Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2021

Cassazione n. 36263/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 16/7/2020 della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza in data 15/1/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 635, comma secondo, cod.pen. 1.1.

Deduce la violazione di legge in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative di quelle proposte con il gravame e disattese dalla Corte di appello che ha spiegato le ragioni della negazione delle circostanze attenuanti generiche.

2.1. A fronte di ciò, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate.

Tanto vale anche con riguardo alla denuncia di mancata assunzione di una prova decisiva che -di fatto- si risolve in una valutazione soggettiva e difensivamente orientata di incompletezza del compendio probatorio.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile H ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATA [OSCURATO:PERSONA] 3_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 16/7/2020 della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza in data 15/1/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 635, comma secondo, cod.pen. 1.1. Deduce la violazione di legge in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative di quelle proposte con il gravame e disattese dalla Corte di appello che ha spiegato le ragioni della negazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. A fronte di ciò, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alle questioni esaminate. Tanto vale anche con riguardo alla denuncia di mancata assunzione di una prova decisiva che -di fatto- si risolve in una valutazione soggettiva e difensivamente orientata di incompletezza del compendio probatorio. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile H ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATA [OSCURATO:PERSONA] 3_
Sentenza Cassazione n. 36263/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris