CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 32329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a PESCARA il 08/12/1993 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 595/25;emessa in data 7 novembre 2025, accogliendo la proposta di concordato, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, in data 17 settembre 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in anni 5 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309/90, disapplicata la contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA], ha confermato integralmente la decisione impugnata. 2. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato tempestivo ricorso per Cassazione. 2.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge nonché vizio di motivazione. In particolare, lamenta una grave insufficienza probatoria derivante dal presunto e mancato esame dell'atto di trascrizione della conversazione captata con sistema Trojan. Da questa omissione, ha osservato la difesa, sarebbe derivato un travisamento della prova consistito in un errore di natura percettiva in danno del [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. 2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. Ha lamentato che il contenuto delle intercettazioni telefoniche e delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza sarebbe sfornito dei requisiti necessari per giungere alla condanna dell'imputato. 3. Il ricorso promosso dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va premesso che, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che' ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01; relativa a fattispecie' in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di una testimonianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa). Nel caso in esame, il ricorrente, al fine di documentare il dedotto travisamento, ha allegato uno stralcio della trascrizione peritale che riproduce pochi frammenti del colloquio, inidonei alla comparazione con la deposizione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] valorizzata dal Tribunale al fine della individuazione deicolloquianti, sicchè la contestazione mossa dal ricorrente non vale a disarticolare l'argomentazione non manifestamente illogica formulata dalla Corte di appello. Allo stesso modo, quanto all'ulteriore travisamento dedotto, concernente l'affermazione dello stesso teste di aver visto i due colloquianti conversare con il trojan, il ricorrente non prospetta la rilevanza decisiva, atteso che la stessa Corte riporta l'ulteriore circostanza riferita dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale non escludeva anche la presenza di qualche altra persona insieme ai due soggetti che aveva visto parlare tra loro, aggiungendo che il colloquio tra l'imputato e Zinni in quella occasione è stato confermato in sede di esame da quest'ultimo. 4. Il ricorso promosso dal [OSCURATO:PERSONA] è altresì inammissibile atteso che il ricorso per cassaiione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero "sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M