CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07769/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1, Rilevato che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa dal tribunale di Bergamo, con cui si è ritenuto responsabile l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 cod. pen e 625 primo comma, n. 2 e 7 cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la recidiva qualificata che il Procuratore Generale ritiene ostativa al giudizio di prevalenza — stabilito dal provvedimento impugnato - delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante deve ritenersi non riconosciuta e applicata in quanto il giudice non ne fa alcuna menzione nelle motivazioni e nel dispositivo della sentenza impugnata (le aggravanti in bilanciamento, al netto della recidiva, sono comunque altre due nel caso di specie, da qui l'equivoco sul fatto che, tra queste, fosse stata inserita anche quella di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/01/20