CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04560/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20098/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD - I ntimat a - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 105/2020depositata il 13/01/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di un ’ azienda di allevamento di bovini sita in [OSCURATO:PERSONA], convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ASL Na 3 , il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in contraddittorio con il Ministero della Salute, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità in relazione ai danni asseritamente subitia seguito dell’abbattimento, da parte della ASL Na 5, di capi di bestiame di sua proprietà, quantificati in complessivi euro 26.000,00. 2. A sostegno della domanda il Marciano espose che, con prelievi del 26/11/2007 e del 15/4/2008, la competente A.S.L. NA 5 aveva accertatola positività di alcuni capi di bestiame del suo allevamento alla fissazione di complemento (FDCBR) e alla siero agglutinazione rapida (SARBR), e di altri capi alla sola SA.RBR. Precisò: (i) che i prelievierano stati effettuati su un solo campione e senza che fosse redattoalcun verbale; che i test commissionati dall ’ attore presso un laboratorio privato accreditato avevano dato risultato negativo, dunque opposto a quello delle analisi effettuare dall ’ ASL; (ii) che, cionondimeno, si era dovuto procedere, in ottemperanza all’ordinanza dell’ASL, all’abbattimento dei capi affetti da sospetta brucellosi; (iii) che anche le analisi commissionate dall’attore il giorno primadell’abbattimento e quelle effettuate sui capi abbattuti avevano confermato la negatività all’agente patogeno; (iv) che, successivamenteal secondo controllo del 15/4/2008, l ’ attore aveva chiesto invano la sospensione della procedura di abbattimento e la ripetizione in contraddittorio dei prelievi e degli esami; (v) che, a seguito di ricorso proposto dall’attore, il TAR Campania aveva sospeso l’abbattimento ordinando all’ASL di ripetere la procedura garantendo il contraddittorio con la parte; (vi) che il Consiglio di Stato, a seguito di ricorso dell’ASL, aveva riformato la statuizione cautelareresa dal TAR in senso sfavorevole all ’ allevatore; (vii) che l’ASL aveva rinnovato l ’ ordine di abbattimento, puntualmente eseguito, senza rinnovare la procedura; (viii) che dopo l’abbattimento il TAR Campania sentenziava l’annullamento dell’ordinanza di abbattimento. 3. Gli enti convenuti si costituirono resistendo alle domande. 4. Su istanza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] venne autorizzata la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., e, su istanza dell’A.S.L., quella di [OSCURATO:SOCIETA]., che si costituirono resistendo alla chiamata. 5. Riuniti i procedimenti, la causa, istruita documentalmente, venne decisacon sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3084/2015 , il quale, ritenuta legittima la macellazione degli animali dichiarati infetti, accolse la domanda attorea solo limitatamente al riconoscimento dell’indennità di abbattimento, liquidando in suo favore il complessivo importo di euro 2.732,64, oltre accessori, compensando le spese di lite. 6. Avverso tale sentenza il Marciano propose appello, sostenendo: (i) l’arbitraria, ingiusta interpretazione e valutazione delle risultanze processuali - violazione dell ’ art. 112 e 116 c.p.c. - responsabilità della P.A., ai sensi dell’art. 2043 c.c., per esercizio illegittimo della funzione pubblica; (ii) errore nell’identificazione del legittimato passivotenuto al pagamento dell ’ indennizzo; (iii) arbitraria, errata e mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti con le note istruttorieex art. 183 c.p.c.; (iv) mancanza assoluta di motivazione. 7. Si costituirono l ’ ASL, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l ’ [OSCURATO:SOCIETA], resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. [OSCURATO:SOCIETA], rimase contumace. 8. Il Ministero della Salute non veniva evocato in lite dall ’ appellante, che in primo gradonon aveva formulato domande nei suoi confronti. 9. Con sentenza n. 105/2020, depositata in data 13/1/2020, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenzadi primo grado. 10. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi . Il ricorso indica come parti nella intestazione soltanto il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] 3 SUD, ma è stato notificato anche ad UnipolSai Assicurazioni, già [OSCURATO:SOCIETA].,e alla stessa UnipolSai, come già [OSCURATO:SOCIETA] Ass.ni, sicché si deve considerare proposto anche nei confronti della detta società nelle distinte qualità indicate. 11. Al ricorso ha resistito soltanto il Comune di [OSCURATO:PERSONA] . 12. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 13. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni, mentre parte resistente ha depositato memoria. C ONSIDERATOCHE : 1.1 Con il primo e secondo motivo il ricorrente denuncia - rispettivamente -“Violazione dell ’ art. 2043 c.c., dell ’ art. 2729 c.c., dell ’ art. 2697 c.c., dell’art. 115, comma 1 c.p.c., dell’art. 167 comma 1 c.p.c., dell’art.183 c.p.c., in relazione all ’ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ” e “Violazionedell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e degli artt. 115, comma 1,dell’art. 167, comma 1, dell ’ art. 183 c.p.c., in relazione all ’ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. ” , espres sa mente dicendo di volerli illustrare congiuntamente, che la Corte non ha considerato precisi elementi risultanti dagli atti che evidenziavano con assoluta chiarezza la responsabilità della P.A., l’illegittimità ed illiceità della sua condotta ex art. 2043 c.c. 1.2 Espone al riguardo il ricorrente che, alla data del 25/11/2007, era titolaredi un ’ azienda di allevamento di bovini ubicata nel comune di VicoEquense, consistente in 56 capi di razza F.I., di cui 26 capi adulti (vacche), 21 manze e 8 vitelle. L’allevamento effettuava esclusivamente rimonta interna, con fecondazione artificiale effettuata dall’azienda stessa, giusta delibera regionale n. 6397 del 19/09/1999. L’ultima immissione di capi dall’esterno risultava effettuata in data 02/10/2004 con 3 bovini provenienti da allevamento ubicato nella Provincia di Mantova, dichiarata ufficialmente indenne di tubercolosi, brucellosi e leucomi con decisione della Commissione Europea del 23/06/2003. 1.3 In data 26/11/2007 l ’ [OSCURATO:PERSONA] 5 effettuò un primo prelievo e a suo dire su 42 capi un capo risultava positivo alla fissazione di complemento(FDCBR) e alla siero agglutinazione rapida (SARBR) ed unulteriore capo risultava positivo alla sola SARBR. Il prelievo venne effettuato su di un solo campione e senza che fosse redatto alcun verbale del prelievo medesimo. 1.4 Il ricorrente, pertanto, considerando che il proprio allevamento fosse stato sempre indenne e senza alcun contatto con altri allevamenti, ritenne opportuno effettuare un test al lattice sul latte prodotto. Detto test, effettuato da un laboratorio privato accreditato presso il Ministero della Salute, risultò negativo. Nonostante il concreto dubbio legittimato dalle nuove analisi espletate sui capi ritenuti erroneamente positivi, in data 28/12/2007 il Marciano ottemperò all’ordinanza di abbattimento. 1.5 L ’ analisi anatomo - patologica degli organi evidenziò risultato negativo, non rilevandosi i sintomi della malattia. In relazione a questi capi tutti gli esami espletati, tramite il veterinario di stalla, effettuati i prelievi sanguigni sui due capi bovini, ed effettuati dall’[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ed [OSCURATO:PERSONA]- istituto maggiormente accreditato in Italia per i controlli sulla zoonosi - al quale venivano inviati i prelievi, tutti i risultati evidenziavano la negatività rispetto alle malattie. 1.6 A seguito del primo episodio, in data 15/04/2008 l ’ [OSCURATO:PERSONA] 5 effettuò presso l’allevamento del Marciano un ulteriore prelievo; le relative analisi riscontrarono che su 43 capi presenti dell’allevamento tre di essi risultavano positivi alla sieroagglutinazione (S.A.R.) e negativo il controllo FDC (Fissazione del Complemento). 1.7 Il ricorrente chiese pertanto di effettuare un ulteriore esame presso l’[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia e dell’[OSCURATO:PERSONA] nel contempo, con istanza prot. n. 872 del 08/05/2008 chiese al servizio veterinario dell’ASL NA5 la sospensione del procedimento finalizzato all’abbattimento dei capi bovini, nonché la ripetizionein contraddittorio dei prelievi e degli esami possibilmente presso altro istituto zooprofilattico. Tale istanza venne comunicata anche al Comune di [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno. 1.8 Eseguiti gli esami presso l ’ [OSCURATO:PERSONA] della Lombardiae dell ’ Emilia - Romagna , i tre capi di cui trattasi risultarono negativi al controllo della brucellosi bufalina. Gli esiti delle analisi vennero comunicati dal ricorrente all’ASL NA5 DS87 in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e trasmessi, come per legge, dall’[OSCURATO:PERSONA] alla ASL NA5, al Comune di [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno, sollecitando quanto già chiesto con la precedente istanza del 08/05/2008. 1.9 Ciononostante, con ordinanza a firma del Direttore Generale n. 5060/1del 04.06.2008, l ’ [OSCURATO:PERSONA] 5 ordinò l ’ abbattimento dei tre capi bovini come sopra identificati, nel termine di quindici giorni dalla relativa notifica. 1.10A seguito di ricorso del Marciano, il TAR Campania sospese l’abbattimento con la seguente motivazione: “Considerato che il ricorso appare, prima facie, assistito da sufficienti elementi di fondatezza, alla luce dei nuovi esami effettuati presso l ’ [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia e dell’[OSCURATO:PERSONA] nei qualii tre capi in discussione sono risultati negativi al controllo della brucellosi bufalina; ritenuto, altresì, che al danno grave ed irreparabile lamentato dal ricorrente può ovviarsi ordinando all’intimata ASL NA5, di rideterminarsi secondo quanto sopra rilevato, con provvedimento espresso, debitamente motivato, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione eia notificazione della presente ordinanza; PQM Ordina all’Azienda in motivazione indicata di sospendere la procedura di abbattimento sino all’adozione di un nuovoprovvedimento nei sensi di cui in motivazione”. 1.11A seguito di ricorso proposto dall’ASL, il Consiglio di Stato respinse l’istanza cautelare e accolse l’appello dell’ASL. Nonostante il Marciano sollecitasse la ripetizione dell’analisi in contraddittorio, dando nel contempo la prova documentale certa che i capi erano indenni da brucellosi, non solo l’ASL non provvedeva a ripetere gli accertamenti, ma intimò nuovamente l’abbattimento, da eseguirsi nel termine di giorni 7. 1.12Il ricorrente notificò all’ASL in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] atto di diffida stragiudizialecon il quale evidenziava, allegandone la prova, che due dei capi bovini raggiunti dall’ordinanza di abbattimento avevano nellemore regolarmente partorito dando alla luce due vitellini e che pure il terzo capo raggiunto da ordinanza di abbattimento era prossimo a partorire. Ilricorrente faceva altresì presente che il TAR Campania dopo la discussione in pubblica udienza in data 19/03/2009 si era riservato di decidere, per cui era quantomeno opportuno attendere la pronuncia prima di abbattere i capi. 1.13Ciononostante,l ’ ASL, eseguì l ’ abbattimento dei capi in questione, in data 27/03/2009. L’analisi anatomo patologica degli organi evidenziava risultato negativo, non rilevandosi i sintomi della malattia. Ad abbattimento avvenuto venne depositata in data 11/05/2009 dalTAR Campania sentenza n. 2528/2009 con la quale veniva annullata l’ordinanza del Direttore Generale dell’ASL NA5 n. 5060/1 relativa all’abbattimento. 1.14Sulla scorta di tale narrativa di fatto, il ricorrente assume che la Corte territoriale, nel rigettare l’appello, ha errato nel non dare la giusta rilevanza alla decisione resa dal TAR Campania in relazione allarevoca dell ’ ordinanza di abbattimento. Così facendo avrebbe mal interpretato le norme citate nei motivi, e fatta cattiva applicazione dellestesse. Inoltre, la Corte d ’ Appello avrebbe errato per non aver dato il giusto rilievo al fatto che le indagini fatte espletare dal ricorrente vennero effettuate dall’[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ed [OSCURATO:PERSONA], ente di diritto pubblico altamente specializzato e competente, che opera nell’ambitodel [OSCURATO:PERSONA] ed è centro Nazionale di Referenza(L.R. 24/11/2000 n. 26), e non da “ veterinari non ufficiali dell’azienda sanitaria di proprio riferimento nonché di strutture private”,come esposto nella motivazione della sentenza gravata (p. 6, 5° §). 1.15Il ricorrente riporta una serie di pronunce dei giudici amministrativi, dalle quali ricava che “In sede di risarcimento del danno derivante da procedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, perché resta a carico dell’Amministrazione l’oneredi dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazionedella norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento”(Cons. Stato, sez. IV, 11/03/2013, n. 1468). 1.16Ma soprattutto, il ricorrente si duole dello scarso rilievo asseritamente riconosciuto dalla Corte territoriale alla sentenza del TAR Campania n. 2528/2009 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale veniva annullatal’ordinanza del Direttore Generale dell ’ [OSCURATO:PERSONA] 5 n. 5060/1 di abbattimento, non considerando che il TAR con tale sentenza ha ritenutoche l ’ Amministrazione si era sottratta ad un preciso obbligo sudi essa incombente. 1.17Inconclusione, il ricorrente deduce che ricorrono alla fattispecie tutti i presupposti dell’illecito commesso dalla ASL, e cioè a dire: (i) il danno, consistente nell’abbattimento dei bovini, nel blocco della stalla è il conseguente dissesto del marciano, nella cessazione della sua attività, con grave crisi depressiva dello stesso; (ii) l’ingiustizia del danno, considerato che è stato provato, attraverso gli accertamenti effettuati dall’[OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia ed [OSCURATO:PERSONA], ente di diritto pubblico, nonché le successive analisi anatomo patologiche dei tessuti prelevati dai capi abbattuti, che i capi abbattuti non erano affetti da brucellosi; (iii) il nesso di causalità, in quanto l’evento dannoso è riferibile alla condotta della PubblicaAmministrazione. Ne deriverebbe che con la pronuncia gravata la Corte territoriale ha mal interpretato le norme evocate dal ricorrente e, pertanto, la sentenza è viziata sia in relazioneall’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., sia in relazione all ’ art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., essendo la motivazione viziata sotto i profili della “ inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza”. 2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 112 c.p.c. Non corrispondenza trachiesto e pronunciato in relazione al secondo motivo di appello ” , esponendoche, con il secondo motivo di appello, denunciava “ errore identificazione del legittimato passivo tenuto al pagamento dell’indennizzo”. Nell’accogliere la domanda limitatamente al riconoscimento dell’indennità di abbattimento il Tribunale avrebbe ritenuto che tale somma andasse corrisposta dal Ministero della salute, ritenendola non dovuta per il giudizio incardinato al n. 715/2010, riunito al procedimento n. 300973/2009, perché nel primo procedimento venne chiamato in causa il Ministero della salute.Nel ricorso si legge che l’indennità di abbattimento è prevista dalla legge 23/01/1968 n. 33 laquale così dispone: “Il Ministero per la sanità, entro il limite previsto dal secondo comma dell’art. 1 della presente legge può concedere contributi fino ad un massimo dell’ottantapercento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di enti pubblici, di consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassie la polizia veterinaria; di associazioni di allevatori e di altri giuridicamente riconosciuti e interessati alla difesa sanitaria del bestiame o della produzione e al miglioramento zootecnico, che provvedano ad attuare programmi di risarcimento ed approvati dal Ministerodella sanità ” . Per la Regione Campania la [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania con D.P.G.R. n. 1669 datato 20/04/2001 ha stabilito che gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del piano di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica siano finanziati con i fondi provenienti dalla quota indistinta di parte corrente del [OSCURATO:PERSONA] che la stessa Regione riceve trimestralmente e che successivamente ripartiscein un ’ unica voce alle AA.SS.LL., le quali devono provvedere anche a tutte le spese concernenti l’attuazione dei predetti piani. 2.1 Alla luce di quanto sopra, il ricorrente deduce che l ’ indennità di abbattimento non va corrisposta dal Ministero della Salute, come ritenuto dal Tribunale, bensì dalla [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud. Pertanto, sostiene che la domanda è stata correttamente formulata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud. 3. In primo luogo, va premesso che entrambi i motivi, nella loro illustrazione, omettono di assumere l’ampia e articolata motivazione della sentenza gravata come oggetto di critica, dato che essa nemmeno viene evocata, pur dilungandosi la sentenza,da p. 5 a p. 7, con un preciso ed articolato ragionamento, che avrebbe dovuto essere sottoposto a critica. Sotto tale profilo viene in rilievo, come causa di inammissibilità dei due motivi, il principio di diritto consolidato affermato da Cass. n. 359 del 2005, ribadito anche dalle Sezioni Unite, sebbene in motivazione espressa non massimata, nella sentenza n. 7074 del 2017. 3.1 Ferma l ’ assorbenza d i tale rilievo, con specifico riferimento al primo motivo, va osservato che la violazione dell ’ art. 2697 c.c. non è dedotta secondo i criteri indicati, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., sent. n. 16598/2016, e ribaditi, ex multis, da Cass., n. 26769/2018. 3.2 In secondo luogo, si deve rilevare che n eppure astrattamente ipotizzabile è la violazione dell’art. 115 cod. proc. c iv. – norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probatapartium” – giacché essa “ può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass., Sez. III, sent. 10/6/ 2016, n. 11892; conforme, ex multis, Cass., Sez. Un., sent. N. 20867/2020). 3.3 L’illustrazione si risolv e nella prospettazione di una serie di risultanze fattuali e deduce la violazione dell ’ art. 2043 c.c. solo all ’ esito della loro rivalutazione, cui osta il vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., con i noti limiti che impone al controllo della motivazione relativa alla ricostruzione della quaestio facti. 3.4 La violazione dell ’ art. 2729 c.c. non è dedotta secondo i criteri indicati, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., sent. 24/01/2018, n. 1785: si rinvia all’uopo ai paragrafi 4 e ss. della motivazione. 3.5 Quanto al secondo motivo, ferma sempre l’assorbenza del primo rilievo, il Collegio osserva che la dedotta violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c., è inammissibile, per essere l ’ assenza di motivazioneprospettata sulla base di elementi aliunde rispetto alla sentenzastessa (cioè, in difformità da quanto ammesso dalle citate Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014), mentre se così non fosse, il motivo si risolverebbe sempre in una manifestazione di dissenso dalla valutazione delle risultanze istruttorie, come per il primo motivo. 4. Venendo al terzo motivo, si osserva che l a Corte di Appello si è al riguardo così pronunciata: «Inammissibile è, poi, il secondo motivo di gravame, col quale l ’ attore lamenta l ’ erronea identificazione del legittimato passivo (Ministero della Salute) tenuto al pagamento dell’indennizzo, atteso che il primo giudice si è limitato, sul punto, ad una mera pronuncia dichiarativa (“riconosce come dovuta all’attore la complessiva somma di € 2.732,64”), non accompagnata da statuizioni di condanna nei confronti di alcuno dei soggetti convenuti in lite, con statuizione che non preclude l ’ inoltro della relativa istanza di pagamento all ’ ente pubblico (A.S.L.) legalmente tenuto alla materiale erogazione ». 4.1 La statuizione della Corte d ’ appello risulta corretta. Inoltre, come si ricava dalle conclusioni del ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio di appello - ricavabili dal relativo fascicolo, prodotto dal controricorrentesub n. 3 allegato al controricorso - in tale giudizio il ricorrente ha avanzato pretese esclusivamente di carattere risarcitorio,senza fare alcuna menzione all ’ indennità di abbattimento dei capi bovini. Il motivo è pertanto inammissibile. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato,stante l ’ in fondatezza di entrambi i motivi su cui si fonda. 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00,oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente, Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, qua