CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 32100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 26/03/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] annunziataudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di Giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata dalP.M., revocava, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., ilbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso a FrancescoAfeltra con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile il 23/12/2021, per avere il condannato riportato un’altracondanna (di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 27/10/2023) per delitto anteriormente commesso apena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti di cuiall’art. 163 cod. pen.Con il medesimo provvedimento il Giudice dell’esecuzione, inaccoglimento dell’istanza formulata dalla difesa del condannato, riconosceva ilvincolo della continuazione tra le due succitate sentenze, rideterminando lapena complessiva in un anno e dieci mesi di reclusione.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del suodifensore, deducendo un unico motivo, con il quale lamenta difetto dimotivazione ed erronea applicazione della legge penale, in particolare dell’art.671, comma 3, cod. proc. pen.Il ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine alla richiesta,formulata ex art. 671, comma 3, cod. proc. pen., di concessione dellasospensione condizionale della pena, come rideterminata a seguito delriconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenzeoggetto dell’istanza.3. Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamentocon rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. È principio consolidato che «in tema di applicazione "in executivis"della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudicedell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di duediverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, lasospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non èautomaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficiogià concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovverose esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge»(Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, P.G. in proc. Nozzolillo, Rv.282493 - 01; conf. Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, Tommasi, Rv.269419 - 01; Sez. 1, n. 24571 del 2009, Rv. 243819 - 01; Sez. 1, n. 5579 del2008, Rv. 238882 - 01).Il principio richiamato impone, dunque, di escludere che la revoca dellasospensione condizionale possa conseguire automaticamente al solo dato dellapluralità delle condanne: il riconoscimento della continuazione in sede esecutivacomporta una nuova unificazione del trattamento sanzionatorio e impone algiudice di verificare, con riferimento alla pena complessivamente rideterminata,se il beneficio già accordato possa essere mantenuto o esteso, ovvero se debbaessere revocato per il venir meno dei presupposti di legge.3. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione era investito di duequestioni logicamente connesse: da un lato, la richiesta del pubblico ministerodi revoca della sospensione condizionale già concessa; dall’altro, la richiesta delcondannato di applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle duesentenze e di valutazione della concedibilità del beneficio sulla pena unitariarisultante dall’unificazione.La scansione logica delle questioni imponeva, pertanto, di verificareanzitutto se ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’art. 671 cod. proc.pen.; solo in caso di esito negativo sarebbe rimasta ferma la prospettivapropria dell’istanza del pubblico ministero, fondata sulla pluralità dellecondanne e sul cumulo delle pene ai fini dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod.pen.Una volta, invece, riconosciuta la continuazione e rideterminata la penacomplessiva in un anno e dieci mesi di reclusione, veniva meno la possibilità didisporre la revoca del beneficio come conseguenza necessaria della secondacondanna: il giudice era tenuto a misurarsi con la nuova pena globale,verificando se essa rientrasse nei limiti dell’art. 163 cod. pen., se sussistesserocondizioni ostative ai sensi dell’art. 164 cod. pen. e se potesse essere formulatauna prognosi favorevole con riferimento all’intero trattamento sanzionatoriorisultante dall’unificazione.4. L’ordinanza impugnata non si è attenuta a tale sequenzaargomentativa.Il Tribunale, pur avendo riconosciuto il vincolo della continuazione tra ireati giudicati con le due sentenze e pur avendo proceduto allarideterminazione della pena complessiva, ha nondimeno revocato lasospensione condizionale concessa con la prima decisione, richiamando ilsuperamento dei limiti di pena derivante dal cumulo con l’altra condanna, senzatuttavia spiegare perché tale valutazione dovesse sopravvivere all’intervenutaunificazione in executivis.Tale motivazione è insufficiente, perché la continuazione in executivisera stata riconosciuta proprio tra le due sentenze poste a base della revoca aisensi dell’art. 168 cod. pen., una delle quali aveva concesso la sospensionecondizionale e l’altra era stata valorizzata quale titolo idoneo a determinarne lacaducazione. Ne conseguiva che, dopo l’unificazione, la pregressa pluralità deititoli non poteva più essere assunta come dato decisivo e autosufficiente ai finidella revoca, essendo ormai necessario verificare, sulla base della penaunitariamente rideterminata, la perdurante sussistenza dei presuppostiapplicativi della sospensione condizionale.In altri termini, una volta ricondotti i fatti ad un unico reato continuatosul piano sanzionatorio, il giudice dell’esecuzione non poteva limitarsi aregistrare che la nuova pena, cumulata a quella già sospesa, determinava ilsuperamento dei limiti di legge secondo la prospettiva della revoca, ma dovevachiarire se, alla luce della pena unitaria ormai rideterminata, il beneficiopotesse essere mantenuto o nuovamente concesso, ovvero se dovesse essereescluso per specifiche ragioni ostative o per una prognosi sfavorevole.5. L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente allastatuizione concernente la sospensione condizionale della pena rideterminata,con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione,perché proceda a nuovo esame sul punto, alla luce dei principi sopra richiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TorreAnnunziata.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]