CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 19618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 25846/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 569/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso la sentenza con la quale, a sua volta, il giudice di pace aveva respinto l'opposizione che lo stesso aveva presentato nei confronti di cinque verbali di accertamento di violazione del codice della strada. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, per un verso, che la notifica del verbale, in quanto eseguita in Germania per il tramite del servizio postale, è affetta da nullità e non da inesistenza, e, per altro verso, che tale nullità è stata sanata, per raggiungimento dello scopo, in conseguenza dell'impugnazione dei verbali di contestazione da parte dell'opponente, che dimostra l'acquisita conoscenza da parte dello stesso dei verbali a lui notificati. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 1.4. Il Comune di Lucca è rimasto intimato. 1.5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la falsa applicazione dell'art. 156, comma 30, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la notifica all'estero dei verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme del codice della strada fosse nulla in quanto eseguita in Germania per il tramite del servizio postale e che tale nullità è stata sanata dall'impugnazione degli stessi, senza, tuttavia, considerare che i verbali opposti, pervenuti alle poste tedesche in data 18/7/2018, sono stati impugnati con ricorso innanzi al giudice di pace ricevuto dallo stesso in data 8/8/2018, e cioè tempestivamente, e che, a fronte di tale tempestiva eccezione, la nullità della notifica non è suscettibile di sanatoria tanto più che tale notifica, eseguita da soggetto non legittimato, è, in realtà, inesistente o, comunque, affetta da nullità insanabile. 2.2. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con riguardo alla notifica di verbale di Ric. 2021 n. 25846, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 \ accertamento ai sensi dell'art. 201 del codice della strada effettuata a mezzo posta nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, hanno affermato: - con la sentenza n. 2866 del 2021, il principio per cui la notifica a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non può essere eseguita ai sensi del Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977 (ratificata con la I. n. 149 del 1983), che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa, poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, la quale, pertanto, se eseguita, è viziata da nullità suscettibile di sanatoria; - con la sentenza n. 11550 del 2022, il principio per cui la nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata, per il raggiungimento del relativo scopo (che è quello della conoscenza legale dell'atto, volta all'utile predisposizione delle difese da parte del destinatario della contestazione) soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione che realizzi nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio, laddove, al contrario, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in Ric. 2021 n. 25846, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge, decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta unicamente per dedurre l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio. 2.3. Nel caso di specie, come affermato dallo stesso ricorrente (ed a nulla possono valere le deduzioni in senso contrario svolte in memoria), l'opposizione avverso i verbali di contestazione notificati all'opponente a mezzo del servizio postale in Germania (e pervenuti allo stesso il 18/7/2018) è stata proposta dallo stesso con ricorso (dichiaratamente) pervenuto al giudice di pace (a mezzo posta, come espressamente consentito dall'art. 7, comma 3, della I. n. 150 del 2011) in data 8/8/2018, e cioè nei termini di legge (pari a sessanta giorni, se, come nella specie, il ricorrente risiede all'estero), sicché, in definitiva, la nullità della notifica dei ( verbali impugnati risulta, come detto, giuridicamente sanata. 3. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto. 4. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2021 n. 25846, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il