinvio osserva che, quando il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) esercita la facoltà riconosciutagli dall’articolo 91, paragrafo 2, del Vw 2000, esso riporta in linea di principio nella sua decisione, la seguente formula standard:
«L’impugnazione non comporta l’annullamento della decisione del giudice. Non è necessario motivare ulteriormente tale conclusione.
Il ricorso di impugnazione non solleva questioni rilevanti per l’unità del diritto, lo sviluppo del diritto o la tutela giurisdizionale in generale (articolo 91, paragrafo 2, del Vw 2000)».
14.
Il giudice del rinvio rileva che il legislatore ha introdotto la possibilità di impugnazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) nelle cause in materia di immigrazione, contestualmente al conferimento a tale giudice della facoltà di statuire su tali casi con una motivazione sommaria. [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) è incaricato di pronunciarsi su questioni che devono essere risolte nell’interesse dell’unità del diritto, dell’evoluzione del diritto e della tutela giuridica in generale. La facoltà di fornire una motivazione in forma abbreviata nei casi in cui non vengono sollevate siffatte questioni, garantisce la qualità e la funzionalità di questo sistema, in quanto consente al [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) di gestire con efficienza un elevato numero di ricorsi.
15.
Il giudice del rinvio sottolinea, tra l’altro, che tale motivazione in forma abbreviata è adottata solo se non esiste motivo di annullare la sentenza impugnata, e non si configurano questioni che rendono necessario un rinvio pregiudiziale. Esso rileva inoltre che una motivazione in forma abbreviata non pregiudica la tutela giuridica dello straniero di cui trattasi, dal momento che esiste una sentenza pienamente motivata in prima istanza e la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) si fonda su una valutazione complessiva dell’impugnazione, anche se tale valutazione non è contenuta nella motivazione in forma abbreviata.
16.
Il giudice del rinvio ritiene che la facoltà di fornire una motivazione in forma abbreviata in virtù dell’articolo 91, paragrafo 2, del Vw 2000, sia compatibile con l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») (
7
). In particolare, tale giudice desume dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») che, se la normativa consente al giudice di statuire senza motivare ulteriormente la propria decisione, la valutazione della domanda di pronuncia pregiudiziale fa parte del giudizio complessivo sulla causa e il giudice non è tenuto a motivare separatamente perché non procede al rinvio (
8
).
17.
Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se tale motivazione in forma abbreviata sia conforme all’articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, o se, sulla base del punto 51 della sentenza della Corte nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
, esso debba motivare più esaurientemente le ragioni per cui è esonerato dall’obbligo di rinvio, segnatamente, se debba spiegare quale deroga all’obbligo di rinvio sia applicabile e per quale motivo. Tale giudice ritiene che la sua prassi di motivazione in forma abbreviata sia sufficiente, in quanto essa implica l’esistenza di una tale deroga.
18.
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 267, terzo comma, del [TFUE], alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che queste disposizioni ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 91, paragrafo 2, del [Vw 2000], in base alla quale l’Afdeling bestuursrechtspraak van de [OSCURATO:PERSONA] van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), in quanto giudice nazionale avverso le cui decisioni non si può proporre un ricorso giurisdizionale, può pronunciarsi con una motivazione in forma abbreviata su una questione sollevata sull’interpretazione del diritto dell’Unione, eventualmente in combinazione con una domanda esplicita di rinvio pregiudiziale, senza motivare quale delle tre deroghe al suo obbligo di rinvio si configuri».
III.
Procedimento dinanzi alla Corte
19.
Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte A.M, i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e finlandese, nonché la Commissione europea.
20.
Con decisione del presidente della Corte di giustizia del 24 luglio 2024, la presente causa è stata sospesa fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
(
9
). Il procedimento dinanzi alla Corte è stato ripreso il 18 ottobre 2024.
21.
Il 4 marzo 2025 si è tenuta un’udienza in cui tutte le parti interessate, compresi i governi tedesco e italiano, hanno esposto osservazioni orali.
IV.
Analisi
22.
La presente causa invita la Corte a chiarire la portata dell’obbligo per i giudici nazionali di ultima istanza di indicare i motivi per i quali hanno deciso di non rinviare alla Corte una questione sull’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata nella causa.
23.
Poiché la Corte ha stabilito solo relativamente di recente l’esistenza di tale obbligo nel diritto dell’Unione, inizierò la mia analisi con una breve esposizione dell’evoluzione e delle peculiarità principali della giurisprudenza pertinente della Corte sino ad oggi (v. sul punto sub A). Procederò quindi ad esaminare la
ratio
dell’obbligo di motivazione sotto il profilo dell’articolo 267, TFUE e dell’articolo 47 della Carta (v. sul punto sub B). Su tale base, valuterò la questione sollevata nel caso di specie (v. sul punto sub C).
A.
Giurisprudenza della Corte
24.
In primo luogo, fin dalla fondazione dell’Unione europea (
10
) e come attualmente stabilito dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, i giudici nazionali di ultima istanza hanno l’obbligo di rinviare alla Corte le questioni sull’interpretazione, nonché sulla validità, del diritto dell’Unione, quando tali questioni vengono loro sottoposte.
25.
Tale obbligo è il risultato delle modalità scelte dagli autori dei trattati per garantire l’uniformità del diritto dell’Unione. Il diritto dell’Unione è applicato da una molteplicità di giudici appartenenti a 27 Stati membri, che agiscono in qualità di giudici dell’Unione(
11
). Ciò comporta un rischio significativo che giudici diversi attribuiscano significati differenti alla stessa norma dell’Unione. Un rischio simile sussiste anche all’interno di ciascun ordinamento giuridico nazionale di uno Stato membro, quando giudici diversi applicano le norme di diritto interno. Di conseguenza, prima di aderire all’Unione europea, gli Stati membri disponevano già di meccanismi per garantire l’uniformità del diritto all’interno dei loro ordinamenti giuridici che, in un modo o nell’altro sotto il profilo procedurale, facevano capo ai loro giudici supremi (
12
). Introducendo l’obbligo, per tali giudici di ultima istanza, di chiedere un’interpretazione del diritto dell’Unione alla Corte, l’articolo 267 TFUE ha cooptato i giudici nazionali di ultima istanza nel compito di garantire l’uniformità del diritto dell’Unione.
26.
Come riconosciuto dalla Corte, l’obbligo previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE mira quindi, in particolare, ad evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione (
13
).
27.
Nondimeno, sin dall’inizio, i giudici di ultima istanza non sono tenuti all’obbligo di avviare il procedimento pregiudiziale in tutti i casi, ma solo quando la questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sia «sollevata» dinanzi ad essi. Una questione è «sollevata» se il giudice ritiene che sia pertinente e che richieda un’interpretazione. Pertanto, anche se una delle parti del procedimento ha sollevato una questione di diritto dell’Unione, ciò non significa che tale questione sia «sollevata» ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE (
14
).
28.
In un primo tempo, nella sentenza
CILFIT
, la Corte ha spiegato in quali situazioni un giudice nazionale, pur essendo giudice di ultima istanza in una determinata causa, è esonerato dall’obbligo di rinvio.
(
15
) Anche se tale giurisprudenza è spesso descritta come se la Corte avesse introdotto alcune «eccezioni» all’obbligo di rinvio, altrimenti incondizionato
(
16
)
,
, a mio avviso, tali «eccezioni» non sono in realtà altro che la precisazione del significato del requisito secondo cui la questione di diritto dell’Unione deve essere «sollevata» dinanzi al giudice nazionale affinché tale questione possa essere sottoposta alla Corte. Pertanto, tali «eccezioni» spiegano semplicemente le situazioni in cui un giudice nazionale di ultima istanza può ritenere che una questione di diritto dell’Unione non sia stata «sollevata» dinanzi ad esso.
29.
Nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, la Corte ha sintetizzato tali situazioni enunciate nella sentenza
CILFIT
come segue: «Secondo una giurisprudenza costante della Corte, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può essere esonerato da tale obbligo [di rinvio], solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» (
17
).
30.
La prima di queste situazioni si distingue dalle altre due nel senso che un giudice nazionale di ultima istanza non è solo esonerato dal suo obbligo di rinvio, ma di fatto non può procedere ad un rinvio se la risposta alla questione non è rilevante ai fini della soluzione della controversia di cui è investito. In effetti, è pacifico che la Corte può pronunciarsi in via pregiudiziale solo se la risposta potrebbe essere utilizzata dal giudice del rinvio per dirimere la controversia di cui è investito (
18
). Pertanto, se il diritto dell’Unione non è rilevante ai fini della risoluzione della controversia, la Corte non è competente ad interpretarlo. Dal punto di vista del giudice nazionale di ultima istanza, qualora debba valutare se sia tenuto ad effettuare un rinvio pregiudiziale quando una parte solleva una questione di diritto dell’Unione, ma il giudice la ritiene irrilevante ai fini della risoluzione della controversia, tale questione non può ritenersi «sollevata» ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.
31.
Le altre due situazioni possono essere comprese come ipotesi in cui il diritto dell’Unione è rilevante in una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale di ultima istanza, ma in cui non sussistono ragionevoli dubbi quanto alla corretta applicazione del diritto dell’Unione, per cui non vi è la necessità di un rinvio pregiudiziale. Nella prima ipotesi, il diritto dell’Unione applicabile di cui trattasi potrebbe già essere stato chiarito dalla Corte in misura sufficiente da non lasciare dubbi su come applicarlo nella situazione pendente dinanzi al giudice di ultima istanza. Ciò che viene solitamente definita una situazione di «
acte eclairé
» (
19
). Nella seconda ipotesi, anche se non esiste un’interpretazione pertinente della norma del diritto dell’Unione applicabile dalla Corte, la norma stessa potrebbe essere sufficientemente chiara da non lasciar adito a ragionevoli dubbi sulla sua corretta interpretazione. Ciò che viene solitamente definita una situazione di «
acte claire
» (
20
).
32.
La difficoltà pratica deriva dal fatto che la valutazione della questione se il diritto dell’Unione applicabile, che sia stato o meno già interpretato nella giurisprudenza della Corte, non lasci adito a ragionevoli dubbi quanto alla sua corretta applicazione a un determinato insieme di fatti non costituisce un esercizio scientifico che possa seguire regole precise. Nella sentenza
CILFIT
, la Corte ha spiegato che, prima di concludere per l’assenza di un ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione e applicazione della norma in una determinata causa, il giudice di ultima istanza deve maturare il convincimento essere convinto che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e alla Corte di giustizia (
21
).
33.
L’essenza del criterio che i giudici di ultima istanza devono applicare è che devono accertarsi che non possa esistere un’interpretazione diversa della stessa disposizione dell’Unione europea in altri Stati membri o da parte della Corte di giustizia. In tal caso, non sussistono problemi per l’uniformità del diritto dell’Unione. A mio avviso, tale criterio deve essere applicato in entrambe le situazioni di «acte éclairé» e «acte clair». Nel primo caso, un giudice di ultima istanza deve essere persuaso che la giurisprudenza esistente sarebbe effettivamente applicata allo stesso modo alla particolare situazione in esame anche dai giudici di ultima istanza di altri Stati membri. Concretamente, nel caso di specie il giudice del rinvio dovrebbe chiedersi se l’unica interpretazione possibile della giurisprudenza
Chavez-Vilchez
sia che A.M. non goda di un diritto di soggiorno derivato in quanto titolare di un permesso di soggiorno in Spagna, motivo per cui i suoi figli non sono costretti a lasciare il territorio dell’Unione europea, anche se dovrebbero lasciare i [OSCURATO:PERSONA].
34.
In relazione alla situazione di «acte clair», la Corte, nella sentenza
CILFIT
, ha elaborato diversi criteri che i giudici nazionali di ultima istanza devono prendere in considerazione (
22
). Da quando tale sentenza è stata emessa, oltre 40 anni fa, tali criteri sono stati spesso oggetto di critiche(
23
).
35.
Anche ammettendo che l’applicazione letterale dei criteri stabiliti nella sentenza
CILFIT
rende «incontrare un “vero” caso di acte clair (...) probabile (...) quanto l’incontro con un unicorno» (
24
), la finalità stessa di enunciare tali criteri era di sottolineare l’attenzione che i giudici nazionali di ultima istanza devono prestare alla questione prima di decidere di non procedere a un rinvio pregiudiziale. In tal senso, la Corte ha spiegato che le giurisdizioni di ultima istanza «devono valutare, sotto la propria responsabilità, in maniera indipendente e con tutta la dovuta attenzione, se si trovino in una delle ipotesi che consentono loro di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad esse» (
25
).
36.
Nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, la Corte ha confermato che un giudice nazionale di ultima istanza potrebbe essere esonerato dall’obbligo di rinvio solo in presenza di una delle tre situazioni
CILFIT
.
(
26
) La Corte ha altresì ribadito che, il compito di stabilire se una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sia stata o meno «sollevata» dinanzi al giudice di ultima istanza è, in ultima analisi una decisione che può essere adottata solo da quest’ultimo, nella piena consapevolezza delle possibili conseguenze per l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione in tutto il territorio dell’Unione (
27
).
37.
La novità della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
risiede nel fatto che, al punto 51 di tale sentenza, la Corte ha aggiunto un ulteriore obbligo per i giudici nazionali di ultima istanza, che non era menzionato nella sentenza
CILFIT
o nelle successive pronunce: l’obbligo imposto a tali giudici di indicare i motivi per cui ritengono che una delle situazioni di cui alla sentenza
CILFIT
li esoneri dall’obbligo di rinvio (in prosieguo: l’«obbligo di motivazione») (
28
).
38.
Dal momento che la causa in esame richiede in effetti l’interpretazione della portata dell’obbligo di motivazione, vale la pena citare tale paragrafo della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
: «Dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ritenga, per il fatto di trovarsi in presenza di una delle tre situazioni menzionate (...) [nella
sentenza CILFIT
], di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (
29
)».
39.
Nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, la Corte è stata chiamata, per la prima volta dopo la sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, a interpretare l’obbligo di motivazione. Dopo aver stabilito che uno specifico tipo di procedura di autorizzazione di un ricorso non esonera un giudice nazionale di ultima istanza dall’obbligo di valutare se sia obbligato al rinvio, la Corte ha confermato l’obbligo di motivazione, quale enunciato al punto 51 della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
.
Tuttavia, la Corte non ha approfondito ulteriormente la portata di tale obbligo (
30
).
40.
Di conseguenza, la giurisprudenza attuale impone ai giudici nazionali di ultima istanza di motivare, alla luce dei casi contemplati nella sentenza
CILFIT
, la decisione di non sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. A mio avviso, la motivazione di tale decisione richiede un’elaborazione delle ragioni per cui il diritto dell’Unione non è pertinente in una determinata causa, per cui la giurisprudenza esistente della Corte risolve le circostanze del caso di specie, o per cui il giudice di ultima istanza ritiene che i giudici di altri Stati membri non possano giungere ad un’interpretazione diversa. In altre parole, non è sufficiente limitarsi ad indicare una delle tre situazioni di cui alla sentenza
CILFIT
; piuttosto, il giudice deve esporre le ragioni.
41.
La controversia in esame solleva la questione se tale motivazione esplicita sia necessaria anche nelle situazioni in cui il diritto nazionale consente ai giudici di statuire su determinati tipi di casi con una motivazione in forma abbreviata.
42.
Per rispondere a tale questione, ritengo necessario approfondire le giustificazioni sottese all’obbligo di motivazione gravante sui giudici nazionali di ultima istanza.
B.
Ratio
dell’obbligo di motivazione
1.
Giustificazione alla luce dell’articolo 267 TFUE
43.
Occorre ricordare che, obbligando i giudici nazionali di ultima istanza a sottoporre alla Corte le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione, l’articolo 267 TFUE mira a soddisfare l’obiettivo di garantire l’uniformità del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri (
31
).
44.
L’articolo 267, terzo comma, TFUE impone quindi ai giudici nazionali di ultima istanza un obbligo di rinvio nell’interesse pubblico. È per tale ragione che detta disposizione del trattato non conferisce ai singoli un diritto correlato di esigere che un giudice di ultima istanza proceda ad un rinvio (
32
). In effetti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le parti in un procedimento non dispongono di alcun diritto di ottenere un rinvio pregiudiziale (
33
).
45.
Poiché i singoli non hanno il diritto di ottenere un rinvio pregiudiziale sulla base dell’articolo 267 TFUE, l’obbligo di motivazione non può fondarsi su tale disposizione (
34
).
46.
Al riguardo, il governo tedesco sostiene che la motivazione della decisione di non procedere ad un rinvio persegue un duplice obiettivo. In primo luogo, mira a garantire che i giudici nazionali di ultima istanza rispettino l’obbligo di rinvio loro incombente ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE; si tratta di un obbligo di natura puramente oggettiva, che non conferisce un diritto soggettivo ad una pronuncia pregiudiziale. In secondo luogo, essa consente alle parti di comprendere le ragioni per le quali il giudice nazionale nel caso di specie non ha rinviato la questione dinanzi alla Corte; ciò non trova tuttavia fondamento nell’articolo 267 TFUE, bensì costituisce espressione del diritto a un equo processo.
47.
Condivido tale posizione. Pertanto, nella sua
ratio
di interesse pubblico, riconducibile all’articolo 267 TFUE, la giustificazione dell’obbligo di motivazione risiede nel garantire che il giudice nazionale di ultima istanza valuti con attenta e dovuta considerazione i motivi che possono esonerarlo dall’obbligo di rinvio.
48.
A mio avviso, pertanto, il nuovo, o quantomeno nuovo ai sensi del diritto dell’Unione (
35
), obbligo di motivazione imposto ai giudici nazionali di ultima istanza nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
rappresenta uno strumento adeguato per garantire che tali giudici valutino correttamente la necessità di procedere al rinvio, contribuendo in tal modo all’uniformità del diritto dell’Unione.
49.
Siffatto obbligo di motivazione compensa le difficoltà nel definire norme semplici che indichino quando i giudici nazionali di ultima istanza sono esonerati dall’obbligo di rinvio. Probabilmente non esiste avvocato che non abbia sperimentato come spiegare ad altri quella che ritiene essere la corretta interpretazione della legge, spesso chiarisca il proprio ragionamento e talvolta lo modifichi. Analogamente, nell’esporre le ragioni del mancato rinvio, i giudici nazionali di ultima istanza si trovano nella necessità di confermare o modificare la loro posizione in merito alla corretta applicazione del diritto dell’Unione nel caso di specie.
50.
Naturalmente, sono ancora possibili errori di valutazione. Tuttavia, a mio avviso, se un giudice nazionale di ultima istanza spiega adeguatamente le ragioni del mancato rinvio, può essere esonerato dalla responsabilità, inclusa quella di cui alla sentenza
Köbler
(
36
)
.
51.
In sintesi, la
ratio
soggiacente all’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE è di indurre un giudice nazionale di ultima istanza a valutare seriamente se nel caso di specie sussista una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, contribuendo così all’uniformità di quest’ultimo.
2.
Giustificazione alla luce dell’articolo 47 della Carta
52.
Il secondo paragrafo dell’articolo 47 della Carta garantisce il diritto fondamentale a un processo equo. Secondo la giurisprudenza della Corte, il rispetto di tale diritto comporta, tra l’altro, che tutte le sentenze siano motivate. Ciò consente alla parte di comprendere le ragioni della pronuncia e di proporre un rimedio appropriato (
37
).
53.
L’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde, secondo le spiegazioni relative alla Carta, all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte EDU cui le parti interessate hanno fatto riferimento nella fattispecie è rilevante per comprendere la
ratio
dell’obbligo di motivazione alla luce dell’articolo 47 della Carta.
54.
Nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, la Corte EDU ha chiaramente spiegato che il diritto a una decisione motivata tutela l’individuo dall’arbitrio consentendo alle parti di comprendere la decisione giudiziaria adottata. Inoltre, la motivazione ha lo scopo di dimostrare alle parti di essere state ascoltate, contribuendo così ad una maggiore disponibilità ad accettare la decisione da parte loro (
38
). Poiché la possibilità per i giudici nazionali di ultima istanza di rifiutare di presentare alla Corte questioni di interpretazione del diritto dell’Unione è limitata alle situazioni previste dalla sentenza
CILFIT
, la Corte EDU ha ritenuto che è in tale contesto che detti giudici devono indicare i motivi per cui non hanno ritenuto utile presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale (
39
).
55.
Analogamente all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, l’obbligo dei giudici nazionali di ultima istanza di motivare le loro decisioni di non procedere al rinvio, alla luce delle situazioni previste dalla sentenza
CILFIT
, è correlato a un diritto soggettivo della parte, che consiste essenzialmente nel diritto di comprendere perché la legge sia stata applicata in un certo modo nella causa senza procedere a un rinvio.
56.
È importante sottolineare che tale diritto di comprendere le ragioni di un mancato rinvio alla luce delle situazioni di cui alla sentenza
CILFIT
dovrebbe essere riconosciuto in qualsiasi situazione che implichi una possibile applicazione del diritto dell’Unione, a prescindere dal fatto che una parte abbia o meno presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale. Tale diritto si distingue dal diritto a ottenere un rinvio pregiudiziale, che non è riconosciuto alla parte né dall’articolo 267 TFUE, né dall’articolo 47 della Carta. Si tratta piuttosto del diritto a ottenere una spiegazione in merito alla decisione di non procedere ad un rinvio, diritto di cui la parte può avvalersi in forza dell’articolo 47 della Carta.
57.
La giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ha finora riguardato casi in cui una parte ha chiesto un rinvio pregiudiziale. Tuttavia, il fatto che tali cause siano state decise in siffatto contesto non esclude l’applicazione di detta giurisprudenza a situazioni in cui il diritto dell’Unione era rilevante nella causa, ma in cui nessuna delle parti ha chiesto un rinvio pregiudiziale.
58.
In ogni caso, l’obbligo di rinvio imposto dall’articolo 267 TFUE non dipende dalla richiesta di una delle parti in tal senso. Pertanto, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, il giudice di ultima istanza è tenuto a fornire alle parti una spiegazione delle ragioni per cui non ha proceduto al rinvio, anche qualora nessuna di esse lo abbia richiesto (
40
).
59.
In sintesi, la
ratio
dell’obbligo di motivazione alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta è di consentire alle parti di un giudizio di comprendere le motivazioni della sentenza emessa, compresa una decisione di non procedere ad un rinvio, garantendo così il loro diritto a un processo equo.
60.
Da quanto precede consegue che le giustificazioni dell’imposizione dell’obbligo di motivazione ai giudici di ultima istanza sono diverse ai sensi dell’articolo 267, TFUE e dell’articolo 47 della Carta. A differenza della
ratio
alla luce dell’articolo 267 TFUE, che si fonda su considerazioni oggettive volte a garantire l’interesse pubblico all’uniformità del diritto dell’Unione, la
ratio
alla luce dell’articolo 47 della Carta si basa su considerazioni soggettive, volte a garantire il diritto individuale di una parte al procedimento.
61.
Alla luce dei differenti
ratio
, si possono trarre conclusioni diverse circa l’estensione necessaria della motivazione.
C.
Obbligo di motivazione e motivazione in forma abbreviata
62.
Come rammentato, la giurisprudenza
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
conferma l’esistenza dell’obbligo per i giudici di ultima istanza di fornire una motivazione della decisione di non procedere al rinvio pregiudiziale. Tale spiegazione deve permettere di comprendere quale delle situazioni
CILFIT
il giudice ritiene applicabile e per quale ragione.
63.
Tale motivazione deve essere sempre esplicita, o è ammissibile una motivazione sommaria?
64.
La facoltà riconosciuta ai giudici dalla normativa nazionale di statuire con motivazione in forma abbreviata trova anch’essa una giustificazione. Come evidenziato dal giudice del rinvio e dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], la motivazione in forma abbreviata in situazioni come quella di cui alla causa in esame costituisce un compromesso necessario per consentire l’introduzione di impugnazioni nelle cause in materia di immigrazione. Un obbligo generale di motivazione comprometterebbe l’equilibrio che il legislatore nazionale ha integrato nel sistema offrendo, da un lato, la tutela giuridica dei singoli introducendo le impugnazioni nelle cause in materia di immigrazione e, dall’altro, facendo ricorso alla motivazione in forma abbreviata per evitare l’impasse dell’ordinamento giuridico (
41
).
65.
Pertanto, per rispondere alla questione sollevata nella presente causa, è necessario bilanciare l’interesse a tale motivazione in forma abbreviata negli ordinamenti giuridici nazionali con l’interesse, ai sensi del diritto dell’Unione, a che i giudici nazionali di ultima istanza motivino le loro decisioni di non procedere ad un rinvio alla Corte di giustizia.
66.
Nella sezione B ho spiegato che la
ratio
sottesa all’obbligo di motivazione è diversa a seconda che si tratti dell’articolo 267 TFUE o dell’articolo 47 della Carta. Se, da un lato della bilancia si pongono le giustificazioni per la motivazione in forma abbreviata e dall’altro la giustificazione per l’obbligo di motivazione, allora il risultato della ponderazione potrebbe essere diverso a seconda se l’obbligo di motivazione è giustificato ai sensi dell’articolo 267 TFUE o ai sensi dell’articolo 47 della Carta.
67.
Al riguardo, l’interesse pubblico a garantire l’uniformità del diritto dell’Unione, che giustifica l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 267 TFUE, potrebbe essere soddisfatto se il giudice nazionale di ultima istanza prende in considerazione le situazioni di cui alla sentenza
CILFIT
, ma non ha motivato la decisione di non procedere ad un rinvio. Per soddisfare tale interesse pubblico, è importante che il giudice prenda in seria considerazione le situazioni di cui alla sentenza
CILFIT
, e non che le parti del procedimento comprendano il ragionamento di tale giudice. Pertanto, l’articolo 267 TFUE non osta ad una motivazione sommaria.
68.
Al contrario, se le ragioni del mancato rinvio non risultano almeno implicitamente nella decisione del giudice nazionale di ultima istanza in misura sufficiente affinché le parti del procedimento comprendano l’esito della decisione, l’interesse che giustifica l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 47 della Carta non sarebbe soddisfatto.
69.
Pertanto, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, una motivazione deve esistere, anche se tale motivazione è solo implicita. Ciò non esclude automaticamente la motivazione sommaria purché sia adeguata a consentire alle parti di comprendere le ragioni per cui il giudice non ha effettuato il rinvio.
70.
Quale motivazione in forma abbreviata è adeguata ai sensi dell’articolo 47 della Carta?
71.
Dalla giurisprudenza della Corte e della Corte EDU risulta che la valutazione dell’adeguatezza della motivazione dipende dalle circostanze del singolo caso.
72.
Secondo la Corte, la portata dell’obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi, e dev’essere analizzata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell’insieme delle circostanze pertinenti (
42
).
73.
La stessa conclusione risulta anche dalla giurisprudenza della Corte EDU (
43
). Tale Corte ha dichiarato che, a seconda delle circostanze, può essere accettabile, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, che un giudice di ultima istanza decida con motivazione in forma abbreviata in situazioni in cui, ad esempio, i motivi del rigetto della domanda di pronuncia pregiudiziale sono impliciti o possono essere desunti da altre parti della decisione (
44
).
74.
In particolare, nella sentenza
Baydar
(
45
), la Corte EDU ha stabilito che non vi era violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU in relazione alla motivazione in forma abbreviata fornita dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]). La Corte EDU ha ritenuto che, nel contesto delle procedure accelerate ai sensi della normativa olandese in esame in tale causa (
46
), non sorga alcuna questione di principio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, qualora un ricorso venga respinto con motivazione sommaria, purché dalle circostanze del caso risulti chiaramente che la decisione non era arbitraria o altrimenti manifestamente irragionevole. La Corte EDU ha ritenuto che la decisione in esame non fosse arbitraria o irragionevole in quanto lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) aveva debitamente esaminato i motivi di impugnazione scritti del ricorrente, nonché il parere consultivo dell’avvocato generale e la replica scritta del ricorrente.
75.
Nella sentenza
Harisch
(
47
), la Corte EDU ha ritenuto che non vi fosse violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU in relazione alla motivazione in forma abbreviata del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania). La Corte EDU ha considerato che, avendo il giudice di grado inferiore fornito una motivazione dettagliata in merito al rifiuto di procedere a un rinvio, il ricorrente era in grado di comprendere la decisione del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania). Di conseguenza, tenuto conto della finalità dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 6 della CEDU ed esaminando il procedimento nel suo complesso, la Corte EDU ha ritenuto che, nelle circostanze del caso di specie, il rifiuto di presentare questioni pregiudiziali fosse sufficientemente motivato.
76.
In conclusione, dalla citata giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, risulta che non è sempre necessaria una motivazione esplicita e specifica del mancato rinvio nella decisione di un giudice di ultima istanza. In virtù di sentenze, quali quelle pronunciate nelle cause
Baydar
e
Harisch
, tale giurisprudenza sembra ammettere la possibilità di motivazione in forma abbreviata da parte dei giudici di ultima istanza. Siffatta motivazione è possibile qualora, nelle circostanze di un caso specifico, le parti abbiano avuto effettivamente la possibilità di essere ascoltate e siano in grado di comprendere le ragioni per cui la loro richiesta di rinvio è stata respinta.
77.
A mio avviso, tale motivazione può essere applicabile all’interpretazione dell’articolo 47 della Carta. Ai sensi di tale disposizione, come evidenziato dal governo finlandese, la portata della motivazione richiesta non può essere stabilita a priori, poiché ogni caso è diverso (
48
).
78.
Al riguardo, il diritto nazionale non può imporre la motivazione sommaria, ma può consentire ai giudici nazionali di utilizzarla. Il giudice nazionale di ultima istanza deve disporre della facoltà di valutare se una motivazione in forma abbreviata sia sufficiente in una determinata causa.
79.
La normativa nazionale in esame sembra soddisfare tali requisiti. Spetta pertanto al giudice di ultima istanza valutare, in ciascun caso, se la formula standard per la motivazione in forma abbreviata nelle cause in materia di immigrazione sia sufficiente, o se sia necessaria una motivazione più estesa al fine di consentire alla parte del procedimento di comprendere le ragioni per cui tale giudice non ha effettuato il rinvio, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.
80.
Se, ad esempio, un giudice nazionale di ultima istanza segue l’esito e la motivazione di un giudice di grado inferiore, una motivazione in forma abbreviata fondata su una formula standard come quella adottata nella prassi del giudice del rinvio potrebbe essere sufficiente. È questo il caso se tale formula implica che la decisione del giudice di grado inferiore abbia adeguatamente spiegato perché il diritto dell’Unione non è rilevante ai fini della risoluzione della causa in esame o, alternativamente, in che modo tale diritto sia stato chiarito nella giurisprudenza della Corte, oppure, in mancanza di tale giurisprudenza, per quale motivo la corretta applicazione del diritto dell’Unione non solleva alcun dubbio ragionevole.
81.
Tuttavia, se il giudice nazionale di ultima istanza condivide l’esito della causa, ma non la motivazione del giudice di grado inferiore, o qualora non esista alcuna motivazione che possa indicare le possibili ragioni del mancato rinvio, il giudice di ultima istanza non può basarsi su una tale formula standard, ma deve spiegare espressamente la propria posizione.
82.
Un’ulteriore questione sollevata dalle parti interessate nel procedimento dinanzi alla Corte era se fosse sufficiente che il giudice di ultima istanza si limitasse a fare riferimento a una delle tre situazioni
CILFIT
.
83.
Da quanto esposto in precedenza si desume che limitarsi a indicare quale di tali situazioni il giudice ha applicato nel decidere di non procedere al rinvio non è sufficiente di per sé. La parte del procedimento deve essere in grado di comprendere
perché
cui tale situazione è stata ritenuta applicabile. Ciò premesso, non è affatto necessario indicare esplicitamente quale delle situazioni
CILFIT
il giudice sta applicando, purché sia facilmente deducibile dalla motivazione.
84.
In sintesi, l’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta a una motivazione sommaria, a condizione che le parti comprendano perché il giudice di ultima istanza ha deciso di non procedere al rinvio tenuto conto delle situazioni di cui alla sentenza
CILFIT
.
85.
Spetta al giudice di ultima istanza, compreso il giudice del rinvio nella causa in esame, valutare se la motivazione in forma abbreviata sia sufficiente o se, nelle circostanze del caso, sia necessaria una motivazione supplementare.
V.
Conclusioni
86.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini:
L’articolo 267, terzo comma, TFUE, alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
non osta a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 91, paragrafo 2, del Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri), in base alla quale l’Afdeling bestuursrechtspraak van de [OSCURATO:PERSONA] van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), in quanto giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non si può proporre un ricorso giurisdizionale, può pronunciarsi con una motivazione in forma abbreviata su una questione sollevata sull’interpretazione del diritto dell’Unione, a prescindere se contenga oppure no una domanda esplicita di rinvio pregiudiziale, senza indicare nella motivazione quale delle tre eccezioni al suo obbligo di rinvio si configuri, a condizione che tale motivazione in forma abbreviata consenta alle parti di comprendere perché tale giudice ha deciso di non sottoporre alla Corte la questione di interpretazione del diritto dell’Unione.
1
Lingua originale: l’inglese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
Sentenza del 6 ottobre 2021,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑561/19, EU:C:2021:799; in prosieguo: la «sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
»).
3
Utilizzo l’espressione «giudici (nazionali) di ultima istanza» e «giudici di ultima istanza» per indicare i giudici degli Stati membri cui è rivolto l’articolo 267, terzo comma, del TFUE. Tale disposizione fa riferimento a «una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno».
4
V. sentenza del 6 ottobre 1982,
Cilfit e a.
(C‑283/81, EU:C:1982:335, in prosieguo: la «sentenza
CILFIT
», in particolare, punti da 9 a 21). V. infra, paragrafi da 28 a 35, in particolare paragrafo 29, delle presenti conclusioni.
5
Sentenza del 10 maggio 2017,
Chavez-Vilchez e a.
, C‑133/15, EU:C:2017:354 (in prosieguo: la «sentenza
Chavez-Vilchez
»).
6
NL:RBDHA:2021:15503 (letto con l’ausilio della traduzione automatica).
7
Il giudice del rinvio menziona, al riguardo, la sua sentenza del 5 marzo 2015 (NL:RVS:2015:785), in cui ha ritenuto l’articolo 91, paragrafo 2, del Vw 2000 non contrario all’articolo 47 della Carta e all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, letto in combinato disposto con l’articolo 13 della CEDU, nonché la sua sentenza del 3 aprile 2019 (NL:RVS:2019:1060), che ha confermato tale precedente decisione ed esaminato l’articolo 91, paragrafo 2, del Vw 2000 in modo più approfondito.
8
Il giudice del rinvio menziona, in particolare, le sentenze della Corte EDU del 24 aprile 2018,
Baydar/[OSCURATO:PERSONA]
(CE:ECHR:2018:0424JUD005538514; in prosieguo: la «sentenza
Baydar
»), e dell’11 aprile 2019,
Harisch/Germania
(CE:ECHR:2019: 0411JUD005005316; in prosieguo: la «sentenza
Harisch
»).
9
Sentenza del 15 ottobre 2024 (C‑144/23, EU:C:2024:881; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).
10
V. ex art. 177, terzo comma, CEE e ex articolo 234, terzo comma, CE; si veda, tuttavia, articolo 41, del trattato CECA, che non prevedeva il rinvio pregiudiziale con le medesime modalità. In virtù dell’articolo 106 bis del trattato CEEA, l’articolo 267 TFUE si applica a tale trattato.
11
V., al riguardo, sentenza del 27 febbraio 2018,
[OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA]
(C‑ 64/16, EU:C:2018:117, punti 32 e 33).
12
Al riguardo, l’avvocato generale Capotorti ha spiegato, nelle sue conclusioni nella causa
Cilfit e a.
(283/81, EU:C:1982:267; 1982, Racc. pag. 3432, in particolare pag. 3440) che «le giurisdizioni di ultima istanza emettono decisioni definitive, non modificabili, e capaci di influenzare gli orientamenti delle giurisdizioni inferiori dello stesso paese. Il “nucleo duro” della giurisprudenza nazionale, in altri termini, è formato dalle sentenze pronunciate in ultima istanza».
13
V., ad esempio, sentenza del 24 maggio 1977,
Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]
(107/76, EU:C:1977:89, punto 5), confermata in numerose cause, da ultimo nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 35).
14
La Corte lo ha già spiegato nella sentenza
CILFIT
(punto 9). V. anche sentenze del 10 gennaio 2006,
IATA e ELFAA
(C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 28), e
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 54).
15
V. sentenza
CILFIT
(in particolare, punti da 10 a 21). Tuttavia, la Corte ha già individuato determinate situazioni in cui un giudice nazionale di ultima istanza è stato esonerato dall’obbligo di rinvio nella sentenza del 27 marzo 1963,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(da 28/62 a 30/62, EU:C:1963:6; 1963 Racc. pag. 31, in particolare pag. 38; in prosieguo: la sentenza «[OSCURATO:PERSONA]»), in cui ha ritenuto che «l’autorità dell’interpretazione data dalla Corte ai sensi dell’articolo [267 TFUE] può tuttavia far cadere la causa di tale obbligo [di rinvio] e così renderlo senza contenuto».
16
La stessa Corte fa talvolta riferimento a «eccezioni». V., ad esempio, sentenze del 5 aprile 2016,
PFE
(C 689/13, EU:C:2016:199, punto 32), e
[OSCURATO:PERSONA]
(punti da 55 a 58, 63 e 64). Tuttavia, nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, la Corte ha fatto riferimento a «situazioni» in cui un giudice nazionale di ultima istanza può astenersi dal rinvio (v. punti 39, 50, 51, 57 e 58 di detta sentenza), e mantiene tale formulazione quando rinvia a tale sentenza [v., ad esempio, sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(punti 37, 38 e 62)].
17
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 33).
18
Per un esempio recente, v. sentenza del 21 marzo 2023,
Mercedes-[OSCURATO:PERSONA] (Responsabilità dei costruttori di veicoli muniti di un impianto di manipolazione)
(C‑100/21, EU:C: 2023:229, in particolare punti da 53 a 55), in cui la Corte ha dichiarato irricevibile una questione in quanto il giudice del rinvio non aveva esposto le ragioni per le quali l’interpretazione del diritto dell’Unione fosse necessaria per consentirgli di dirimere la controversia di cui era investito.
19
V. sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Tale situazione riflette quella riconosciuta dalla Corte già nel 1963 nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(v. nota 15 delle presenti conclusioni).
20
V. sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Tale situazione è stata riconosciuta dalla Corte per la prima volta nella sentenza
CILFIT
.
21
V. sentenza
CILFIT
(punto 16). Il riferimento a giudici di ultima istanza (anziché semplicemente a giudici), di altri Stati membri, è stato aggiunto nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 40).
22
Nella sentenza
CILFIT
, la Corte ha spiegato che, prima di concludere che una disposizione del diritto dell’Unione non lascia adito a ragionevoli dubbi quanto alla sua corretta applicazione, un giudice nazionale di ultima istanza deve tenere conto delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione e delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta (come, ad esempio, il fatto che sia redatta in diverse lingue che fanno fede nella stessa misura o che i termini che utilizza possano differire nel significato rispetto agli stessi termini utilizzati negli ordinamenti giuridici nazionali), e che tale giudice deve prestare attenzione al rischio di divergenze di giurisprudenza all’interno dell’Unione europea (v. punti da 16 a 21 di detta sentenza).
23
Tra i critici vi sono anche diversi avvocati generali, come descritto nelle conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑561/19, EU:C:2021:291, paragrafi da 100 a 103).
24
Come efficacemente illustrato dall’avvocato generale Wahl nelle sue conclusioni nelle cause riunite
X e van Dijk
(C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:319, paragrafo 62).
25
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
26
Per una discussione approfondita v., ad esempio, Broberg, M. e Fenger, N.,
«If you love somebody set them free:
On the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] revision of the
acte clair
doctrine
»,
[OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 59(3), 2022, pagg. 711; Cecchetti, L. e Gallo, D., «
The unwritten exceptions to the duty to refer after
[OSCURATO:PERSONA] II: “
CILFIT Strategy” 2.0 and its loopholes
»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 15(3), 2022, pagg. 29-61; Maher, I., «
The
CILFIT
criteria clarified and extended for national courts of last resort under Art. 267 TFUE
»,
[OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 7(1), 2022, pagg. 265-274; Millet, F.-X.,«
Cilfit still fits – ECJ 6 October 2021, [OSCURATO:PERSONA]561/19
, [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA]
, Vol. 18(3), 2022, pagg. 533-555; Petrić, D., «
How to make a unicorn or
“
there never was an
‘acte clair’
in EU Law
”:
some remarks about [OSCURATO:PERSONA]561/19
[OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] & Policy
, Vol. 17, 2021, pagg. 307-328.
27
Per una discussione sulla questione se tale decisione sia, o debba essere, una decisione soggettiva del giudice nazionale, che tenga conto delle esigenze del caso concreto, oppure una decisione più oggettiva, che consideri l’interesse all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, si vedano le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑561/19, EU:C:2021:291, paragrafi da 69 a 87).
28
Già prima della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, l’avvocato generale Bot aveva ritenuto che la sentenza
CILFIT
imponesse un obbligo di motivazione nei casi in cui i giudici di ultima istanza si astenessero dal rinviare questioni alla Corte di giustizia. V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa
Ferreira da Silva e Brito e a.
(C‑160/14, EU:C:2015:390, paragrafi 90 e 94).
29
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 51).
30
La Corte ha esaminato l’obbligo di motivazione ai punti da 61 a 65 della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
stabilendo che, quando un giudice nazionale di ultima istanza decide di respingere un’istanza di autorizzazione di un ricorso contenente una richiesta di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una questione di diritto dell’Unione, tale decisione deve rispettare l’obbligo di motivazione di cui al punto 51 della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
.
31
V., al riguardo, la giurisprudenza citata alla nota 13 delle presenti conclusioni.
32
Il fatto di non godere di un tale diritto non significa che i singoli, in quanto parti di un procedimento dinanzi ai giudici nazionali, non abbiano interesse all’attuazione dell’obbligo di rinvio. Proponendo impugnazione dinanzi a un giudice nazionale di ultima istanza, essi potrebbero nutrire un’aspettativa legittima che un rinvio pregiudiziale sia effettuato proprio in ragione dell’esistenza di tale obbligo oggettivamente motivato, specialmente se il giudice adito non intende accogliere la loro interpretazione di come una determinata norma dell’Unione debba essere applicata nel loro caso. Tale possibilità di influenzare indirettamente un giudice nazionale di ultima istanza affinché adisca la Corte di giustizia potrebbe, in effetti, motivare la loro decisione di proseguire il procedimento a un livello superiore della gerarchia processuale.
33
Come dichiarato dalla Corte, il sistema instaurato dall’articolo 267 TFUE non costituisce un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una controversia dinanzi a un giudice nazionale. V., ad esempio, sentenze
CILFIT
(punto 9) e
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 54). Parimenti, il fatto che le parti nel procedimento principale in una determinata causa non abbiano sollevato una questione di diritto dell’Unione dinanzi al giudice del rinvio, non preclude a quest’ultimo di adire la Corte in merito. V., ad esempio, sentenze del 16 giugno 1981,
Salonia
(126/80, EU:C:1981:136, punto 7), e del 15 gennaio 2013, Križan e a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 65).
34
Come indicato dai governi dei [OSCURATO:PERSONA], tedesco, italiano e finlandese nonché dalla Commissione, l’obbligo di motivazione discende dall’articolo 47 della Carta, e non dall’articolo 267 TFUE, che non conferisce diritti ai singoli.
35
L’obbligo di motivare il mancato rinvio ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE era già stato elaborato nella giurisprudenza di quegli Stati membri che hanno sviluppato un controllo costituzionale dell’obbligo di rinvio, sia nell’ambito del controllo del rispetto del diritto a un giudice precostituito per legge, sia del diritto a un equo processo. Per una descrizione e valutazione di tali sviluppi nazionali v., ad esempio, Broberg, M. e Fenger, N.,
Broberg and Fenger on [OSCURATO:PERSONA] to the [OSCURATO:PERSONA] of Justice
, 3a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, in particolare pagg. 235, 236, 241 e 242; Lacchi, C.,
[OSCURATO:PERSONA] to the [OSCURATO:PERSONA] of Justice of the [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], Bruxelles, 2020, in particolare Capitolo 3; [OSCURATO:PERSONA], A. e Rauchegger, C., «
effective judicial protection before national courts:
Article 47 of the Charter, national constitutional remedies and the preliminary reference procedure
», in Bonelli, M., Eliantonio, M. e Gentile, G. (a cura di),
Article 47 of the EU Charter and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022, pagg. 45-60, in particolare, pagg. 50 - 54. Tale requisito è stato imposto anche dalla Corte EDU ai sensi dell’articolo 6 CEDU. V. infra, paragrafi 54 e da 73 a 76 delle presenti conclusioni.
36
Sentenza del 30 settembre 2003,
Köbler
(C‑224/01, EU:C:2003:513).
37
V., ad esempio, sentenza del 6 settembre 2012,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 53), e conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C619/10, EU:C:2012:247, paragrafi 84 e 85). V. anche, al riguardo, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite
Svezia e API
/
Commissione
e
Commissione
/
API
(C‑514/07 P, C‑528/0 P e C‑532/07 P, EU:C: 2009:592, paragrafo 32), nelle quali ha affermato che «[u]no degli obiettivi principiali del diritto a una sentenza motivata è quello di consentire al pubblico di comprendere le ragioni della decisione della Corte e il percorso attraverso cui è stata raggiunta».
38
V., ad esempio, sentenze
Baydar
(punto 39) e
Harisch
(punto 33); nonché sentenza della Corte EDU del 15 dicembre 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. / Slovenia
(CE:ECHR:2022:1215JUD002116420, punto 62).
39
V., ad esempio, Corte EDU, sentenze del 20 settembre 2011,
Ullens de Schooten e Rezabek / Belgio
(CE:ECHR:2011:0920JUD000398907, punto 62); dell’8 aprile 2014,
Dhahbi / Italia
(CE:ECHR:2014:0408JUD001712009, articolo 31); e del 30 aprile 2019,
[OSCURATO:PERSONA] / Ungheria
(CE:ECHR:2019:0430JUD007075014, articolo 50).
40
V.
Broberg e Fenger
, cit. alla nota 26 delle presenti conclusioni, pag. 725.
41
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha osservato in udienza che, nel 2024, il [OSCURATO:PERSONA] van State (Consiglio di Stato) ha statuito nel merito su 4 200 cause in materia di immigrazione, delle quali, circa la metà, ovvero 2 200 cause, sono state decise con motivazione sommaria, circa 1 300 cause con motivazione in forma abbreviata integrata da precisazioni supplementari e 300 cause con sentenza pienamente motivata; le restanti circa 400 cause sono state respinte in quanto irricevibili o a causa di errori procedurali. Secondo tale governo, esistono due tipi di motivazione sommaria, oltre alla formula standard è possibile una motivazione in forma abbreviata che integra tale formula; ad esempio, ciò può includere il ragionamento del giudice nella decisione, equivalente ad affermare che nel caso specifico sussiste un «acte éclairé».
42
V., ad esempio, sentenza del 6 settembre 2012,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 60).
43
V., sentenze
Baydar
(punto 40) e
Harisch
(punto 34); e sentenza della Corte EDU del 15 dicembre 2022,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. / Slovenia
(CE:ECHR:2022:1215JUD002116420, punto 58).
44
V., ad esempio, sentenza
Baydar
, (punti 42 e 43) e Corte EDU, sentenze del 13 febbraio 2020,
[OSCURATO:PERSONA] / Francia
(CE:ECHR:2020:0213JUD002513716, articolo 71), e del 13 luglio 2021,
[OSCURATO:PERSONA]/Romania
(CE:ECHR:2021:0713JUD004363917, punto 51).
45
V. sentenza
Baydar
(punti da 45 a 53).
46
Tale normativa non coincide con quella che consente la motivazione in forma abbreviata nel caso in esame.
47
V. sentenza
Harisch
(punti da 37 a 43).
48
Analogamente, l’avvocato generale Emiliou ha ritenuto che la portata dell’obbligo di motivazione può variare a seconda delle circostanze pertinenti; v. conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
, (C‑144/23, EU:C:2024:522, paragrafi da 122 a 133).